Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50444 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50444 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AOSTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 23 marzo 2023, che ha confermato la sentenza del locale Tribunale, di condanna per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., commesso in Torino il 22 marzo 2020.
Sono stati articolati due motivi di impugnazione, enunciati nei limiti di cui all’art. 173 dis cod. proc. pen..
1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. quanto la Corte d’appello – pur gravata da un obbligo motivazionale – non avrebbe vagliato la possibilità di applicare le pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia.
2.Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la sussistenza del vizio di cui all’art. comma 1 lett. b) cod. proc. pen., a causa della mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva contestata, in considerazione della positiva valutazion della condotta susseguente al reato.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procurat Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, co cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore dell’imputato ha fatto pervenire conclusioni scritte in data 25 ottobre 2023, con ha richiesto la “riforma” della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.11 primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che – in disparte l’improprio richiamo del vizio di inosservanza della legge penale, per poi dedurne una carenza di motivazione, riconducibile alla lett. e) dell’art. 606 comma 1 cod. proc. pen. – la sostituz della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce diritto dell’imputato ma rien nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice. Invero, in riferimento alle ci sanzioni, questa Corte ha precisato che «la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatt
quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 – 01).
Tale principio è estensibile alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normat introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata a parametri di cui al cit. art. 133.
Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall’appellante – che invero non trae dai motivi di appello e dalle conclusioni rassegnate dalla difesa in sede di discussion non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivare in ordine alla insussistenza de presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell’art. 20bis cod. pen..
2.11 motivo di ricorso – peraltro totalmente aspecifico e di puro stile – che contesta il giu di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quel che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più id realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); le conclusioni argomentate dei giudici del merito (si veda pag. 4 sentenza di primo grado, pag. 3 della sentenza impugnata, in un contesto di c.d. doppia conforme) sono, pertanto, incensurabili.
3.Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) a versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro, che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8/11/2023
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