Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4820 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4820 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata il DATA_NASCITA a Torre del Greco avverso la sentenza del 03/03/2025 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Genova confermava la condanna in primo grado di NOME COGNOME per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), per aver usato violenza nei confronti di un agente in
servizio presso la Casa circondariale dove era reclusa, nell’esercizio delle sue funzioni.
Avverso la sentenza ha presentato un unico motivo di ricorso NOME COGNOME, deducendo, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, due motivi.
2.1. Vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare.
La Corte d’appello non si è espressa, nemmeno implicitamente, sulla richiesta di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare, la motivazione vertendo esclusivamente sul lavoro sostitutivo.
Né è risolutivo il ricorso al Tribunale di sorveglianza, dal momento che la detenzione domiciliare, quale pena sostitutiva, è diversa dalla detenzione domiciliare come sanzione alternativa, diversi essendo anche i limiti edittali (quattro anni per la pena sostitutiva; due anni per la pena alternativa), con conseguente possibile inammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta in caso di cumulo eccedente tale limite.
Manca inoltre qualunque apprezzamento sull’idoneità del domicilio, sulla prognosi del rispetto delle prescrizioni e sull’adeguatezza RAGIONE_SOCIALE pena sostitutiva rispetto al rischio di recidiva.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Posto che la documentazione prodotta riguardava un ente diverso rispetto a quello presso cui l’imputata aveva già svolto lavoro sostitutivo e che i Giudici hanno fondato il diniego sulle difficoltà che il condannato avrebbe nell’adattamento a nuove situazioni lavorative e relazionali, il ragionamento dei Giudici di secondo grado è contraddittorio.
La Corte d’appello sembra aver i individuato, quale condizione per sostituire la pena, un rapporto personale tra chi compone o rappresenta l’ente e l’imputato, ma, se così fosse, se ne dovrebbe desumere che, in caso di sostituzione o morte di tali soggetti, anche ove il condannato abbia tenuto un comportamento regolare, il giudice avrebbe il potere di ripristinare l’originaria misura detentiva.
Comunque, il cambio dell’ente si rese necessario per l’incapienza del primo ente presso cui COGNOME aveva prestato lavoro sostitutivo.
Inoltre, è nella facoltà dell’imputato scegliere l’ente, con la supervisione dell’RAGIONE_SOCIALE, tra quelli convenzionati, che si presumono equivalenti, mentre il giudice può ben acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna: informazioni; una relazione aggiornata sulle condizioni di vita dell’imputato; il programma di trattamento del lavoro di pubblica utilità.
Il percorso di reinserimento sociale ricostruito nella sentenza si riferisce a provvedimenti irrevocabili emessi dopo la relazione del 21 febbraio 2024, che escludono l’attualità di difficoltà personali dell’imputato e con i quali, seppur più recenti, il Giudice si non si è confrontato.
Inoltre, se è vero che l’art. 540-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice la facoltà, e non l’obbligo, di individuare un ente presso il quale far svolgere al condannato il lavoro di pubblica utilità, va tuttavia escluso che possa ritenersi inidoneo un ente convenzionato, in mancanza di elementi che facciano ritenere assenti le qualità e le garanzie richieste dalla convenzione (anzi il giudice può deliberare anche in assenza di una manifestazione di disponibilità dell’ente).
La motivazione dei Giudici, oltre ad essere insomma dissociata dalle risultanze processuali, si basa su asserzioni apodittiche o comunque non dimostrative dell’assunto, oltretutto contraddicendosi in quanto, se per COGNOME si reputa più utile e funzionale al buon esito dell’intero percorso un ulteriore periodo di osservazione, ciò significa che nessuna rilevanza ha l’ente presso cui svolgere lavori di pubblica utilità, dovendosi assumere che le pene sostitutive assolvano alla funzione di reinserimento sociale meglio del carcere.
Ancora, la Corte d’appello ha travisato il contenuto del documento prodotto dalla difesa, che non è stato considerato integralmente, avendo essa fatto riferimento a una parte RAGIONE_SOCIALE relazione del RAGIONE_SOCIALE, valutandola in modo parziale (dopo l’inciso valorizzato nel provvedimento impugnato si legge «se supportata e motivata il comportamento diviene maggiormente adattivo e la paziente riesce a sostenere un pensiero più critico e consapevole rispetto alla propria storia di vita»), nemmeno comprendendosi per quale ragione la Corte d’appello virgoletti il nome dell’imputato (“NOME“), così evidenziando l’avvenuto cambio di genere, circostanza priva di rilievo ma che, secondo la Corte d’appello, avrebbe influito sulle “difficoltà” relazionali del soggetto, in termini tuttavia non chiariti.
Il ricorrente ha presentato conclusioni in replica alle osservazioni contenute nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d’appello, nel rispondere al motivo aggiunto con il quale la difesa di NOME (ora, NOME) COGNOME aveva chiesto la sostituzione RAGIONE_SOCIALE pena, in via principale, con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e,
in subordine, con la detenzione domiciliare, si è concentrata sul solo lavoro di pubblica utilità, allo scopo di escluderne l’applicazione.
Essa non ha risposto, dunque, alla richiesta di applicare la detenzione domiciliare sostitutiva. Né tale risposta può ritenersi anche solo implicita, alla luce di quanto sarà di seguito rilevato in punto di motivazione sul diniego del lavoro sostitutivo.
Il primo motivo è, quindi, fondato.
Quanto alla richiesta di lavoro sostitutivo, i Giudici di secondo grado hanno osservato che ad essa era stata allegata dichiarazione di disponibilità di un ente diverso da quello ove l’imputata aveva recentemente svolto, con successo, i lavori di pubblica utilità; ha richiamato il complessivo percorso di cura e di cambio di genere e le particolari fragilità RAGIONE_SOCIALE persona; ha quindi ritenuto opportuno evitare di esporre l’imputata al cambiamento dei soggetti di riferimento che le erano stati fino a quel momento di enorme giovamento, ed ha a tal fine valorizzato le relazioni del RAGIONE_SOCIALE attestanti alcune difficoltà nell’adattamento a nuove situazioni, siano esse lavorative o relazionali, ritenendo necessario, in conclusione, un ulteriore periodo di osservazione, «tanto più che in sede di esecuzione, potranno essere documentati gli ulteriori auspicabili progressi con conseguente individuazione di una misura alternativa più adeguata al totale recupero».
3.1. Ora, ricordato che la valutazione del giudice di merito in materia di sanzioni sostitutive si ispira a “discrezionalità tecnica” e va, dunque, modulata, sui noti parametri di cui all’art. 133 cod. pen., è vero che, secondo l’insegnamento di questa Corte, ai fini RAGIONE_SOCIALE prognosi negativa di cui all’art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689, è necessario che il giudice di merito non si limiti ad indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto RAGIONE_SOCIALE specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono (Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295).
È vero, in altri termini, che la valutazione dei Giudici di merito non deve fondarsi su stereotipi argomentativi, ma va adeguatamente “personalizzata”, in modo da assecondare la chiara vocazione risocializzatrice delle sanzioni sostitutive.
3.2. È però anche evidente che il grado di “individualizzazione” del giudizio deve muoversi nella cornice delineata dal legislatore il quale – a differenza di quanto disposto negli artt. 55 e 56 RAGIONE_SOCIALE legge 24 novembre 1981, n. 689 a
proposito, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALE semilibertà sostitutiva e RAGIONE_SOCIALE detenzione domiciliare sostitutiva -, con riferimento al lavoro sostitutivo (art. 56-bis RAGIONE_SOCIALE legge n. 689 del 1981 cit.) nemmeno prevede – quantomeno in via obbligatoria (nulla escludendo, tuttavia, la possibilità di farvi ricorso) – l’intervento dell’Uffic RAGIONE_SOCIALE esecuzione penale (UEPE), ma si affida all’architettura dei decreti del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, assunti d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 286 (art. 56-bis, comma 4, legge n. 689 del 1981 cit.) e, nella specie, al d.m. 27 luglio 2023, il quale si limita ad operare ampi richiami alle convenzioni stipulate con i Tribunali, mostrando in tal modo di operare il vaglio di idoneità dell’ente, per così dire, “a monte”.
La valutazione del giudice, quindi, per un verso, non deve tingersi di note paternalistiche, come sarebbe ove fosse chiamato a stabilire il lavoro presso quale specifico ente sia nell’interesse del condannato, e quale pregiudizievole, alla luce delle caratteristiche personologiche di questo.
Per altro verso, non può presumere competenze che il giudice non possiede, investendolo RAGIONE_SOCIALE valutazione delle attitudini dei singoli enti, in ragione delle persone che li dirigono o che in esso lavorano, ad accompagnare il condannato nel suo percorso di recupero.
Infatti, gli enti i cui nominativi sono inseriti negli elenchi sono tut convenzionati presso il RAGIONE_SOCIALE e devono, quindi, ritenersi dotati di una equivalente patente di idoneità.
La scelta tra enti convenzionati potrà, in altre parole, correlarsi, eventualmente, alla tipologia criminologica di reato commesso, ma mai potrà implicare la prognosi degli effetti psicologici che lo svolgimento del lavoro presso un dato ente produca sul condannato.
3.3. E’ dunque nel giusto la ricorrente quando denuncia vizio di motivazione nel provvedimento che ha rigettato l’istanza di applicazione delle sanzioni sostitutive, disponendo che si dia corso alla pena detentiva, vieppiù dopo aver riconosciuto, in diversi passaggi, che la condannata è affetta da un disturbo borderline RAGIONE_SOCIALE personalità (sebbene non incidente sulla capacità di intendere e di volere) ed avendo oltretutto sostenuto che la sua espiazione consentirebbe di documentare eventuali progressi nel percorso di risocializzazione: con l’effetto di tradire lo spirito RAGIONE_SOCIALE c.d. “riforma Cartabia” (che invece ha inteso valorizzare i percorsi alternativi alla pena detentiva) e, soprattutto, di incorrere nella contraddizione logica di assumere, in fatto, che il benessere psico-fisico RAGIONE_SOCIALE condannata possa essere meglio soddisfatto in carcere piuttosto che attraverso il lavoro sostitutivo.
Anche il secondo motivo di ricorso appare, quindi, fondato.
Non essendosi espressi i Giudici d’appello sulla richiesta di detenzione domiciliare sostitutiva e non avendo adeguatamente motivato il rifiuto di applicare il lavoro sostitutivo (nel qual caso la deduzione avrebbe potuto ritenersi, eventualmente, assorbita), il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza e rinvio alla Corte d’appello per nuovo giudizio sul solo punto del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Così deciso il 26 novembre 2026
Il Consigliere estensore
Il Prelidente