Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2   Num. 4773  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso il difensore dell’imputato ha presentato conclusioni scritte. La difesa della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co 8 D.L. n. 137/20
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 13 febbraio 2023 la Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del tribunale di Bergamo che, all’esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato NOME colpevole dei reati di truffa aggravata dall’uso del mezzo telematico di cui ai capi A) e B) e del reato di sostituzione di persona di cui al capo C) e lo ha condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 1200,00 di multa.
Ricorre per Cassazione l’imputato deducendo:
2.1. Violazione di legge per l’erronea qualificazione dei reati di cui ai capi A) e B) come truffa anziché come frode informatica ex art. 640 ter c.p.) con conseguente declaratoria di non doversi procedere per assenza di querela da parte dei soggetti legittimati
2,2. Violazione di legge per erronea applicazione dell’articolo 61 numero 5 cod. pen
2.3. Vizio della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo di concorso;
2.4. omesso avviso della facoltà di sostituire la pena pecuniaria con le pene sostitutive ex articolo 20 bis cod.pen. nonché in ordine al diniego della concessione delle pene sostitutive di cui all’articolo 20 bis ss cod. pen. e 53 legge numero 689/1981;
2.5. vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La difesa dell’imputato ha presentato conclusioni scritte e la parte civile ha presentato nota spese.
Considerato in diritto
I motivi sub 1 e 2 sono inammissibili perché non devoluti con i motivi d’appello con i quali è stata contestata solo la riconducibilità delle operazioni all’imputato e il trattamento sanzionatorio (circostanze attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena). Trattasi di motivi nuovi che investono circostanze di fatto e come tali non delibabili in questa sede.
Anche il motivo sub 3- che investe l’elemento soggettivo del reato- è inammissibile perché avanzato solo in questa sede avendo l’imputato lamentato avanti la Corte territoriale l’assenza di uno degli elementi oggettivi del reato di truffa (l’aver posto in essere artifici e raggiri) in ragione delle scarse competenze informatiche. La Corte territoriale ha dato atto del concorso dell’imputato nei reati
contestati posto che è risultato pacificamente da parte sua l’indebito utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica riferibile alla società RAGIONE_SOCIALE con ponendo in essere artifici raggiri in danno del cliente russo della società che ha eseguito un bonifico di pagamento che è confluito sul conto del prevenuto con conseguente danno per la società.
 Inammissibile è anche il motivo sub 5 considerato che la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Con riguardo al quarto motivo d’appello deve osservarsi che l’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum normativo introdotto dalla “riforma Cartabia” in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso all’entrata in vigore della disciplina normativa (30 dicembre 2022) che si trovino in primo grado e in appello. Per cui ad essi risulta applicabile anche l’art. 545-bis cod. proc. pen.
Nella data indicata il processo in esame pendeva in appello.
Come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01) la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma – così come si è pacificamente ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 L 689/1981 – rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice, alla luce dei criteri fissati negli articoli che le disciplinano. (ex nnultis, Sez. 3, n. 19326 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558 – 01).
Tale principio è riferibile anche alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen.
Ne consegue che, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall’appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis.
Solo quando l’imputato ha formulato richieste in tal senso nei motivi di appello, nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ovvero nell’udienza di trattazione del gravame, il giudice di secondo grado deve dar conto delle ragioni per le quali non sussistono i presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva richiesta.
Anche nella fase transitoria disciplinata dall’art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato impone al giudice di motivare sul punto; con la conseguenza che la relativa statuizione –
positiva o negativa – laddove connotata da motivazione manifestamente illogica potrebbe essere oggetto di ricorso in cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716 – 01).
 Va quindi ribadito il principio che, ai sensi della disciplina transitori contenuta nell’art. 95 del dig. n. 150 del 2022, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito alla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal sens dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione in appello.
Nel caso in esame la richiesta non poteva essere espressa nei motivi d’appello perché presentati prima dell’entrata in vigore della “Riforma Cartabia” ma poteva essere oggetto delle conclusioni scritte o orali. Nel caso di appello definito, come quello in esame, con rito cartolare, nel quale non è prevista la partecipazione fisica delle parti nell’udienza in camera di consiglio che definisce il gravame, il momento ultimo per detta formalizzazione coincide con le richieste formulate in vista dell’udienza di definizione del giudizio di appello. Richiesta che non risulta essere stata presentata.
Anche questo motivo è pertanto inammissibile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile società RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile società RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 12/10/2023