Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19741 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19741 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2023 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME di sostituzione della pena della reclusione inflitta con la sentenza di condanna del Tribunale di Torre Annunziata del 24 maggio 2023 con le pene sostitutive previste dall’art. 20-bis cod. pen.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che l’istante è stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., che, in quanto delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l’attività delle associazioni dello stesso articolo, rientra nell’art. 4-bis ord. pen., che è ostativo alla sostituzione per effetto della disposizione dell’art. 59, comma 1, lett. d), I. 24 novembre 1981, n. 689.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che si tratta di una fattispecie tentata, ed alle fattispecie tentate non si applica la preclusione dell’art. 4-bis ord. pen.
Con requisitoria scritta il PG, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 59, comma 1, lett. d), I. n. 689 del 1981 dispone che “la pena detentiva non può essere sostituita (…) nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui alli articolo :323-bis, secondo comma, del codice penale”.
L’art. 4-bis ord. pen., in esso richiamato, contiene un ampio catalogo di reati, che, quindi, per scelta del legislatore, sono ostativi alla sostituzione; tra essi vi sono anche, per ciò che riguarda il caso in esame, i “delitti di cui agli articoli 416bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste”.
Nel decidere sulla concedibilità o meno dei benefici penitenziari, oggetto, nel caso in cui siano in espiazione reati di cui all’art. 4-bis ord. pen., anch’essi di preclusione, o, a seconda dei casi, di differenziazione di trattamento (cfr. artt. 30ter, 47-ter, 50 ord. pen.), la giurisprudenza di legittimità ha univocamente interpretato il riferimento di tale norma ai “delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle relative associazioni”, come comprensivo anche dei delitti tentati (Sez. 1, n. 15195 del 31/03/2023, PG in proc. Michienzi, n.m.; Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 262264; Sez. 1, n. 8707 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252919; Sez. 1, n. 23505 del 22/04/2004, COGNOME, Rv. 2281:34).
Nel decidere della preclusione alla sostituzione delle pene detentive contenuta nella lett. d) dell’art. 59 I. n. 689 del 1981, introdotta dal d. Ig.s. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del merito ha ritenuto, pertanto, di leggere il riferimento all’art 4-bis ord. pen., presente nell’art. 59 citato, nello stesso modo in cui è stato letto fino ad adesso dalla giurisprudenza di legittimità l’identico richiamo contenuto nelle norme che prevedono benefici penitenziari.
Si tratta di una opzione interpretativa corretta, ed anzi obbligata, perché la norma dell’art. 4-bis ord. pen. menziona i “delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste”, e tali sono anche i delitti tentati.
L’esclusione dei delitti tentati dall’ambito dell’art. 4-bis ord. pen. è stata, infatti, sostenuta soltanto per i delitti ivi indicati per titolo di reato, conseguenza del carattere autonomo del tentativo e della natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari (Sez. 1, Sentenza n. 15755 del 22/01/2014, COGNOME, Rv. 262264), ma l’argomento del carattere autonomo del tentativo non è riproducibile per l’aggravante dell’art. 416bis.1 cod. pen.
D’altronde, costituirebbe anche un elemento di irrazionalità all’interno del sistema processuale giungere, ai soli fini del giudizio sulla sostituibilità della pena detentiva ex art. 59 I. n. 689 del 1981, quale modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ad una interpretazione diversa, del rinvio contenuto nell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti commessi con l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., rispetto a quella che si è consolidata con riferimento al medesimo rinvio contenuto in altre norme. Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone, infatti, a giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all’interpretazione giurisprudenziale imperante che la abbia esplicitata (Sez. 3, Sentenza n. 435 del 06/10/1993, dep. 1994, Garofoli, Rv. 197037).
Ne consegue che deve essere affermato il seguente principio di diritto: anche ai fini della sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, il riferimento contenuto nell’art. 59, comma 1, lett. d), I. n, 689 del 1981 all’art. 4-bis ord. pen. opera per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle relative associazioni, anche per i reati commessi nella forma del tentativo.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore COGNOME presidente