Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25406 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2025
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Torino il 08/01/1972 avverso l’ordinanza del 06/03/2025 della Corte d’appello di Trieste esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione parzialmente rigettato la sua istanza intesa alla sostituzione della pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Trieste, irrevocabile il 18 aprile 2023, con il lavoro di pubblica utilità o la detenzione domiciliare sostitutiva;
ricordato che, quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle pene sostitutive Ł disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano piø idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati», che non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato» e che, tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella piø idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo»;
richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi Ł rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale Ł intervenuta condanna e la personalità del condannato ( ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 263558), che tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione) e che il relativo giudizio deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, ivi compresi i precedenti penali dell’imputato, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni
sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati;
rilevato ancora che si Ł, in proposito, chiarito che, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 della Legge n. 689 del 1981, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui Ł richiesta l’applicazione inidonea alla rieducazione del predetto non Ł tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545bis c.p.p. (Sez. 4, n. 42847 dell’11/10/2023, COGNOME, Rv. 285381);
ritenuto che, nel caso che ci occupa, la Corte di appello, con motivazione articolata e adeguata, ha ritenuto l’inefficacia rieducativa delle invocate sanzioni sostitutive, valutando la personalità dell’imputato, alla stregua dei precedenti specifici e del reato per cui Ł condanna, nonchØ dall’atteggiamento minimizzante delle proprie responsabilità come emergente dalla relazione dell’Uepe e che la valutazione così compiuta, logicamente motivata, resiste ai rilievi a-specifici del ricorrente;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME