Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36719 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36719 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COPALEA NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
dita l relazione svolta dal onsigliere NOME COGNOME;
tc – U1Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo t GLYPH , udito il difensore Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo la Corte di appello di Firenze ha confermato la colpevolezza di NOME per il reato di cui all’art. 669-bis cod. pen. contestato al capo a), assolvendo la stessa da quello di cui al capo b) e, per l’effetto, ha ridetermiNOME la pena inflitta a quella di tre mesi di arresto 3.000,00 euro di ammenda.
Ha, in esito al giudizio, rigettato l’istanza dell’imputata tesa a ottenere l’applicazione, ai sensi dell’art. 20-bis d.lgs. n. 150 del 2022, della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, osservando che «non vi è garanzia circa il puntuale adempimento dell’obbligo da parte della prevenuta».
Avverso detta sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, AVV_NOTAIO, che affida a un unico motivo di ricorso.
Deduce la violazione degli artt. 20-bis d.lgs. n. 150 del 2022 e 133 cod. pen., lamentando l’erroneità di una motivazione – quale quella del Giudice di appello – che muove dalle capacità economiche della condannata e che afferma che non vi siano garanzie per un puntuale adempimento di una pena che, ove convertita, ammonterebbe ad appena 45,00 euro al mese, ulteriormente contenibile fino al un minimo di 15,00 euro mensili, alla stregua della facoltà di cui all’art. 133-ter cod. pen.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuta con requisitoria scritta depositata il 29 aprile 2024, ha prospettato l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al rigetto della sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva.
Il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato, in data 30 aprile 2024, memoria con cui ha insistito nella richiesta di annullamento con rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
La riforma del processo penale attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, 150, intervenendo sia sul codice penale, attraverso l’introduzione dell’art. 20-b/s, sia sulla legge 24 novembre 1981, n. 689, modificando le disposizioni contenut nel Capo III, ha innovato lo statuto delle pene sostitutive.
Per ciò che qui rileva, gli artt. 20-bis cod. pen. e 53 della legge n. 689 del 1981 consentono che la pena detentiva, contenuta entro il limite di un anno, possa essere sostituita con la pecuniaria della specie corrispondente.
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite edittale l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) -, va detto che la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condanNOME e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati».
Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condanNOME».
Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condanNOME con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condanNOME (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condanNOME e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Ciò premesso in diritto, nel caso che ci occupa – a fronte della richiesta della condannata di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria sostitutiva – la Corte di appello ha reso una motivazione apparente.
E, infatti, la laconica affermazione in punto di «assenza di garanzia di puntuale adempimento dell’obbligazione pecuniaria» non rende ragione del percorso attraverso il quale la Corte ha esercitato il potere discrezionale, pur a essa spettante, nel decidere la sostituzione che va senz’altro negata, allorquando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Motivi che, tuttavia, non sono stati esplicitati, così rendendo l’affermazione in parola meramente assertiva.
Laddove, poi, il giudizio prognostico sfavorevole fosse stato legato – come ipotizzato dallo stesso ricorrente – all’elemento della disponibilità economica della prevenuta, la decisione reiettiva della Corte di appello sarebbe comunque da considerare errata, perché in contrasto con il principio espresso in sede di legittimità, anche nel massimo consesso (Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274), secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, «è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata» (Sez. 1, Sentenza n. 2357 del 12/10/2023, dep. 19/01/2024, Paris, Rv. 285786-02).
Le Sez. U Gagliardi hanno ricollegato l’affermazione dell’indicato principio al fatto che «nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello del condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche».
Il d.lgs. 150 del 2022 ha introdotto l’art. 133-bis cod. pen., prescrivendo che il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale dell’irrogazione della pena, per la pena pecuniaria deve anche tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo. Il novellato art 58 I. n. 689 del 1981 non richiama il 133-bis cod. pen., sicché possiamo ritenere il principio espresso da Sez. U Gagliardi tuttora valido.
In Sez. 5, n. 44402 del 10/10/2022 Ud., Majer, Rv. 283954 (conforme Sez. 3 n. 39495 del 19/09/2008, Diop, Rv. 241323) si è condivisibilmente stabilito che «In tema di sostituzione di pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie, pur potendo beneficiare della sostituzione chi si trovi in disagiate condizioni economiche, il giudice può respingerne la richiesta nel caso in cui, in base ad elementi di fatto, sia possibile esprimere un giudizio sulla solvibilità del reo co prognosi negativa in ordine alla capacità di adempiere». In particolare, nel caso
4 GLYPH
scrutiNOME dalla Sezione Quinta, si è ritenuto non manifestamente illogico che il giudice a quo avesse escluso la concreta possibilità di adempimento in ragione della natura del reato, ravvisando nel furto di generi alimentari il sintomo di problemi di sostentamento della coppia. In quello oggetto di scrutinio da parte della Sezione Terza si sono indicati, quali elementi di fatto potenzialmente sintomatici, senza pretesa di esaustività e a mero titolo esemplificativo, l’irreperibilità dell’imputato, la mancanza di una fissa dimora, ovvero alla circostanza che si tratti di un soggetto nullafacente o dichiaratamente impossidente, tanto da aver ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In definitiva, la Corte di appello ben poteva respingere la richiesta, fornendo un’adeguata motivazione su ciascuno degli aspetti che vengono in rilievo nell’esercizio del proprio potere discrezionale; ciò che non ha fatto.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata dev’essere annullata relativamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniar con rinvio per nuovo giudizio da svolgersi alla luce degli indicati principi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso, il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente