Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21929 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I
NOME COGNOME
l,
nato al COGNOME omissis
avverso la sentenza del 10/03/2023 della Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile COGNOME D. D.
, che si è riportata alle conclusioni scritte;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo raccoglimento d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dì Roma, a seguito d gravame interposto dall’imputato NOME avverso la sentenza emessa in data 17 giugno 2021 dal locale Tribunale, in riforma della decisione rideterminato la pena inflitta all’imputato riconosciuto colpevole del reato d all’art. 572, 61 n. li cod. pen. ai danni dei coniuge in presenza dei figli minori, commesso in epoca successiva e prossima al 1998 e con condotta perdurante al 2/07/2018 e di cui all’art. 572, commi 1 e 2, cod. pen., commesso dal novembre 2019 sino al 30/01/2020, confermando nel resto la prima decisione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo violazione di legge in relazione alla ordinanza con quale è stata respinta la richiesta di rinvio avanzata dalla difesa ai sensi 545-bis cod. pen. alla udienza del 10 marzo 2023 ed erronea applicazione dell’ar 56 legge n. 689/81, avendo la Corte ritenuto di non accogliere l’istanza di rin che appariva legittima in ragione dell’inerzia manifestata dall’ente interessat richiesta di individuazione di un ente disponibile ove prestare il lavoro di pub utilità – immotivatamente soprassedendo dal ritenere possibile l’acces dell’imputato alla sanzione sostitutiva quantomeno della detenzione domiciliare.
2.2. Con il secondo motivo violazione di legge in relazione alla mancat assunzione di prova decisiva e nullità della ordinanza di diniego della rinnovazi della ulteriore perizia psichiatrica. La Corte ha omesso di considerare ch risultanze dei precedenti accertamenti tecnici e peritali avrebbero impo l’accertamento peritale richiesto, eventualmente ai sensi dell’art. 70 cod. pen., non ostando che la richiesta fosse stata formulata soltanto in apertura dibattimento di appello. Inoltre, non si rivelavano certamente decisivi i preced accertamenti al fine di escludere, almeno, la semplice esistenza del vizio parz di mente.
2.3. Con il terzo motivo travisamento della prova e vizio cumulativo dell motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, tenuto conto che soltan tre erano gli episodi degni di nota in relazione al primo periodo esteso oltre anni e uno quello afferente al secondo periodo in contestazione, episo riconducibili a periodi di acuzie delle problematiche di cui era ed è afflitto l’im e ora compensate. La Corte di appello, sorvolando sulle predette deduzion difensive, ha omesso di valutare compiutamente la integrazione della fattispec contestata, segnatamente per quanto riguarda l’elemento soggettivo, collocandos
i singoli episodi in tempi di estremo disagio seguiti da comportamenti inconciliabi con intenti prevaricatori e vessatori.
2.4. Con il quarto motivo violazione di legge penale e vizio della motivazion in relazione al trattamento sanzionatorio con riguardo al diniego delle attenua generiche, assertivamente motivato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato memoria a sostegno della inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Devono essere esaminati, per ragioni di ordine logico-giuridico, il secondo terzo e quarto motivo.
Il secondo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto.
La censura dei rigetto della istanza dì perizia psichiatrica in ordine alla cap processuale dell’imputato è genericamente proposta rispetto al giudizio di assen di novità nella documentazione sanitaria prodotta dalla difesa rispetto emergenze del precedente doppio accertamento medico-legale, in considerazione del principio secondo il quale in tema di accertamenti sulla capacità dell’imput di partecipazione cosciente al processo, il giudice non è tenuto a disporre per perché può formare il suo convincimento anche sulla base degli elementi già acquisiti agli atti (Sez. 6, n. 31662 del 26/02/2008, Nereo, Rv. 241105;con Sez. 4, n. 13293 dei 09/03/2023, Lauria, Rv. 284560).
Quanto poi alla capacità di intendere e di volere, la censura è del t genericamente proposta per ragioni in fatto rispetto all’incensurabile valutazi da parte del giudice di merito del dato peritale acquisito in sede di giu abbreviato, conforme a quello tecnico svolto in sede di indagini preliminari, aveva evidenziato che il disturbo della personalità ossessivo-compulsivo da cui affetto l’imputato non era di tale gravità da produrre, al momento dei fatti, esclusione o diminuzione della capacità di intendere e di volere. In particolar era assenza di patologie mentali dì pregnante significato clinico e la esisten un disturbo di personalità con aspetti misti di tipo paranoide, narcisis borderline, passivo-aggressiva, caratterizzato da impulsività; specificandosi che tale disturbo della personalità appariva di tipo strutturale, quantitativo qualitativo e mai scompensatosi in una franca dimensione psicotica (v. pg. 11/1 della sentenza impugnata).
Il doppio conforme giudizio di merito si conforma al principio di legittimi secondo il quale ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di m anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristr novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, pur siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminos per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinat disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati em e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, i quadro più ampio di “infermità” (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005 Raso, Rv. 230317); ancora, in tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono rientra concetto di infermità, purché siano di consistenza, intensità e gravità ta incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere dell’autore del r e a condizione che sussista un nesso eziologico per effetto del quale il fatto di possa ritenersi causalmente determinato dal disturbo mental (Sez. 6, n. 43285 del 27/10/2009,Bolognani, Rv. 245253).
Il terzo motivo è del tutto genericamente proposto riproducendo i profili merito già sottoposti e correttamente vagliati dal Giudice di merito che ricostruito – attraverso le convergenti plurime fonti probatorie – la pluri abituale condotta vessatoria tenuta dal ricorrente (v. pg. 4/8 della sent impugnata) puntualmente disattendendo la prospettazione difensiva (v. pg. 9 ibidem) e la ricorrenza del dolo in ordine ai sistematici comportamenti vessato ed alle sofferenze dei familiari conviventi (v. pg. 10, ibidem).
Il quarto motivo costituisce generica censura al corretto esercizio dei pot discrezionali demandati al giudice di merito che ha condiviso il diniego del pri giudice in ordine alle attenuanti generiche in considerazione della concr modalità delle condotte, anche nei confronti dei figli o in loro presenza, reiterazione delle stesse, dell’intensità del dolo non rinvenendo comportamen specifici positivamente valutarmi in favore dell’imputato (v. pg, 17, ihicipm)
Il primo motivo è, invece, fondato.
6.1. La Corte di appello, all’esito della lettura del dispositivo dì conferma della sentenza impugnata, a seguito della istanza difensiva di applicazione della pe sostitutiva, ha disposto rinvio alla successiva udienza del 26 maggio 2023, ne quale ha confermato della decisione sul rilievo secondo il quale – nonosta
l’inoltro della richiesta da parte del difensore – a causa del mancato perveni del programma da parte dell’RAGIONE_SOCIALE o da altro ente convenzionato non ricorrevano le condizioni per procedere alla applicazione della pena sostitutiva.
6.2. Ritiene questa Corte che la decisione assunta deve essere censurata per questa parte, la conferma della pena detentiva deve essere annullata.
L’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto che la disci introdotta dalla riforma Cartabia in materia di pene sostitutive sia applicabile ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dic 2022) che si trovino in primo grado e in appello.
Nei confronti degli stessi trova dunque applicazione il disposto dell’art. bis cod. proc. pen., il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata u pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensi condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricor condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti»
Dunque, l’applicazione delle pene sostitutive avviene attraverso meccanismo articolato, con dispositivo c.d. a struttura bifasica, in cui il g valutata discrezionalmente, alla stregua dei parametri dì cui all’art. 133 cod la ricorrenza delle condizioni per l’accesso dell’imputato alle pene indivi dall’art. 20 -bis cod. pen. – la cui disciplina è contenuta negli artt. 53 e ss. l n. 689 del 1981 – instaura una fase di contraddittorio con le parti stesse necessario, con l’apporto dell’ufficio esecuzione penale esterna, definisc applica la pena più adeguata, dettagliandone obblighi e prescrizioni.
6.3. Ascrivendo al mancato pervenímento del programma di trattamento, pur richiesto dalla difesa, la insussistenza delle condizioni per accedere all sostitutiva la Corte territoriale ha dato rilievo ostativo all’accesso a sostitutiva a una evenienza – quale quella del mancato pervenimento de programma di trattamento – che non ha fondamento nel dato normativo.
Essa non trova riscontro, in particolare, nell’art. 545-bis, comma 1, proc. pen, laddove prevede che il giudice, quando non sia possibile decide immediatamente, debba fissare una udienza apposita successiva, e, al comma successivo, che possa innestarsi una procedura partecipata, in cui, al fi decidere sulla pena, nonché al fine della determinazione degli obblighi e de prescrizioni relative, il giudice possa acquisire dall’ufficio di esecuzione esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria, tutte le informazioni necessarie; potendo, ancora, richiedere all’ufficio di esecuzione penale ester programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e d lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell’ente.
6.4. Come condivisibilmente ricordato da Sez. 2, n. 8794 dei 14/02/2024 Pesce, Rv. 286006, «occorre rammentare che il legislatore della c.d. Rifor Cartabia ha inserito una importante innovazione del sistema delle pene sanci dall’introduzione dell’art. 20-bis del codice penale, intitolato “Pene sostituti pene detentive brevi” e secondo cui “Salvo quanto previsto da particol disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell’arrest disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguen 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) i di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva”. La valu della portata innovativa della suddetta norma deve essere interpret analizzando, innanzi tutto, la volontà dei legislatore; secondo la Relaz Illustrativa “La legge delega attribuisce ai giudice di merito il potere di so la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e p pena (anche se sostitutiva), alcune forme di esecuzione extra-carceraria nell’ordinamento penitenziario vigente sono definite come “misure alternative al detenzione”. Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli sche classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valu se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del peric che il condannato commetta altri reati. Per adempiere a tale compito, tuttavi giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a qu comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega h previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna. Il meccani elaborato è ispirato al modello del sentencing di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davant giudice di pace…. Solo dopo la pubblicazione del dispositivo (ai sensi del vi art. 545, co. 1, c.p.p.) sia il giudice sia le parti sono in grado di effe prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive… Nel in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sost delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla/ possibilità di sosti della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell’ dare avviso alle parti (nuovo art. 545bis, co. 1, primo periodo, c.p.p.)”. Ad avviso del legislatore della riforma, quindi, a seguito della pronuncia di condanna giudice che emette la sentenza ad una sanzione inferiore ad anni quattro grava preciso onere di valutare la possibile applicazione di pene sostitutiv assicurando forme di limitazione delle libertà personale extra carcerarie, appai ugualmente idonee ad assicurare la funzione rieducativa purprevenendo il pericol Corte di Cassazione – copia non ufficiale
di commissione di ulteriori reati». Cosicché, prosegue la richiamata decision «può… affermarsi che sul giudice della condanna grava un preciso obbligo verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle detentive brevi; e si tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzio quell’obiettivo di “decarcerizzazione” del sistema penale che è stato indicato qu finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannat favorire il minore sovraffollamento delle carceri». Quanto all’esercizio di potere discrezionale, rileva quindi il contenuto degli artt. 53, 58 e 59 della 681/1989 come riformata da! D. Lgs 150/2022. Segnatamente – annota la sentenza – «fondamentale è l’articolo 58, significativamente intitolato:” Po discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutiv norma richiama i parametri dettati dall’art. 133 cod. pen. stabilendo che (valu detti criteri il giudice può applicare le pene sostitutive quando risultano più i alla rieducazione del condannato e quando anche attraverso opportune prescrizioni, assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori re Lo stesso articolo aggiunge poi che la pena detentiva non può essere sostitu quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saran adempiute dal condannato. Infine, è l’art. 59 che detta testualmente le condizi soggettive per la sostituzione della pena detentiva escludendo la possibilit applicarla per chi: ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni d revoca della sanzione sostitutiva o durante l’esecuzione della stessa; deve es sottoposto a misura di sicurezza personale; risulta condannato per uno dei rea di cui all’art. 4-bis ordinamento penitenziario…La condizione ostativa per la concessione delle pene sostitutive, espressamente prevista dal legislatore invece quella dettata dall’art. 58 primo comma cit. secondo cui la pena detenti non può essere sostituita quando: non assicura la prevenzione del pericolo commissione dì ulteriori reati; sussistano fondati motivi per ritenere ch prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». «Va poi ricordato – prosegue ancora la decisione – che ai sensi dell’art. 95 D. Lgs 150/2022 “le norme previ dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applica anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello a momento dell’entrata in vigore del presente decreto”, con la conseguenza che tutta la disciplina in precedenza esaminata in tema di pene sostitutive è diven immediatamente applicabile ai giudizi pendenti in fase di appello, incombendo, pertanto, anche su tale giudice l’obbligo, ove ritualmente investito, di valuta sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive (si ve proposito Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023 (dep. 09/01/2024) Rv. 285630 – 01; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Rv. 285491 – 01). Ricostruito in tal modo l’obblig gravante sul giudice della condanna, deve pertanto ritenersi che il giudice Corte di Cassazione – copia non ufficiale
appello ritualmente investito della questione della applicabilità delle sostitutive inflitte con la sentenza di condanna di primo grado… deve proce all’analisi delle condizioni per la concessione delle stesse; in tale contesto, il sistema prevede un doppio richiamo ai criteri direttivi di cui all’art. 133 co dapprima ai fini della determinazione della pena e, poi, ai fini della individua della pena sostitutiva così come richiamato dal citato art. 58 L.689/81».
6.5. Deve, quindi, essere riconosciuto che il quadro di riferimento de introduzione dell’art. 545-bis cod. pen. e la stessa lettera della legge che uno specifico potere-dovere al giudice di merito non consentono di dare alcu rilievo ostativo ad evenienze quale quello del mancato pervenimento de programma di trattamento incombendo al giudice, al fine dell’effettivo eserciz dei suoi poteri, l’obbligo di compulsare l’ente competente al fine di acquisire elemento utile ai fini della determinazione prevista dall’art. 545-bis, comm cod. proc. pen.
Deve essere affermato il seguente principio dì diritto: «ai fini della deci sulla istanza di pena sostitutiva ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. n alla sostituzione della pena la sola circostanza del mancato pervenimento d programma di trattamento, ove ritenuto necessario, alla cui formulazione l’en competente deve essere compulsato da parte del giudice investito dell decisione».
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva applicata con rinvio per nuovo giudizio sul pu ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Nel resto il ricorso deve es dichiarato inammissibile.
L’imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanz e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocin spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di R con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/200 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva applicata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione d Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condann inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sost nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello St nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decre di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 23/04/2024.