Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33617 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLANETA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letteYsentitEi le conclusioni del PG GLYPH C.,z2.c.oxy,%5.1J:3″
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’ist formulata nell’interesse di NOME COGNOME, tesa a ottene l’applicazione, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 della san sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ovvero, in subordine, della detenz domiciliare.
A ragione della decisione ha valorizzato lo stato detentivo del condannato con fine pena previsto per il 2027, e l’impossibilità di formulare un giud prognostico favorevole, stante la distanza temporale tra l’attuale programm connesso al lavoro di pubblica utilità e l’esecuzione della pena sostitutiva potrebbe far venir meno la disponibilità dell’ente presso cui svolgere l’att lavorativa predisposta nel programma, nonché per la personalità del reo.
COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione e, nell’unico, articolato motivo di ricorso, deduce erro applicazione della legge e vizi di motivazione.
Lamenta che il Giudice dell’esecuzione avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole sulla scorta di una motivazione meramente astratta e ipotetica e, comunque, erroneamente valorizzando la personalità del reo, trascurando che la modifica dell’art. 59 I. 698 del 1981 a seguito della riforma Cartabia ha eliminato la recidiva reiterata quale causa ostat all’applicazione delle pene sostitutive.
Censura, altresì, la totale assenza di motivazione sulle ragioni per le q non poteva essere concessa la misura più restrittiva della detenzione domiciliar
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME è intervenuto con requisitoria scritta pervenuta in data 11 aprile 2024.
La difesa di COGNOME, in data 10 aprile, ha depositato motivi nuovi, co quali – nell’articolare ulteriormente le censure contenute nel ricorso – ha c giurisprudenza di legittimità a supporto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va detto che il Sostituto Procuratore generale ha depositato la sua requisitoria in data 11 aprile 2024, oltre il termin quindicesimo giorno antecedente all’udienza camerale, previsto dall’art. 61 comma 1, cod. proc. pen.
Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di effetti adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell’udienza, cui le part sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie di replica sino al quinto giorno antecedente, l’intervento del Pubblico ministero è considerare tardivo e delle relative argomentazioni e conclusioni non è possibi tenere conto in questa sede.
Venendo al merito del ricorso, in virtù di quanto previsto dal disposizione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle p sostitutive di cui all’articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», provvedendo all’applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazio all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicaz di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di proce penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudiz esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della leg 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pen sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
È appena il caso di evidenziare che la nuova disciplina delle pene sostituti trova la sua naturale collocazione nel giudizio di cognizione e in ciò risiede delle novità di maggior impatto sistematico della riforma adottata con il d.l n.150 del 2022. L’attribuzione di competenza al giudice della esecuzione (ne sensi descritti dall’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022) è avvenuta, i evidenza, per coniugare da un lato la necessità di rendere applicabili le nu disposizioni di diritto sostanziale più favorevoli a tutti i casi in cui alla dat
dicembre 2022 non si era formato il giudicato, dall’altro quella di non attrib alla Corte di Cassazione un potere incompatibile con la fisionomia normativa del giudizio di legittimità. Le istanze rivolte ai sensi della disciplina transit giudice della esecuzione sono pertanto da qualificarsi come un “appendice” del giudizio di cognizione.
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite edit l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al qua giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può disporre sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzio «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarann adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella pi idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il mino sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applica della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discreziona del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il qu intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanz sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordin la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, in motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però esser declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostit possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Tanto premesso in diritto, nel caso in esame il Tribunale ha fornito u motivazione in punto di giudizio prognostico sfavorevole non adeguata, poiché
meramente imperniata su una non meglio specificata «personalità del reo» e sullo status detentionis dell’istante.
A tale ultimo proposito, questa Corte ha già condivisibilmente chiarito ch «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, non costituisce ca ostativa all’applicazione la circostanza che il condannato sia detenuto espiazione di altra pena definitiva» (Sez. 1, n. 19776 del 05/12/2023, de 2024, Angileri, Rv. 286400).
Nessuna previsione normativa, invero, sancisce l’inapplicabilità delle pen sostitutive ai soggetti che si trovano detenuti o sottoposti a misure alterna alla detenzione. E, anzi, la ricognizione delle disposizioni introdotte con il n. 150 del 2022 impone la soluzione affermativa: i) l’art. 62 (Esecuzione del semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive) della I. n. 689 del 1 stabilisce, tra l’altro, che «Se il condannato è detenuto o internato, l’ordi del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell’isti penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l’organo di polizia de dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal gior successivo a quello della dimissione»; l’«Art. 63 (Esecuzione del lavoro pubblica utilità sostitutivo) della stessa legge stabilisce che «Qualo condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell’istituto, il quale informa anticipatamente l’or polizia e l’ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannat Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all’ufficio d esecuzione penale esterna per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità»; l’art. 70 della citata legge disciplina il fenomeno della co-esistenza di più c·*-ì T . Ciòche sta a significare che il legislatore non’21:179 trascurato il fenomeno, ma la procrastinato sul piano della regolamentazione, rispetto alla decisione emettersi in cognizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il giudice della cognizione – ed è da ritenersi tale, per le ragioni de premessa, anche il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n del 2022 – «decide sempre in via autonoma nell’ambito del proprio giudizio, l dove sussistano i presupposti di legge per l’accoglimento della domanda (limit di pena per il reato oggetto di giudizio e adeguatezza della pena sostitutiv sensi dell’art. 58) e soltanto in un secondo momento (la sede esecutiva in sen proprio) può porsi un problema di coesistenza di più titoli, che va risolto seco le disposizioni di cui all’articolo 70 citato» (Sez. 1, Sentenza n. 1313 07/12/2023 , dep. 2024, De COGNOME, Rv. 286129).
Il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva è avvenut violazione di legge, perché il giudice dell’esecuzione, in mancanza di una norma che preveda la detenzione come ostacolo alla pronuncia che disponga la
sostituzione, ha ancorato la decisione proprio allo status detentionis cui il condannato era sottoposto.
Inoltre, il laconico riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla «personalità del condannato», non rende ragione del doveroso giudizio d’impraticabilità e inidoneità delle sanzioni sostitutive nei termini suindicati pur certamente dovendo comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e gli eventuali precedenti penali, deve altresì tener conto altresì de condotta post delictum, e che – più in generale – necessita una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita personali, se del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all’art. 545-b proc. pen.
In accoglimento del ricorso, l’ordinanza dev’essere annullata con rinvi per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto – Ufficio Gip.
Così deciso il 26 aprile 2024
Il Consigliere estensore
I, n 1 3 residente