Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49416 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49416 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
I
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 08 giugno 2023 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata da NOME COGNOME di sostituire la pena detentiva di due anni e tre mesi di reclusione irrogata con sentenza della stessa Corte di appello di Milano, emessa in data 19 aprile 2022 e divenuta irrevocabile in data 17 febbraio 2023, con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56-bis legge n. 689/1981, ritenendo grave la condotta tenuta, per l’entità dei danni causati, ed elevata la pericolosità del condannato, visti i suoi molti precedenti penali. Ha affermato, perciò, che la pena sostitutiva richiesta risulta inadeguata a svolgere un ruolo rieducativo e preventivo.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
L’ordinanza impugnata è contraddittoria, in quanto parla di gravità delle condotte tenute ma la stessa Corte di appello, nel giudizio di merito, ha contenuto la pena nei minimi edittali e ha ridotto la durata delle pene accessorie. Inoltre ha respinto la richiesta a causa della gravità del reato, mentre la pena deve essere volta non solo alla punizione del colpevole, ma anche alla sua rieducazione e al suo reinserimento sociale, finalità a cui tende la sanzione sostitutiva richiesta. L’ordinanza impugnata esclude che il lavoro di pubblica utilità possa svolgere tale funzione, ma non motiva né contestualizza tale affermazione. Infine l’ordinanza è errata laddove nega l’applicazione della pena sostitutiva a causa dei precedenti penali dell’istante, in quanto le precedenti condanne non hanno alcun rilievo ostativo e sono, peraltro, relative a reati estinti, condonati o depenalizzati.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è quindi talmente illogica e contraddittoria da risultare solo apparente.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudice dell’esecuzione ha sufficientemente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza, conformandosi al dettato della legge e ai consolidati principi di questa Corte. Ha infatti ricordato, correttamente, che ai sensi dell’art. 58 legge n. 689/1981 l’applicazione delle pene sostitutive deve basarsi sui criteri di cui all’art. 133 cod.pen., e alla luce di questi ha ritenuto ostativi, nel caso di specie,
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sia la gravità dei reato, trattandosi di una condanna per bancarotta fraudolenta che ha cagionato un danno molto rilevante, come risulta anche dalla sentenza di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del giudice di rinvio, sia la pericolosità del condannato, ricavata dall’esame dei suoi molti precedenti penali, così come stabilito, tra le altre, dalla sentenza Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, Rv. n. 256725. L’affermazione del ricorrente, che la motivazione circa la gravità del reato sarebbe contraddetta dalla diversa valutazione espressa, sul punto, dal giudice di merito, è irrilevante, oltre che infondata: la contraddittorietà della motivazione, che costituisce un vizio sanzionabile dal giudice di legittimità, è quella intrinseca del provvedimento impugnato, e non può essere rilevata dal confronto con provvedimenti emessi da altre autorità giudiziarie. Nel presente caso, poi, si tratta di un’affermazione infondata, in quanto dalla lettura della sentenza Sez. 1, n. 12047 del 17/02/2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 19 aprile 2022, risulta che quest’ultima giudicava in sede di rinvio e che il procedimento si era svolto secondo il rito abbreviato, situazione da cui deriva che la riduzione di pena è stata disposta solo per l’eliminazione di uno dei reati originariamente contestati e non per una valutazione di scarsa gravità dei fatti, che la pena irrogata non è pari al minimo edittale e che la durata delle sanzioni accessorie è stata comunque indicata in una misura elevata, molto superiore all’entità della pena inflitta.
Il giudice dell’esecuzione, infine, ha motivato il diniego della sostituzione della pena anche con l’inadeguatezza della stessa a svolgere il necessario effetto rieducativo e preventivo, valutazione necessaria e adeguata ai sensi dello stesso art. 58 legge n. 689/1981, e che non necessità di ulteriori spiegazioni, alla luce della già asserite gravità del fatto e pericolosità del ricorrente.
La motivazione del provvedimento impugnato è quindi adeguata, logica e non apparente. Il ricorrente chiede, di fatto, a questa Corte di formulare, sulla base degli stessi elementi valutati nel provvedimento impugnato, un giudizio diverso. E’ stato però chiarito, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che
sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenz probatoria del singolo elemento», e che «In tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico» (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716).
L’assenza dei vizi motivazionali lamentata dal ricorrente impone, pertanto, di respingere la richiesta di annullamento del provvedimento stesso.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente