Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13383 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’Il aprile 2023, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale in data 4.7.2022 che, all’esito di rito abbreviato aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis, 625 nn. 2 e 5 cod.pen. (per essersi introdotto unitamente a COGNOME NOME, dopo aver forzato la porta d’ingresso, nell’appartamento di COGNOME NOME, impossessandosi di una serie di oggetti), riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.pen NOME ha ridotto la pena ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 400,00 di multa.
Avverso l’indicata sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce un unico motivo, relativo a violazione di legge, in riferimento al mancato avviso da parte della Corte di appello della nuova disciplina normativa relativa alle pene sostitutive (artt. 20-bis cod. pen. e 53 ss. I. n. 689 del 1981), applicabili all’imputato al quale non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena (come nel caso in questione), e alla conseguente mancata applicazione del meccanismo processuale di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. deducendo altresì il vizio di motivazione sul punto.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Per cui ad essi risulta applicabile anche l’art. 545-bis cod. proc. pen. il cui comma 1 stabilisce che «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detenti
con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti» (c.d. dispositivo a struttura “bifasica”).
L’art. 58 della I. n. 689 del 1981(rubricato “Potere discrezionale de/giudice nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive”), come modificato dal d.lgs. n. 150 cit., stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla leg e tenuto conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». A sua volta, l’art. 20-bis cod. pen., indica che le pene sostitutive (la cui disciplina è declinata nella I. n. 689 de 1981) sono: 1) la semilibertà sostitutiva; 2) la detenzione domiciliare sostitutiva; 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; 4) la pena pecuniaria sostitutiva.
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatt per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tale principio è trasponibile anche alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione ad una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al cit. art. 133.
Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall’appellante, non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis.
Ciò premesso, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 del d.Ig. n. 150 del 2022, affinchè il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è quindi necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello. (Sez. 6, n. 33027 del 10.5.23, Rv. 285090; Sez. 4, n. 636 del 29.11.2023, Rv. 285630).
Poiché, nella specie, non risulta essere stata avanzata alcuna istanza da parte dell’imputato, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15.2.2024