Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12202 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a PIOLTELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH . SA Z ( Ni g oCo t ZI GLYPH -CU >0 i p.trt- GLYPH i-J2,9),i-tm-(,)›.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 24 maggio 2023 la Corte di Appello di Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da NOME, tesa ad ottenere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (ai sensi de 95 d.lgs. n.150 del 2022).
In motivazione si evidenzia che la condanna inflitta in cognizione, al di là di o altra considerazione, è ad una pena (anni sei di reclusione) superiore al limite legge.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al contenuto dell’art. 20 bis cod.pen. .
Il ricorrente evidenzia che in rapporto alla pena inflitta in sentenza (pari ad sei) vi è un presofferto (per custodia cautelare) pari ad anni tre che, unitam al computo della liberazione anticipata, porta alla individuazione di una ‘pe residua’ pari ad anni due e mesi due.
Si sostiene, dunque, che erroneamente il giudice dell’esecuzione ha compiuto riferimento alla pena inflitta come dato ostativo all’accoglimento della domanda.
2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione sul punto di cui sopra, dato il contenuto della memoria depositata in udienza.
2.3 Al terzo motivo si deduce assenza di motivazione sulla ritenuta attualità del pericolosità sociale.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Il giudice della esecuzione ha correttamente interpretato la normativa vigente il che esclude la rilevanza della assenza di motivazione specifica sul punto dedot con la memoria difensiva.
Come è stato più volte evidenziato nella presente sede di legittimità (v. per tu Sez. I n. 16372 del 20.3.2015, rv 263326) il vizio di motivazione non denunziabile con riferimento a questioni di diritto, poichè queste se sono fonda
e disattese dal giudice di merito (motivatamente o meno) danno luogo al divers motivo di censura costituito dalla violazione di legge (lett. b dell’art. 60 mentre se sono infondate il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronunzia.
3.2 Esaminando il profilo in diritto, va rilevato che la deduzione difensiva te realizzare una impropria sovrapposizione tra due discipline diverse (pur trattand di istituti tesi a realizzare forme di esecuzione differenziate), quella del sostitutive (introdotte dal legislatore con il d.lgs. n.150 del 2022) e quell misure alternative alla detenzione (legge n.354 del 1975 e succ. mod.).
In sede di ammissione alle misure alternative previste dall’ordinamen penitenziario il riferimento alla entità della pena è commisurato anche alla « residua» (v. art. 656 comma 4 bis e comma 5 cod.proc.pen.) con riferimento al momento in cui interviene la decisione sulla domanda (v. Sez. I n. 1787 d 30.10.2019, rv 277885).
Si tratta di un assetto funzionale alla applicabilità, anche dopo l’inizi carcerazione, di forme non detentive di esecuzione, basate su un apprezzamento della meritevolezza della condizione non detentiva del soggetto condannato, d parte della magistratura di sorveglianza.
Diversamente, il sistema delle pene sostitutive come delineato dalla riforma 2022 è affidato alle valutazioni del giudice della cognizione e presuppone : a determinazione della pena in via ordinaria in rapporto al fatto oggetto del giudi b) la eventuale sostituzione di ‘quella’ pena con una delle pene sostitutive all’art. 20 bis cod.pen. .
Per tale ragione le disposizioni di legge che fissano, per ciascuna specie di sostitutiva, i limiti massimi della pena da sostituire (anni quattro di reclusi quanto riguarda la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitu ad esempio) sono da intendersi in rapporto alla ‘pena inflitta’ ai sensi dell’a cod. pen. .
Ne è conferma il testo dell’articolo 545 bis cod.proc.pen., lì dove, al comma 1, condiziona la stessa apertura della fase di verifica della ‘sostituibilità’ de all’ipotesi in cui sia stata «applicata» una pena detentiva non superiore a qu anni.
E’ evidente, dunque, il riferimento alla ‘pena inflitta’ all’esito del giudizi che anche nel testo dell’art. 533 cod.proc.pen. si descrive l’operazione di commisurazione della pena operata dal giudice della cognizione con la parola «applica».
Del resto, ancora più chiara è la espressione utilizzata dal legislatore al (novel art. 53 della legge n.689 del 1981 lì dove la disposizione recitait..] il giudi pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta dell parti, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può · il
Si tiene conto, ancora, della pena inflitta per il reato continuato, comprensiva d aumenti per i reati satellite (art. 53 citato, al comma 3) ed il giudice è ten indicare nel dispositivo della sentenza, in caso di avvenuta sostituzione, tant «pena sostituita» che la pena sostitutiva (art. 61 I. n.689 del 1981).
Né la disciplina transitoria di cui all’art. 95 del d.lgs. n.150 del 2022 contiene derogatorie a tale assetto, facendo esplicito riferimento alle disposizioni conte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981.
Nessuna disposizione di legge, pertanto, consente di attribuire rilievo, ai dell’accesso al sistema delle pene sostitutive, alla cd. ‘pena residua’, il che c al rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente