Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26799 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME, del foro di FORLI’, in difesa di COGNOME NOME. Il difensore si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 novembre 2023, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che – in esito al dibattimento – aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole dei reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, per essersi posto alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza alcolica (tasso 1,20 g/I), così causando un incidente.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, alle ore 8:50 circa del 23 febbraio 2020, gli agenti della polizia municipale di Cesena intervenivano a seguito della segnalazione di un incidente, in quanto la vettura condotta dal COGNOME usciva fuori strada e si ribaltava, danneggiando altresì un palo della pubblica illuminazione e il cancella di una privata abitazione.
Dagli accertamenti effettuati si rilevava la presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari a 1,20 g/I.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte d’appello sarebbe incorsa in errore sia nel non avvisare l’imputato della ricorrenza delle condizioni per sostituire la pena detentiva, sia nel non applicare l’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022, che afferma la immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai giudizi di appello in corso.
A tal fine si segnala che il ricorrente, per il tramite di difensore munito procura speciale, aveva avanzato la richiesta, già nel momento in cui, ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza, aveva chiesto la trattazione in presenza della impugnazione.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato denuncia omessa motivazione, in quanto la Corte d’appello ha omesso qualsiasi valutazione, esplicita od implicita, sulla domanda di sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo.
1.1. Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura del vizio d emerge che il ricorrente ha chiesto la sostituzione della pena detentiva con i di pubblica utilità subito dopo aver ricevuto la notifica dell’avviso di fi dell’udienza dinanzi alla Corte d’appello.
Richiesta e disposta la trattazione in presenza, la domanda veniva riba dinanzi al collegio, per come emerge dalla lettura del verbale allegato al rico cassazione. Su tale domanda, nemmeno menzionata, la Corte d’appello non ha provveduto in alcun modo.
1.2. L’art. 95 d. Igs. n. 150 del 2022 stabilisce espressamente l’appli delle nuove pene sostitutive – in quanto più favorevoli – ai giudizi di appello all’entrata in vigore del predetto decreto.
Secondo l’indirizzo prevalente di questa Suprema Corte, cui il Colle aderisce, per effetto di tale disciplina transitoria, affinché il giudice d’ tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove san sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta i dell’imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l’atto di app o con i motivi di cui all’art. 585, comma 4, cod, proc. pen., ma che deve comu intervenire – al più tardi – nel corso dell’udienza di discussione d’appello (S n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01; in senso conforme, Sez. 4, 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01; Sez. 6, n. 33027 d 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv 285564).
E’ rimasta invece isolata l’interpretazione secondo la quale, in ragio principio devolutivo fissato di cui all’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., la di pena sostitutiva deve essere formulata con l’atto di appello o con i motivi (Sez. 6 n. 41313 del 27/9/2023, COGNOME, non mass.).
La sentenza va pertanto annullata con rinvio, affinché altra sezione Corte di appello di Bologna si pronunci sulla richiesta, con assorbim dell’ulteriore motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relati all’applicazione del lavoro di pubblica utilità e rinvia, per nuovo giudizio su ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, 11 giugno 2024