Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51623 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 51623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o comunque rigettarsi lo stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 7 ottobre 2022, la Corte d’appello di Bari, decidendo in sede di giudizio di rinvio il gravame proposto dall’odierno ricorrente limitatamente al trattamento sanzionatorio per reati in materia di stupefacenti la cui penale responsabilità era stata acclarata, ha quantificato la pena per i reati sub iudice in anni tre e mesi dieci di reclusione e 17.200 turo di multa e, preso atto della già riconosciuta continuazione con reati precedentemente giudicati, ha rideterminato la pena complessiva per tutti i reati in anni quattro di reclusione e 17.800 euro di multa.
Avverso tale sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, con ricorso per cassazione presentato il 15 febbraio 2023, l’imputato ha invocato l’applicazione dell’art. 20-bis cod. pen., introdotto dal d.lgs. 150/2022 ed in vigore dal 30 dicembre 2022, che consente la sostituzione delle pene detentive brevi.
Allegando che la norma transitoria prevista dall’art. 95 d.lgs. 150/2022 prevede che il nuovo istituto possa essere applicato in sede di esecuzione soltanto in relazione ai procedimenti pendenti innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto stesso – situazione ad avviso del ricorrente nella specie non ravvisabile – si richiede l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di ottenere l’applicazione del ius superveniens. Al proposito si precisa che, al netto dell’espiazione della pena in regime di affidamento in prova ai servizi sociali per i reati precedentemente giudicati riuniti nel vincolo della continuazione, la pena detentiva residua, inferiore a tre anni di reclusione, risulta sostituibile con il lav di pubblica utilità – oltre che con quello della semilibertà sostitutiva – ed in for della procura speciale rilasciata dall’imputato, si dichiara che il medesimo presta sin d’ora il consenso all’applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen. concludendosi nel senso dell’annullamento della sentenza impugnata, se del caso con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per quanto qui interessa, l’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dispone che «il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza».
Giusta la previsione di cui all’art. 2, quarto comma, cod. pen., la citata disposizione transitoria mira a rendere applicabile ai giudizi in corso che ancora non siano stati definiti con sentenza irrevocabile la più favorevole disciplina sul trattamento sanzionatorio medio tempore entrata in vigore. Già in relazione all’art. 53 I. 24 novembre 198M -giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, per il loro carattere afflittiv per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per l stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita, sicché le disposizioni che le contemplano hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successione di leggi nel tempo, alla disciplina oggi prevista dall’art. 2, quarto comma, cod. pen. (Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv. 202870; più di recente, tra le molte, Sez. 4, n. 29504 del 19/04/2018, COGNOME Giacomo, Rv. 273082). La conclusione è ora rafforzata dalla trasformazione che tali sanzioni hanno avuto in vere e proprie pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite nell’art. 20-bis cod. pen.
Ciò posto, richiamando il principio statuito da Sez. U, n. 47008 del 29/10/2009, DCOGNOMEAmato, Rv. 244810-01, questa Corte ha già più volte avuto modo di affermare che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria di cui all’ 95, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, la pronuncia della sentenza da parte del giudice di appello determina in sé la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, sicché, ove detta sentenza sia stata pronunciata prima del 30 dicembre 2022, l’istanza di sostituzione della pena detentiva non può essere proposta alla Corte di cassazione neanche quando il ricorso sia stato presentato dopo tale data, ma va proposta, entro trenta giorni dall’irrevocabilità della sentenza, al giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 37022 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285229; Sez. 6, n. n. 34091 del 21/06/2023, COGNOME, Rv. 285154).
Si è conseguentemente ritenuto – ed il Collegio condivide tale conclusione che la natura del giudizio di legittimità, recepita dallo stesso dettato dell’art. 9 d.lgs. 150/2022, esclude che la Corte di cassazione debba procedere ai sensi dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. o provvedere con annullamento con rinvio sul punto, il che determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai quanti siano già ricorrenti in sede di legittimità alla data del 30 dicembre 2022. Su istanza di parte potrà piuttosto attivarsi il procedimento previsto dall’art. 95 cit. dinanzi al giudice dell’esecuzione per l’applicazione delle pene sostitutive del Capo III della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.
Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2023.