Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51223 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51223 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nata a Leonforte il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nata a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 12/01/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnati; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gen NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano accolti, con annullamento con rinvio riguar a COGNOME e annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di To per nuovo giudizio, riguardo a COGNOME;
lette le memorie scritte depositate dai difensori delle imputate che hanno insistito l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino con sentenza del 12 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 gennaio) ha confermato quella di condanna in primo grado a carico delle due imputate in relazione ai reati di cui agli artt. 588, comma 2, e 110, 337 cod. pen.
Avverso detta sentenza le imputate, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso nei quale deducono:
2.1. COGNOME, la nullità assoluta del giudizio di appello, atteso che il relativo di citazione non è stato notificato al difensore dell’imputata.
2.2. COGNOME, violazione di legge in ordine all’omessa valutazione della richie tempestivamente formulata prima del giudizio di appello, di applicazione della pena del lavor di pubblica utilità in sostituzione di quella di mesi otto di reclusione (pena non sos sostituzione in ordine alla quale sussistevano tutti i presupposti.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, c d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le concl come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
Per quanto concerne il ricorso in favore di COGNOME NOME, dall’esame del fascicolo di appello – consentito a questa Corte essendo stata dedotta una nullità di nat processuale (ex plurímis, v. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017- dep. 2018, F., Rv. 273525- 01) – non risulta che il decreto di citazione per il giudizio di secondo grado sia stato notif difensore di fiducia dell’imputata (AVV_NOTAIO) ma solo alla COGNOME NOME per altra causa. Né risultano conclusioni scritte inviate dal difensore in vista dell’u cartolare di appello, dalle quali poter dedurre che la stessa fosse comunque a conoscenza del giudizio del gravame.
2.1. Sussiste dunque la nullità invocata dalla ricorrente, atteso che l’omessa notificazi del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell’imputato de una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata eventualm effettuata al difensore d’ufficio (evento comunque nella specie non risultante), non poten l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito pe comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 258615 – 01).
Va dunque disposto nei confronti dell’imputata COGNOME l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte territoriale affinchè – inst ritualmente il contraddittorio con le parti – proceda al giudizio di secondo grado.
In relazione al ricorso presentato dalla COGNOME, rileva il Collegio che dagli atti risu con nota inviata via pec alla cancelleria della Corte di appello il 29 dicembre 2022, il dif di fiducia dell’imputata (AVV_NOTAIO) aveva chiesto – in via subordinata ris all’assoluzione invocata già nell’atto di appello – la sostituzione della pena detentiva con il di pubblica utilità.
3.1. La sentenza impugnata – emessa in sede di giudizio di appello cartolare – ha dato at che erano state “acquisite le conclusioni delle parti”, ma non si è pronunciata sulla richie sostituzione della pena detentiva.
3.2. Detta richiesta risulta ammissibile, attesa l’applicabilità nel caso in esame disciplina transitoria ex art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. Invero, ancorchè al momento dell’invio dell’istanza – 29 dicembre 2022 – ancora non era entrata in vigore la “riforma Cartabia” sarebbe diventata il giorno successivo) tuttavia al momento della celebrazione dell’udienza disciplina era vigente e, dunque, il Giudice di appello avrebbe dovuto prendere in considerazion la richiesta di sostituzione.
3.2. Questa Sezione ha già avuto occasione di stabilire che «In terna di pene sostitutive, sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’att di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussion in appello» (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090 – 01). Trattandosi di appel definito con rito cartolare, nel quale non è prevista la partecipazione fisica delle parti nell’ in camera di consiglio che definisce il gravame, il momento ultimo per detta formalizzazio coincide con le richieste – nel caso di specie tempestive – formulate in vista dell’udien definizione del giudizio di appello (in tal senso, Sez. 6, n. 49319 del 30/10/2023, Sanna).
A ciò consegue, in relazione all’imputata COGNOME, l’annullamento della sentenza impugnata NOME alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giu sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Annulla la s impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME alla richiesta di applicazione de pena sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appel Torino.
Così deciso il 22 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente