Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20693 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20693 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERVETERI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 202 pena detentiva inflitta con sentenza della Corte di appello di Roma, in data marzo 2022, irrevocabile il 5 aprile 2023, con quella del lavoro di pubblica util ovvero della detenzione domiciliare.
A ragione della decisione ha valorizzato l’avvenuta commissione, in epoca successiva alla condanna con riferimento alla quale si chiede l’applicazione del sanzione sostitutiva, di un altro reato (furto con strappo) e ha osservato trattandosi di soggetto detenuto in espiazione di pena definitiva, o valutazione sul suo possibile reinserimento sociale, prodromica all’invocat sostituzione, doveva essere affidata al Tribunale di sorveglianza, non potendos «il giudizio di questo Giudice svolgersi parallelamente e tanto meno sovrapporsi a quello della magistratura di sorveglianza che ha attualmente in carico condanNOME».
Ha, pertanto, concluso che, lo stato detentivo, sebbene caratterizzat dall’autorizzazione al lavoro esterno e dall’ammissione a permessi premio, «lascia propendere per una non piena meritevolezza di forme di espiazione della pena alternativa al carcere, dovendo ancora essere saggiata l’affidabilità este del condanNOME, tramite la progressione prevista dalle norme penitenziarie».
COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e, nell’unico, articolato motivo, deduce erronea applicazione della legge e vizi contraddittorietà e insufficienza della motivazione.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla base dell’avvenuta commissione da parte del ricorrente di un altro reato, trascurando di considerare che il fatto sia risa nel tempo, che la relativa pena è in corso di espiazione con riconosciuta fatt partecipazione all’opera di rieducazione e che, pertanto, il condanNOME ha g raggiunto uno stadio avanzato del proprio percorso risocializzante, come comprovato dall’autorizzazione al lavoro esterno e)a fruizione di permessi premio.
Censura, altresì, l’assenza di una motivazione in punto di diniego dell misura della detenzione domiciliare.
Deduce, infine, l’erroneità dell’affermazione del Giudice dell’esecuzion secondo cui ogni valutazione sul percorso di risocializzazione del condanNOME dovrebbe essere affidata alla magistratura di sorveglianza a causa dello sta
detentivo, dovendosi al contrario valutare la possibilità di perseguire l’o rieducativa attraverso tutti gli strumenti all’uopo predisposti dall’ordinamento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 30 ottobre 2023, ha chiesto il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.
Preliminarmente osserva il Collegio che l’originaria istanza ai sensi dell norma transitoria di cui all’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 tempestiva, siccome formulata il giorno 20 aprile e, dunque, nei trenta giorn dall’irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 5 aprile 2023, non correttamente presentata al Giudice dell’esecuzione. In tema di sanzion sostitutive di pene detentive, invero, l’istanza del condanNOME al giud dell’esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l’entrata in vigore del predetto decreto dall’art bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazi dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fi dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condanNOME, una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimit presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giud dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cu all’art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva n superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizional subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizion sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all’applicazione dell
pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.
3.1. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il lim edittale e l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 l 1975 n. 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta de pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione de condanNOME e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizion non saranno adempiute dal condanNOME». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condanNOME con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustific l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezional del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il qua intervenuta condanna e la personalità del condanNOME (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzi sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordina la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’ 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzi sostitutive possano assicurare la rieducazione del condanNOME e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
3.2. Sotto altro profilo, osserva il Collegio come questa Corte si sia già pos la questione in diritto sul se possa essere disposta la sostituzione della pe norma dell’art. 53 legge 689 del 1981 nei confronti di un soggetto detenuto ovvero sottoposto a misure alternative alla detenzione per altra causa risolvendola favorevolmente. In Sez. 1, n. 11950 del 02/02/2024, Maggio, Rv. 285989, si è osservato che «sussistono numerose disposizioni che impongono la soluzione positiva. L’art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzio domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che
condanNOME è detenuto o interNOME, l’ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’istituto penitenziario, il quale deve infor anticipatamente l’organo di polizia della dimissione del condanNOME. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione Analogamente l’«Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo della I. n. 689 del 1981 stabilisce, tra l’altro, che «Qualora il condannat detenuto o interNOME, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’organo di polizia e l’uffi esecuzione penale esterna della dimissione del condanNOME. Immediatamente dopo la dimissione, il condanNOME si presenta all’ufficio di esecuzione pena esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità».
Lo status detentionis non è, pertanto, di per se stesso, condizione ostativa alla sostituzione di pena detentiva breve con le pene sostitutive di nuovo conio.
Poste queste premesse in diritto, nel caso in esame, il Tribunale ha forni una motivazione affatto inadeguata, poiché meramente imperniata su una non meglio delineata «personalità del reo» e sul suo status detentionis, ponendo un inesistente automatismo tra quest’ultimo e il diniego, rectius il non liquet in punto di applicabilità delle pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Inoltre, la motivazione evidenzia il lamentato profilo di contraddittorie laddove, per un verso valorizza – per il giudizio prognostico sfavorevole a condanNOME – la commissione di un nuovo reato della stessa indole e, per altr verso, dà contezza del suo positivo percorso risocializzante, facendo espress riferimento all’ammissione al lavoro esterno e alla sperimentazione di permessi premio.
Per le ragioni sin qui esposte, l’ordinanza dev’essere annullata con rinv al Tribunale di Roma, per un nuovo esame che, libero negli esiti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente