Pene Sostitutive e Obbligo di Motivazione: la Cassazione Annulla per Difetto di Giustificazione
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2595/2024) riafferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’obbligo del giudice di motivare le proprie decisioni. Il caso in esame riguarda il diniego non giustificato di applicazione delle pene sostitutive, istituto potenziato dalla Riforma Cartabia, che rappresenta un pilastro per un sistema sanzionatorio più moderno e alternativo al carcere. La decisione evidenzia come la discrezionalità del giudice non possa mai tradursi in arbitrarietà.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 642 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino. Durante il processo d’appello, la difesa dell’imputato aveva avanzato una richiesta specifica: la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’art. 20-bis del codice penale. Sorprendentemente, anche il Procuratore Generale aveva espresso parere favorevole a tale richiesta.
Nonostante ciò, la Corte d’Appello, nel confermare la condanna, ometteva completamente di pronunciarsi su questo punto nel corpo della motivazione. Di fronte a questo silenzio, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale.
La Decisione della Cassazione sulle Pene Sostitutive
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso a un’altra sezione della Corte di Appello di Torino per un nuovo giudizio, limitatamente alla questione dell’applicazione della sanzione sostitutiva. Il fulcro della decisione risiede nel mancato adempimento dell’obbligo di motivazione da parte del giudice di secondo grado.
Il Principio della Discrezionalità Motivata
La Cassazione ha chiarito che, sebbene l’applicazione delle pene sostitutive rientri nella discrezionalità del giudice, tale potere deve essere esercitato in modo trasparente e giustificato. Il giudice è tenuto a esporre le ragioni che lo hanno portato ad accogliere o, come in questo caso, a respingere la richiesta della difesa. Un’omissione totale della motivazione su un punto così cruciale, sollevato esplicitamente dalle parti, costituisce un grave vizio che inficia la validità della sentenza.
Le Motivazioni della Sentenza
Il Collegio ha ripercorso la logica della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha inteso integrare stabilmente le pene sostitutive nel sistema penale generale, superando la logica della legislazione speciale precedente (Legge n. 689/1981). Le nuove norme, compreso l’art. 545-bis del codice di procedura penale, sono state concepite per favorire l’applicazione di sanzioni alternative alla detenzione per pene fino a quattro anni, a meno che non sia stata concessa la sospensione condizionale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fornito alcun elemento per comprendere perché abbia deciso di disattendere una richiesta avanzata dalla difesa e supportata dalla pubblica accusa. Questo ‘vuoto’ motivazionale ha reso impossibile per la Cassazione verificare la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello, imponendo di conseguenza l’annullamento della decisione. La sentenza afferma implicitamente che il silenzio del giudice equivale a una decisione non motivata, e quindi illegittima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Anzitutto, rafforza le garanzie difensive, assicurando che le istanze per l’applicazione di misure alternative alla detenzione ricevano una risposta esplicita e ragionata. In secondo luogo, serve da monito per i giudici di merito sull’importanza di redigere motivazioni complete, che diano conto di tutte le questioni sollevate nel processo. Infine, consolida l’applicazione delle pene sostitutive come strumento effettivo del sistema sanzionatorio, la cui negazione non può essere lasciata a una scelta insindacabile e silente, ma deve fondarsi su ragioni concrete e verificabili.
Quando un giudice nega la richiesta di pene sostitutive, è obbligato a spiegare il perché?
Sì, assolutamente. La sentenza chiarisce che il potere del giudice è discrezionale ma non arbitrario. La totale assenza di motivazione sul rigetto di una richiesta di pena sostitutiva costituisce un vizio di legittimità che porta all’annullamento della sentenza.
Che ruolo ha avuto la Riforma Cartabia in questo caso?
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) è centrale, poiché ha introdotto nel codice penale (art. 20-bis) e nel codice di procedura penale (art. 545-bis) una disciplina organica per le pene sostitutive, rendendole applicabili ai procedimenti in corso e rafforzando il loro ruolo come alternativa alla detenzione per pene fino a quattro anni.
Cosa succede se un giudice d’appello non motiva il rigetto di una richiesta di pena sostitutiva?
Come dimostra questo caso, la sentenza viene annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio. Ciò significa che il procedimento torna a un’altra sezione della Corte d’Appello, la quale dovrà emettere una nuova decisione che includa una motivazione specifica e adeguata sul punto della sanzione sostitutiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2595 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2595 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 18/5/2023 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 11/10/2021, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che, a fronte della espressa richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., la Corte territoriale ha completamente omesso di dar conto delle ragioni che la hanno portata a disattendere la richiesta difensiva.
3. Il ricorso è fondato.
Va premesso che lo scopo della novella che ha introdotto nel codice penal l’art. 20-bis è stato quello di introdurre le pene sostitutive nel sistema delle p di cui alla parte generale del codice, creando un raccordo con la disciplina stesse pene sostitutive, prevista dalle disposizioni della legge n. 689 del 1 loro volta riformulate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150/2022. Orbene, in ba disciplina transitoria introdotta dallo stesso legislatore delegato, «Le previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado d appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto», vale a dire dicembre 2022 per quanto previsto dall’art. 99-bis del d.lgs. 150/22, inserito dall’art. 6 del d. I. n. 162/2022, convertito con modificazioni dalla I. n. 199 In tali ipotesi – in cui rientra il caso oggetto di scrutinio – sarà applicab l’art. 545-bis, cod. proc. pen. (a sua volta introdotto dall’art. 31, comma 1 n. 150/2022), che, al primo comma, recita: «Quando è stata applicata una pen detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospens condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricor condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive d all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle pa (Sezione 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).
Nel caso di specie, emerge dal verbale di udienza del 18/5/2023 che difensore aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con quella pecunia e che il Procuratore generale aveva espresso parere favorevole. Rileva il Colle che l’applicazione delle pene sostitutive rientra nella discrezionalità del g che deve, dunque, dar conto delle ragioni che hanno determinato il mancat accoglimento della richiesta di applicazione della pena sostitutiva. provvedimento impugnato non si rinviene alcuna motivazione sul punto.
Si impone, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio pe nuovo giudizio in ordine all’applicazione della sanzione sostitutiva ad sezione della Corte di appello di Torino.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all’applicazione della sanzione sostitutiva ad altra sezione della Corte di a di Torino.
DEPOSITATO IN CANCE INDIRIZZO ciso in Roma, il giorno 15 gennaio 2024.