Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 29/04/1986
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari il 22 maggio 2024 ha integralmente confermato la sentenza con cui il Tribunale di Foggia il 27 ottobre 2022, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile della violazione dell’art. 116, comma 15, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere : il 10 luglio 2019, guidato un’autovettura senza essere in possesso della necessaria patente, mai conseguita, con recidiva nel biennio, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia (cinque mesi di arresto), condizionalmente sospesa.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore, affidandosi a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta avere la Corte di appello trascurato la circostanza della avvenuta emissione nei confronti dell’imputato di decreto di condanna, divenuto esecutivo nel mese di dicembre 2019. Sostiene al riguardo testualmente quanto segue (pp. 1-2 del ricorso):
«La Corte di Appello di Bari pur prendendo atto che l’imputato annoverava tre precedenti di guida senza patente (cfr. p 3 sent. impugnata. Fatti commessi il 01.10.2018, il 26.11.2018 e il 01.07.2019), nonostante prendesse atto che dal casellario penale dell’imputato (cfr. pag. 6 sentenza impugnata) risultasse passato in giudicato il Decreto Penale di Condanna emesso dal GIP di Foggia in data 5.12.2019, relativo al fatto reato di cui al 26.11.2018 (con riferimento al precedente del 01.10.2018), ha ritenuto ugualmente sussistente il reato in contestazione seppur i precedenti amministrativi contestati all’odierno prevenuto fossero tutti coperti da giudicato penale. Detto in altre parole, atteso i tre episod di guida senza patente contestati all’imputato, considerato che i primi due sono risultati essere già giudicati in sede penale, per l’episodio del 01.07.2019 non sussisterebbe il presupposto giuridico della recidiva nel biennio per ritenere che il fatto consentito all’imputato costituisca reato».
2.2. Con l’ulteriore motivo censura l’omesso avviso alle Parti della possibilità di sostituzione della pena detentiva irrogata, pur in presenza, ad avviso della Difesa, delle condizioni di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen.
Richiama al riguardo il precedente di Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228, assumendo che, se alla data di entrata in vigore della legge (scilicet: d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022) il procedimento penale è pendente in appello, deve trovare applicazione il meccanismo disciplinato, appunto, dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Poiché la condanna è stata emessa in primo grado – prosegue il ricorso soltanto in grado di appello «il condannato è effettivamente in grado di valutare l’opportunità di chiedere una sanzione sostitutiva. Quindi, per una questione di buon senso prima ancora che di interpretazione giuridica, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dare il medesimo avviso che l’articolo 545-bis c.p.p prevede nell’ambito del giudizio di primo grado e, in ogni caso, avrebbe dovuto motivare sul punto» (così alle pp. 2-3 del ricorso).
In conclusione, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, «proprio al fine di incentivare l’applicazione delle sanzioni sostitutive ai procedimenti pendenti, dopo la lettura del dispositivo avrebbe avuto l’obbligo di dare avviso alle parti che ricorrevano ,a2t1e condizioni per sostituire la pena detentiva ovvero, quanto meno, avrebbero dovuto motivare circa la non applicabilità, nel caso di specie, dell’invocato nuovo istituto introdotto dalla cd. Riforma Cartabia» (così alla p. 3 del ricorso).
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il PG. nella requisitoria scritta del 15 febbraio 2025 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni:
Quanto al primo motivo, il cui senso sembra essere che, essendo stato l’imputato già condannato in sede penale (decreto penale del G.i.p. del Tribunale di Foggia del 5 dicembre 2019), i “precedenti amministrativi” ad avviso del ricorrente non avrebbero valore ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 116, comma 15, codice della strada, l’impugnazione non si confronta effettivamente con il contenuto della sentenza, che (alle pp. 5-6) spiega adeguatamente esistere prova documentale circa la “irrevocabilità” delle violazioni amministrative precedentemente commesse.
In relazione al secondo motivo, si richiama da parte del ricorrente,g senteT – 10 ,2ffi. Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285228, che ha affermato che «Ai fini dell’applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95 comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento “innanzi la Corte di cassazione” e consente, quindi,
una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presenta l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.».
Il precedente richiamato appare non pertinente al caso di specie, per due ordini di ragioni:
in primo luogo, perché fa riferimento espresso all’adozione del dispositivo di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della novella, mentre qui il dispositivo di appello è del 22 maggio 2024;
inoltre, perché il precedente in questione afferma esistere la possibilità per il condannato, «una volta formatosi il giudicato all’esito del giudizio di legittimità, di presentare l’istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.», mentre qui destinatario della richiesta è il giudice dalla cognizione.
Osserva, inoltre, il Collegio che la celebrazione dell’udienza in appello con il rito non partecipato, stante la mancanza di richiesta in tal senso delle parti, come in concreto accaduto, rende sterile ogni ipotetica iniziativa al riguardo, essendo impossibile dare avviso ad una parte che non è presente.
Si richiamano comunque al riguardo alcuni precedenti di legittimità:
Sez. 3, n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219: «La richiesta di applicazione, in grado di appello, di pene sostitutive di pene detentive brevi può essere avanzata, ove tale giudizio si svolga in forma cartolare, solo con l’atto di impugnazione o con i motivi nuovi, sicché, se è formulata con le conclusioni scritte, la questione non può ritenersi devoluta alla Corte di appello, che non è neppure tenuta a provvedervi “ex officio”, non rientrando la sostituzione della pena ex art. 20-bis cod. pen. tra i casi espressamente previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Fattispecie disciplinata “ratione temporis” dalla normativa di regime introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, antecedente al “correttivo” di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31)»;
Sez. 6, n. 30711 del 20/05/2024, B, Rv. 286830: «In tema di pene sostitutive, il giudice d’appello può applicarle anche d’ufficio e acquisire i consenso dell’interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, il consenso deve essere manifestato dall’imputato entro l’udienza di discussione dell’appello, in caso di decisione partecipata, o nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti o della memoria difensiva, in caso di trattazione cartolare)»;
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017: «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen.,
affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame»;
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751: «In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 digs 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello»;
e Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090: «In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello».
In ogni caso, risulta essere tranciante il seguente – condivisibile – principio di diritto: «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D, Rv. 285412; esattamente in termini, più di recente, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S, Rv. 285710).
Discende dalle considerazioni svolte la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. peri.) al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/03/2025.