Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13795 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 13795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME (COGNOME) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (COGNOME) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso : il Proc. Gen.si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per il visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; rigetto dei ricorsi
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, che ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/06/2023 la Corte di appello di Brescia, decidendo in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., ha riconosciuto agli imputati NOME COGNOME detto NOME e NOME le circostanze attenuanti generiche, riducendo da cinque anni atre anni e quattro mesi di reclusione la pena a ciascuno di loro inflitta per il delitto di cui all’art. 12 d. Igs. n. 286/1998.
La precedente sentenza di appello era stata oggetto di ricorso per cassazione che era stato accolto dalla Prima Sezione di questa Corte, con sentenza n. 3019 del 27/09/2022 dep. 2023, limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte di appello di Brescia, dunque, nel giudizio di rinvio ha applicato le predette attenuanti nella massima estensione.
I ricorrenti, con distinti atti di identico contenuto redatti dai rispet difensori, deducono:
vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.: si tratterebbe di un punto della decisione in connessione essenziale con quello devoluto al giudice del rinvio e la motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche avrebbe valorizzato aspetti significativi della minima importanza del contributo concorsuale;
violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione delle pene sostitutive previste dalla riforma Cartabia e, prima ancora, al mancato avviso da parte della Corte agli imputati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d. Igs. n. 150/2022, della facoltà di accedere ad una pena sostituiva, una volta che la misura della sanzione è stata determinata entro il limite dei quattro anni.
Si è proceduto a trattazione orale.
Il Procuratore generale ha richiamato la memoria scritta nella quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Il Difensore dei ricorrenti ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo dei due ricorsi è manifestamente infondato, tenuto conto che la decisione sull’ulteriore circostanza attenuante prevista dall’art. 114 cod. pen. non era devoluta alla Corte di appello in sede di rinvio (e, per il vero, la questione non era stata nemmeno fatta oggetto di specifico motivo di appello),
non potendosi certo ritenere il relativo punto della decisione come dotato di connessione essenziale con il diverso punto relativo alle circostanze attenuanti generiche, sul quale soltanto era stato devoluto il giudizio.
E’ bene ricordare la nozione di “capi” e di “punti” della decisione: «il capo corrisponde ad un atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza… la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l’azione penale. Il concetto di “punto della decisione” ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo» (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239; v. anche Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 e Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966). Altra sentenza delle Sezioni Unite ha esemplificato i diversi possibili “punti” di una decisione: «l’accertamento del fatto, l’attribuzione di esso all’imputato, la qualificazione giuridica, l’inesistenza di cause di giustificazione, la colpevolezza, e – nel caso di condanna – l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione, la determinazione della pena, la sospensione condizionale di essa, e le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili di ufficio» (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699).
Dunque, la decisione su ciascuna circostanza aggravante o attenuante costituisce un autonomo punto della decisione, così come autonomo punto è quello relativo al giudizio di comparazione.
Nel caso di specie, a fronte dell’annullamento con rinvio per il solo giudizio sulla riconoscibilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello era vincolata al giudicato parziale formatosi; non poteva rideterminare la pena base (cfr. Sez. 6, n. 16676 del 30/03/2023, Mencaroni, Rv. 284591) e non poteva occuparsi di altri punti. Né si può dire che l’annullamento della decisione sulle circostanze attenuanti generiche «provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza, seppur non annullata» (Sez. 6, n. 11141 del 01/02/2023, Major, Rv. 284468), e precisamente della “parte” di sentenza (rectius, del “punto” della decisione) inerente il contributo di minima importanza ai sensi dell’art. 114 cod. pen.
2. Il secondo motivo è infondato.
Come questa Corte ha di recente ricordato (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090), l’art. 95 del d. Igs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della legge (30
dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Perciò, ad essi risulta applicabile anche l’art. 545-bis cod. proc. pen. il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti».
La norma non istituisce il diritto dell’imputato a fruire delle pene sostitutive, ma congegna un dispositivo che è stato definito «a struttura bifasica» nei casi in cui il giudice ravvisi le condizioni per poter applicare una pena sostitutiva.
La citata sentenza della Sesta Sezione ha affermato il principio di diritto secondo il quale «ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.Ig. n. 150 del 2022, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello».
In linea con il medesimo principio, è stato detto che nel processo di appello a trattazione cartolare la medesima richiesta deve essere formulata al più tardi all’atto della formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica (Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023, dep. 2024, Atzori, allo stato non massimata).
Non risulta che nel corso del giudizio di rinvio gli imputati abbiano mai avanzato la richiesta: «In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione» (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/02/2024