Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21147 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALESI~NAtj DI ENNA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME NOME VICENZA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo
/(3 /C/2023 )
avverso l’ordinanza del 12/07/2023 del GIP TRIBUNALE di ENNA
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/septite le conclusioni del PG GLYPH e,et4 GLYPH CIDAA C-Q) st.t.t.t..U.ro
IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento emesso in data 13 giugno 2023 il GIP del Tribunale di Enna ha sostituito – nei confronti di COGNOME NOME – la pena detentiva (appl con sentenza del 20 ottobre 2022) con quella della detenzione domiciliare.
Avverso detta ordinanza ha proposto atto di opposizione il Pubblico Ministero, in data 15 giugno 2023.
In tale atto si rappresenta, in particolare, che la pena oggetto della se emessa in data 20 ottobre 2022 ha ad oggetto un reato ostativo ai sensi dell’ bis ord.pen. (rapina aggravata commessa il 1 marzo 2022), il che comporta l inapplicabilità della pena sostitutiva.
2.1 A fronte di tale atto, il medesimo GI5con ordinanza del 12 luglio 2023 / ha disposto la revoca della ordinanza emessa in data 13 giugno 2023.
COGNOME NOME ha impugNOME con ricorso per cassazione il provvedimento di revoca da ultimo citato.
3.1 Al primo motivo si deduce vizio processuale.
Secondo la difesa l’atto di opposizione che ha dato luogo alla revoca inammissibile, non essendo previsto dall’ordinamento. Al più sarebbe sta possibile operare una qualificazione dell’atto quale ricorso per cassazione.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell’art.59 legge n.68 del 1981.
Secondo la difesa, il divieto di applicazione delle pene sostitutive di novellato art.59 della legge n.689 del 1981 non trova applicazione al caso esame, essendo frutto di norma sopravvenuta rispetto al fatto commesso da ricorrente.
In premessa, va evidenziato che con decisione del 7 dicembre 2023 questo Collegio – in via preliminare – ha disposto la qualificazione dell’atto di oppos del Pubblico Ministero (del 15 giugno 2023) in ricorso per cassazione. E’ st pertanto, fissata l’odierna udienza per decidere su entrambi gli a impugnazione.
Tanto premesso va rilevato che il ricorso per cassazione (così qualificat proposto dal Pubblico Ministero è fondato, con annullamento senza rinvio della ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Enna in data 13 giugno 2023.
5.1 Non può trovare accoglimento l’obiezione difensiva di cui al secondo motivo di ricorso avverso la decisione di revoca.
E’ del tutto evidente, infatti, che lì dove il legislatore introduce ( con il d.lgs. n.150 del 2022/ un trattamento sanzioNOMErio più favorevole (la disciplina de pene sostitutive) ma al contempo ne limita gli effetti (art. 59 della legge n.68 1981, come modificato dal medesimo d.lgs.), non può parlarsi di applicazione retroattiva di una norma sfavorevole, ma di una «condizione di applicabilità» del nuova norma più favorevole.
In particolare la applicazione delle nuove «pene sostitutive» è inibita, t altre ipotesi, dal titolo del reato, ove sia ricompreso nel testo dell’art.4 bis della legge di ordinamento penitenziario.
In tale condizione ricade la posizione processuale dello COGNOMECOGNOME a nu rilevando la concessione in cognizione delle circostanze attenuanti generiche, e ciò deriva la necessità di annullare senza rinvio il provvedimento emesso in da 13 giugno 2023.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribun di Enna del 13/6/2023.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente