Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10454 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10454 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in TUNISIA avverso la sentenza in data 03/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l ‘inammissibilità del ricorso ; NOME COGNOME, che ha replicato alla requi- letta la nota dell’Avvocata sitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 03/07/2025 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 14/04/2023 del Tribunale di Marsala, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione.
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la persona offesa non era legittimata a proporre querela, non avendo provato la titolarità o il diritto di uso esclusivo dell’immobile in cui erano stati infranti i vetri oggetto del danneggiamento.
La difesa rappresenta che la stessa persona offesa ha riconosciuto la coabitazione in quell’appartamento con l’imputato e che quindi «l’immobile in questione era in uso sia alla persona offesa che all’imputato quindi manca totalmente l’altruità della cosa, essendo che la casa era in uso tanto alla persona off esa quanto all’imputato, quindi manca, in definitiva, l’elemento oggettivo del reato contestato».
1.2. Errata motivazione in merito alla richiesta di pene sostitutive ex art. 20bis cod. pen..
Il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di applicazione di pene sostitutive sul presupposto che il difensore fosse privo di procura speciale, là dove detta procura era stata -invece- depositata all’udie nza di discussione del 14/04/2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile in quanto non dedotto con l’atto di appello .
Con esso, infatti, il ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione a proporre querela da parte della persona offesa. La doglianza, però, suppone la valutazione di elementi di fatto quanto all’altruità della cosa e ai contenuti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa che non possono esser scrutinati dalla corte di legittimità e che andavano sottoposti all’attenzione della corte di merito.
In mancanza di ciò, la questione non può essere proposta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME Fenza, Rv. 274346).
2. Il secondo motivo d’impugnazione è fondato.
La difesa dell’imputato, sia con l’atto di appello, sia con le conclusioni scritte, ha chiesto alla Corte di appello di sostituire la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità.
La Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità di tale istanza, ri tenendo che essa fosse stata avanzata dal difensore in difetto di procura speciale.
Dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge, invece, che il difensore aveva avanzato la richiesta in quanto legittimato dall’apposita procura speciale rilasciata dall’imputato in data e depositata in primo grado, il 14/04/2023, nel corso dell’udienza di discussione.
La sentenza va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che esaminerà la richiesta di applicazione di pena sostitutiva ritualmente avanzata dal procuratore speciale dell’imputato .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra se- zione della Corte di appello di Palermo
Così deciso il 6 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME