Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19737 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI I3ARI nel processo a carico di COGNOME NOMENOME nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 15 dicembre 2023 la Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del condannato NOME COGNOME di sostituzione della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Bari del 22 settembre 2022, con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva per lo stesso periodo di tempo, con facoltà di allontanarsi dal domicilio tra le ore 9.00 e le ore 13.00 di ogni giornata.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha sostenuto c:he la richiesta di sostituzione può essere accolta per l’esigenza di rieducazione del condannato,
però, ad essa devono essere apposte modalità e prescrizioni tali da prevenire il pericolo di reiterazione di altri reati, atteso che il condannato ha una significativa ed allarmante attitudine alla commissione di reati contro il patrimonio anche in contesti associativi, ed è stato organizzatore e mandante di una serie di furti di autovetture, poi oggetto di riciclaggio; inoltre, nella decisione va tenuto conto anche della capacità del condannato di predisporre mezzi per il riciclaggio delle autovetture rubate, nonché della intensità del dolo con cui ha commesso questi reati.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale della Corte di appello di Bari con un unico motivo, in cui deduce violazione dell’art. 58 I. 24 novembre 1981, n. 689, perché le pene sostitutive non possono essere disposte a meno che non assicurino la prevenzione dal pericolo di commissione di altri reati; nel caso in esame, la spiccata pericolosità sociale del condannato, pur puntualmente descritta nel provvedimento, è stata ritenuta non ostativa; inoltre, non si comprende come la possibilità per il condannato di allontanarsi liberamente dal proprio domicilio per ben quattro ore al giorno possa essere considerata adeguata a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; vi è, in definitiva, una contraddizione tra la motivazione dell’ordinanza impugnata, che dà atto dell’elevata pericolosità del condannato, e il dispositivo della stessa.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
L’art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 dispone che “il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato”.
E’ la stessa rubrica della norma, pertanto, che ricorda che si tratta dell’esercizio di un “potere discrezionale del giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”, la cui motivazione è sindacabile in sede di legittimità, secondo le regole generali, quando manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso in esame, la ordinanza impugnata contiene effettivamente una contraddizione tra l’elevatissimo giudizio di pericolosità che ha formulato a carico
di COGNOME e la scelta di applicargli comunque la pena sostitutiva, peraltro anche con modalità solo parzialmente contenitive, perchè l’ampia finestra temporale in cui l’ordinanza permette al condannato l’uscita dal luogo in cui deve scontare la detenzione domiciliare non è di ostacolo al mantenere contatti con eventuali correi, e finanche al commettere in corso di espiazione ulteriori reati c:ontro il patrimonio con modalità organizzate, quale quelle che si ricavano dalla biografia criminale riportata nell’ordinanza.
Si tratta, quindi, di una decisione che è in contrasto con la norma di cui all’art. 58 I. n. 689 del 1981, che prevede l’esercizio di un potere che è discrezionale nei contenuti, ma che è vincolato nei fini dalla norma attributiva del potere, che impone che le pene sostitutive tendano alla rieducazione del condannato, ma anche che assicurino la prevenzione del pericolo di recidiva.
A tali criteri non si è attenuto nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione, che, pur avendo formulato a carico di COGNOME un giudizio prognostico di pericolo di recidiva, ha applicato nei suoi confronti una pena sostitutiva senza spiegare perchè tale pena sia stata considerata idonea in concreto ad assicurare la prevenzione di tale pericolo.
Ne consegue che l’ordinanza della Corte di appello di Bari deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con appello di Bari. rinvio per nuovo giudizio alla Corte di
Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore
Il presidente