Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40268 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a San Marco in Lamis il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a San Marco in Lamis il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2024 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso in relazione alla posizione di NOME COGNOME e per l’annullamento con rinvio, limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, rigettando per il resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia dì condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME,
con rito abbreviato condizionato, dal Tribunale di Foggia 1113/10/2020 per il delitto di detenzione di cocaina, riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Hanno proposto un unico ricorso entrambi gli imputati, per mezzo del loro difensore, articolando due motivi.
2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità penale degli imputati esclusivamente sul dato ponderale della sostanza stupefacente e sulle ingenti somme di denaro rinvenute dagli operanti, senza addurre argomenti circa la non credibilità della diversa versione fornita dagli imputati e le allegazioni difensive in ordine al consumo personale.
2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 58 I. 689 del 1981 in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva nella corrispondente sanzione pecuniaria, ritenendo preclusiva l’applicazione della sospensione condizionale della pena sebbene nella specie andasse applicata la formulazione della citata disposizione precedente alla riforma Cartabia.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 comune ricorso degli imputati è fondato con riferimento alla sola posizione di NOME COGNOME in ordine alla seconda censura.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo di questioni affrontate e risolte con completi e corretti argomenti dalla sentenza impugnata.
Va premesso che dalle due conformi pronunce di merito risulta che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati arrestati in flagranza di reato il 18 giugno 2020 per il reato di illecita detenzione a fini di cessione a terzi di cocaina da cui erano ricavabili 57 dosi.
La motivazione non appare in alcun modo carente o manifestamente illogica, essendo stati individuati a pag. 5 della sentenza gli elementi idonei ad escludere che lo stupefacente fosse destinato ad uso personale (il tentativo di COGNOME di ingerire la sostanza stupefacente, il dato ponderale, la purezza della sostanza, il rinvenimento di ingenti somme di denaro nonostante il recente rappresentato
(
acquisto, il sequestro di un’agenda tascabile riportante contabilità con voci di “dare”, “acconto” e “dati” – pag. 7 della sentenza di primo grado-).
Peraltro, deve condividersi l’argomento della sentenza, emessa con il rito abbreviato, nella parte in cui evidenzia che a fronte dei menzionati elementi di fatto, circa la contabilità riportata nell’agenda sequestrata non era stata offerta alcuna giustificazione.
Si tratta di argomentazioni che hanno accertato la finalità di spaccio non soltanto ricorrendo al dato ponderale della sostanza detenuta, ma operando una valutazione logica e completa che ha tenuto conto della complessiva situazione, elementi sincronicamente rilevanti e tali da escludere la destinazione ad uso esclusivamente personale.
Il secondo motivo di ricorso è fondato limitatamente alla posizione di NOME COGNOME.
La Corte di appello ha escluso l’applicazione, per entrambi gli imputati, della sanzione sostitutiva della pena detentiva con quella pecuniaria per essere stata la pena condizionalmente sospesa.
Si tratta di un argomento che non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altres la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, quali sono quelli in esame, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2 comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la regola dell’alternatività tra l’applicazione d tali pene e la concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive)» (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287354; Sez. 4, n. 26557 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286677).
Poiché NOME COGNOME è stato condannato alla pena di un anno, dieci mesi di reclusione ed euro 1000 di multa e NOME COGNOME alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 1000 e di multa, soltanto per quest’ultimo vi sarebbe, anche nel quadro della disciplina globalmente valutabile, il presupposto per l’applicabilità della pena pecuniaria sostitutiva in luogo di quella detentiva.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della sanzione sostitutiva detentiva con quella pecuniaria per il solo NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
In ordine alla posizione di NOME COGNOME il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso COGNOME NOME e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Consigliera estensora
Così deciso il 6 novembre 2025
Il PrOde e