Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47314 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47314 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma, 8 D.L. n 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 7/2/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza del Tribunale di Napoli del 14/6/2022, rideterminandola in anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa.
L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che la Corte territoriale ha rigettat
l’istanza di sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva detenzione domiciliare, pur avendo poi provveduto a sostituire la misu cautelare inframuraria con quella degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondato l’unic motivo cui è affidato.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «l sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce di dell’imputato ma – così come si è pacificamente ritenuto in riferimento “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 della legge n. 1981 – rientra nell’ambito della valutazione discrezionale del giudice … Inve riferimento alle predette sanzioni, questa Corte ha precisato che «La sostituz delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudi che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è inter condanna e la personalità del condanNOME» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 – 01). Tale principio è trasponibile anche nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta contin subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametr cui al cit. art. 133. Pertanto, in assenza di una richiesta formulata in t dall’appellante non vi è obbligo per il Giudice di secondo grado di motivar ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusion una delle nuove pene elencate nell’art. 20-bis>> (Sezione 6, n. 33027 10/5/2023, COGNOMECOGNOME.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che la difesa non ha sollecitato il g di appello in ordine alla sostituzione della pena detentiva (circostanza quest avrebbe imposto al giudice di secondo grado di dar conto della sussistenza meno dei presupposti per l’applicazione della pena sostitutiva richiesta), comunque la Corte territoriale ha effettuato una prognosi infausta in ordine sostituzione della pena detentiva e che in ogni caso le sanzioni sostitutive pene detentive brevi sono incompatibili con i reati inclusi nell’elenco di cui 4-bis, comma 1 -ter, ord. pen. (tra cui la rapina aggravata per cui si procede per i quali la concessione di misure alternative alla detenzione, qu semilibertà e la detenzione domiciliare, è possibile solo se subordinata stringenti limiti ivi previsti, che nel caso di specie non ricorrono.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre 2023.