Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1187 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1187 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME MarioCOGNOME nato a Milano il 29.7.1997, contro la sentenza della Corte d’appello di Milano del 30.5.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del 5,ostituto Procuratore Genc:rale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissi.pilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza con Cli , , in data 19/11/2022, il Tribunale del capoluogo meneghino aveva riconosciuto NOME COGNOME
NOME (unitamente ad altro coimputato non ricorrente) responsabile del delitto truffa a lui ascritto e, per l’effetto, ritenute le circostanze attenuanti stimate equivalenti alle aggravanti contestate, l’aveva condannato alla pena fi di mesi 8 di reclusione ed euro 120 di multa oltre al pagamento delle spe processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile l in euro 4.500 oltre alla rifusione delle spese;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce:
2.1 mancanza di motivazione, sotto taluni aspetti, e manifesta illo;ic della motivazione, sotto altri: rileva che la Corte d’appello, a fronte dei rilie in ordine alle anomalie ravvisabili nella vicenda narrata dalla persona offesa, limitata a ribadire la configurabilità del delitto di truffa e la sus -.enza dell’elemento soggettivo in capo all’imputato pur dando conto della sua situazio di fragilità psicofisica; ripercorre, dunque, la sentenza di appello che, unitar a quella di primo grado, ha affermato il concorso del ricorrente per avere ME SSO a disposizione di altri la propria carta postepay, condotta che la giurispruderza di questa Corte ha ritenuto insufficiente, aggiungendo che nel caso di specie nessu verifica era stata eseguita per identificare chi avesse effettivamente contatt vittima della truffa; aggiunge che gli elementi a discarico, quali l’alibi del rico Tente o la sua condizione di fragilità psichica, sono stati giudicati irrilevanti a dell’intestazione della carta e per il fatto che non sussisterebbero gli elemen fondare valutazione in termini di incapacità di intendere e di volere, situ3z tuttavia mai ventilata dalla difesa che l’aveva invocata piuttosto per sostene inconciliabilità con la consapevole e volontaria partecipazione ad un’iltt truffaldina essendo stati proprio il ricorrente spesso vittima di raggiri e, com del tutto ignaro della vicenda; aggiunge, ancora, che non è stato an,ui l’annuncio on line cui ha fatto riferimento la persona offesa mancando pe . ciò un indispensabile riscontro alle sue dichiarazioni sui cui aspetti di implausit:i Corte non si è soffermata ipotizzando, in via meramente congetturale, un condotta alternativa di riciclaggio; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 violazione di legge con riferimento all’art. 640, comma 2, n. 2– )is c pen. in relazione all’art. 61 n. 5 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto che, a fronte dei rilievi articolati con l’atto d’appello, la motivazione r Corte territoriale si fonda sulla presunzione della idoneità agevolatnce d condotta truffaldina assicurata dalla distanza dell’agente nei confronti della vi mutuando la giurisprudenza in materia di vendite on line e non conside -and° la peculiarità della vicenda in esame che aveva permesso alla presunta v Etima d operare un costante controllo, attraverso il terminale, delle operazioni eseg
tramite bancomat che rendevano impossibile ignorare che si stava eseguendo la ricarica sulla postapay di un terzo;
2.3 violazione di legge con riguardo agli artt. 640 u.c. cod. pen. 33 comma primo, 333, comma secondo, cod. proc. pen., 129 cod. proc. pen: segnala che la ritenuta aggravante ha permesso ai giudici di merito di non affrontai e questione, sollevata dalla difesa, della assenza di una idonea querela essenclz s presenza di una mera denuncia priva di qualsivoglia istanza punitiva e formalizzat di fronte ad un mero “agente” di PG in violazione del disposto di cui al secon comma dell’art. 337 cod. proc. pen.;
2.4 violazione di legge in relazione agli artt. 545-bis cod., proc. pen. I. 689 del 1981 e vizio di motivazione sul punto: rileva che, con l’atto di app , ello, la difesa, in via gradata, aveva sollecitato la applicazione delle sanzioni sosti delle pene detentive brevi previste dalla legge 689 del 1981 e dal D. Lg.vo 15,D de 2022, e, in data 22.12.2022, aveva rinnovato la richiesta giudicata tutta inammissibile dalla Corte territoriale perché avanzata dal difensore non munto d procura speciale che, osserva la difesa, è tuttavia richiesta soltanto nell applicativa e non già per il vaglio preliminare concernente la praticabilità d sostituzione;
2.5 violazione di legge con riferimento all’art. 114 cod. pen. e viHo motivazione sul punto: rileva che la motivazione è sostanzialmente mancarle e, al contempo, contraddittoria laddove i giudici di merito hanno dato riliev riscontrato la fragilità psicologica dell’imputato e la sua influenzabilità e, per lo stato di “deficienza psichica”, non equiparabile ad incapacità di intende -3 e di volere, ma rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 114 e 11: c pen.; segnala che, ad ogni buon conto, il contributo del ricorrente nelle esecutiva – alternativo alla fase preparatoria – della condotta in contestazioi indubbiamente del tutto marginale e secondario;
la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni insister( o per l’inammissibilità del ricorso.
in data 5.10.2024 la difesa ha trasmesso un’ulteriore memoria con cui ha illustrato ed approfondito le argomentazioni esposte nel ricorso soffermE ndosi in particolare, sul motivo concernente la ritenuta inammissibilità della richi3st sostituzione della pena detentiva in quanto, secondo la Corte d’appello, av3nzat dal difensore non munito di procura speciale;
6, in data 14.11.2024 la difesa ha trasmesso una memoria in repl ca alle considerazioni svolte dal PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sostituzione della pena detentiva “breve” ed invece inammissibile nel resto, perché articolato su censure manifestamente infondate o non consenti .e in questa sede.
NOME COGNOME era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile nei due gradi di merito, all’esito di un conforme apprezzamento delle mede:;ime emergenze istruttorie, del delitto di truffa, per avere, in concorso con altri, indotto in errore tale NOME COGNOME circa l’effettiva intenziwe di acquistare un casco da motociclista che costui aveva messo in vendita sul sito Subito.it, dandogli indicazioni telefoniche sulle modalità con cui avrebbe pl Ituto ricevere il pagamento del prezzo ma, in realtà, guidandolo nelle operazicni al bancomat finendo per far accreditare la somma di euro 1.501,00 sulla :arta PostePay risultata intestata all’odierno ricorrente.
Il primo motivo del ricorso reitera le censure articolate con il terzo rr otivo d’appello su cui la Corte territoriale (cfr., pagg. 7-8 della sentenza) ha fornii: , una risposta complessivamente esaustiva e non censurabile in questa sede.
I giudici d’appello hanno correttamente considerato irrilevante il fatt::, che non fosse stato possibile identificare l’interlocutore della vittima attesa la cor dotta certamente agevolatrice dell’imputato; è appena il caso di ribadire che la struttura unitaria del reato concorsuale implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe e chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli coi ripiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’3:tività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causa s. nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quelll degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combiriata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tiplca del reato, che deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 2 7 8 12, COGNOME; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME).
La Corte territoriale ha inoltre congruamente apprezzato il dato, obiettivo ed incontestato, dell’accredito del provento della truffa sulla carta Pc stePay intestata all’odierno ricorrente dovendosi, per un verso, segnalare la differe -1za del caso che ci occupa rispetto a quello esaminato nella decisione richiamata dela
difesa (cfr., Sez. 2, n. 2368 del 28.10.2022) e che riguardava una condotta di frode informatica e, per altro verso, prendere atto della sostanziale assenza di qualsivoglia giustificazione o alternativa spiegazione dell’utilizzo, a tal fine, cella carta riferibile all’imputato.
Giova rilevare che nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla bas – di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in consideraz one del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto rr eno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 27833 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916 – 01; Sez. 2, n. ;484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 – 01; Sez. 5, n. 3293; del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 – 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/21)18, Fiumefreddo, Rv. 275284 – 01).
La Corte d’appello ha inoltre motivato sull'”alibi” del ricorrente che, con argomentazione lineare sul piano logico, ha considerato del tutto irrilevante stante la possibilità di una consumazione del reato anche “a distanza” ovvero a mez o di terzi.
Altrettanto incensurabile, GLYPH in quanto giuridicamente corretta GLYPH è l’affermazione secondo cui il coefficiente psicologico necessario a sorreggere l’affermazione di responsabilità legata alla messa a disposizione della propria n :arta PostePay è, infatti, il dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggettp gli elementi costitutivi del reato, anche se preveduti dall’agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati ne loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende pri (a di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l’ac . ente a realizzare l’inganno (cfr., Sez. 2, n. 24645 del 21/03/2012, COGNOME, Rv. 252824 – 01; conf., più recentemente, tra le non massimate sul punto, Sez. 2 n. 936 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME; Sez. 2, 47098 del 19/10/021, Uggeri; Sez. 2, n. 16439 del 20/04/2021, COGNOME; Sez. 2, n. 2693 ,3 dei 02/05/2018, Mesce).
Tanto premesso, va anche sottolineato che la Corte d’appell ) ha puntualmente evidenziato (cfr., pag. 10 della sentenza in verifica) il fatto :he il ricorrente fosse stato già in passato coinvolto in vicende analoghe, che avevano comportato la ritenuta (ancorché bilanciata dal contestuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma non impugnata) recidiva reit erata infraquinquennale.
A fronte della motivazione resa dalla Corte d’appello, la difesa finisce per proporre una ricostruzione alternativa, fondata sul ricorso a criteri di valutazhne diversi da quelli adottati dal giudice di merito, in tal modo tuttavia propone ido un’operazione non consentita in questa sede perché esuberante rispetto ai cor fini propri del giudizio di legittimità dove non è possibile procedere ad una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, (per tutte: Sez. U. n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), ovvero addivenire ad una nuova valutazione dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, sia pure anch’essa logica, da contrapporre a quella effettuata nei gradi di merito ; :fr., tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; in s€ nso conforme, ex plurimis, v. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265.82; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099).
2. Considerazioni analoghe vanno svolte con riguardo al secondo metivo del ricorso, avente ad oggetto i presupposti dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. richiamata, com’è noto, dal n. 2-bis del comma 2 dell’art. 640 cod. pen. e che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte ritenuto correttamente contestata nell’ipotesi di truffa commessa on-line, poiché, in tal caso, la distìnza tra il luogo ove si trova i/ deceptus e quello in cui opera l’agente, determing una posizione di vantaggio, consentendogli di schermare la sua identità e di sotl rarsí agevolmente alle conseguenze della propria condotta (cfr., in tal senso, t! -.3 le tante, Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 – 01; Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231 – 01; Sez. 6, n. 17937 del 22/3/2017, Rv. 269893; Sez. 2; n. 43706 dei 29/9/2016, Rv. 268450; tra .1 , non massimate sul punto, Sez. 2, n. 31825 del 02/07/2024, Manda; Sez. 2, n. 25968 del 06/06/2024, Serpa; Sez. 2, n. 20165 del 10/04/2024, Grasso; Sez. 2, n. 11150 del 18/01/024, COGNOME; Sez. 2, n. 50005, 06/12/2023, COGNOME; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023; Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 27132 del !D23, COGNOME).
La Corte d’appello si è attenuta ai principi ed alle direttrici dettati dalla giurisprudenza di legittimità avendo motivato sulle concrete modalità con le quali, nel caso di specie, era stata consumata la truffa (cfr., pagg. 9-10 della sento -!nza), realizzata mediante una ricarica “indotta” telefonicamente facendo credete alla persona offesa, cui venivano impartite le istruzioni per operare sul terminale bancomat, di ricevere in tal modo il pagamento della somma di denaro richiesta a titolo di prezzo del casco che i truffatori avevano finto di essere interessati ad acquistare.
I giudici milanesi hanno infatti puntualmente sottolineato che il tratto comune che consentiva anche nel caso in esame di ritenere la conestata
aggravante era quello dello sfruttamento della “distanza” dell’agente con la creazione di una situazione di difficoltà in capo alla vittima, non rilevando che, diversamente da altri casi vagliati dalla giurisprudenza, non si era trattato di una offerta in vendita del bene ad opera del truffatore ma della risposta ad una messa in vendita di un bene da parte della vittima.
3. L’esame del terzo motivo impone una precisazione preliminare: con l’3rt. 16, comma 1, lett. t), n. 1), della legge 28 giugno 2024 n, 90, pubblicata silla G.U. il 2 luglio ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, il legislatore è intervenuto sul secondo comma dell’art. 640 cod. pen. inserendo, con il n. 2-Ler, una nuova l’aggravante del delitto di truffa “se il fatto è commesso a distanza attravE rso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o l’ali:rui individuazione”.
Si tratta, evidentemente, del recepimento, da parte del legislatore, dell’elaborazione giurisprudenziale di cui Si è accennato in precedenza e svilupp ata sull’aggravante “comune” dell’art. 61 n. 5 cod. pen. con riguardo, per l’appuuto, alle truffe commesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al The di rendere più difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazione del suo interlocutore.
Se non ché, intervenendo anche sul terzo comma, il legislatore ha mantenuto la procedibilità d’ufficio nel caso di truffa aggravata ai sensi del n 2bis del secondo comma dell’art. 640 cod. pen. ed ha invece mantenuto la reciola generale dell’iniziativa punitiva della persona offesa per il caso della tr iffa aggravata ai sensi del n. 2-ter.
Si dovrà discutere sulla portata dell’intervento normativo e, in particol lre, sui suoi riflessi in punto di successione nel tempo di leggi penali e di individuazic ne, in tal caso, della disciplina più favorevole potendosi, per un verso, rilevare che proprio la procedibilità a querela è tale da comportare una situazione di fa) ore laddove la formulazione testuale della norma potrebbe giustificare una più dir ?tta ed immediata applicabilità dell’aggravante di nuovo conio alle condotte comw – que realizzate con il ricorso allo schermo della rete ove considerato strumento di per sé idoneo a schermare l’identità dell’agente.
Nel caso di specie, laddove alla vicenda in esame sia applica bile l’aggravante originariamente contestata, si dovrà concludere nel senso della procedibilità d’ufficio dell’azione penale che, come si è chiarito, è stata confermata dal legislatore del 2024.
Qualora, invece, come pure si può verosimilmente ritenere, la vicenda vada inquadrata nella “nuova” aggravante, è allora necessario vagliare l’eccezipne difensiva circa il difetto di querela.
A tal proposito, va in primo luogo ribadito che è valida la querela ricevuta da un agente, anziché da un ufficiale di polizia giudiziaria come previsto dall art. 333, comma secondo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 337, comma primo, cod. proc. pen., purché la presentazione della stessa sia effettuata da un sogg-:?tto regolarmente identificato presso un ufficio sottoposto al comando di un ufficia e di polizia giudiziaria, che proceda all’inoltro dell’atto all’autorità competente (.:fr. Sez. F, n. 39592 del 10/08/2017, GLYPH Mosca, GLYPH Rv. 270751 GLYPH 01; Sez. 5, n. 17449 del 24/01/2008, GLYPH COGNOME, GLYPH Rv. 239823 GLYPH 01; Sez. 5, n. 15797 del 14/03/2007, Isgrò, Rv. 236408 – 01).
Per altro verso, si deve prendere atto che, con l’intervento del 2024 ha, nella sostanza, introdotto un regime di procedibilità a querela per la truffa 017 line ricondotta, in precedenza, nell’ipotesi aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. )en. che consentiva di procedere d’ufficio.
Ritiene il collegio che, pur in assenza di norme transitorie come ci ielle contenute nell’art. 12 del D. L.vo. 10 aprile 2018, n. 36 o nell’art. 99 della li gge 689 del 1981, ovvero di meccanismi di “recupero” come quello previsto dal ‘art. 85 del D. Lg.vo n. 150, al 31.3.2023, debba comunque valere il principio, confermato dalle SS.UU. “Salatino”, secondo cui, a fronte di un interventi: che stabilisca la procedibilità a querela di un reato prima procedibile d’ufficio, ben possa darsi rilievo all’intenzione comunque già manifestata dalla persona ()Tesa che si proceda nei confronti dell’imputato ravvisabile – come nel caso di speie nella costituzione di parte civile (cfr., Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551 – 01, che ha richiamato, sul punto, la costante giurispruden :a di questa Corte e, in particolare, Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Maglia Rv. 250318; Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260557; Sez. 5, n. 21359 del 16/10/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 267138; Sez. 5, n. 29205 del 16/02/2016, NOME COGNOME Rv. 267619).
4. Il quarto motivo è fondato.
Con l’appello (cfr., pag. 16 dell’atto di gravame) la difesa del COGNOME ziveva chiesto che la Corte territoriale “… in ogni caso di condanna, conceda, lacIdove ritenute applicabili, le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 I. 689 del 1981”).
La richiesta è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello ‘… in quanto non proveniente dall’imputato personalmente e non essendo il difensore munito di procura speciale” (cfr., pag. 11 della sentenza).
L’art. 545-bis cod. proc. pen. stabiliva, nella versione vigente sino all’entrata in vigore del D. Lg.vo 31 del 19 marzo 2024 (ovvero il 04/04/2024) The il giudice poteva avvisare le parti della possibilità di sostituzione della perla detentiva “breve” con la una delle pene sostitutive previste dall’art. 53 della leijge 24 novembre 1981 n. 689 “… se l’imputato, personalmente, o a mezze di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con ma pena diversa dalla pena pecuniaria …”.
L’art. 2, comma 1, lett. u), del D. L.vo 19 marzo 2024 n. 31, ha sostituito il primo comma dell’art. 545-bis cod. proc. pen. che, oggi, si limita a prevedere che “il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la p, ma detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689” e che “quando non è possibile decidere immediatamente, il giud ce, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessari:, il consenso dell’imputato, integra il dispositivo …”.
Il legislatore del 2024 è intervenuto anche sul giudizio d’appello per il ql ale ha dettato una disciplina specifica: l’art. 2, comma 1, lett. z), n. 1, del D. Lve 19 marzo 2024 n. 31 ha inserito, nell’art. 598-bis, cod. proc. pen., il comma 1-bi-; in cui si prevede che “… l’imputato, fino a quindici giorni prima dell’udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle merni vie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva :Dn taluna delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 198: n. 689”.
Ebbene, il COGNOME era stato condannato, in primo grado, ad una pena detentiva certamente sostituibile, ai sensi dell’art. 53 della legge 689 del 1581, come novellato dal D. L.vo 150 del 2022, con la pena pecuniaria; alla luce della “versione” dell’art. 545-bis cod. proc. pen. vigente al momento della adozi )ne della sentenza di primo grado e della proposizione dell’appello, la sostituzione d alla pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il conse-so dell’imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per quelle pene sostitutive latu sensu incidenti sulla persona dell’imputato ovvero con il divieto di lavori forzati previsto dall’art. 4 CEDU (cfr., per la ratio che pareva soprintendere a tale diversa disciplina, Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv. 286216 – 01, in motivazione).
Soltanto successivamente all’inoltro dell’atto di appello, come accennatD, il legislatore è nuovamente intervenuto CON il D. L.vo n. 31 del 2024 e, introducendo – con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell’art. 598-bisuì cod. proc. pen. – Ana disciplina specifica per l’applicazione delle pene sostitutive in grado d’appello ha previsto la necessità di acquisire il consenso dell’imputato, anche tramite il
difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive.
Tanto premesso, ritiene il collegio che la Corte d’appello di Milano lon poteva dichiarare inammissibile la richiesta formulata nell’interesse del COGNOME atteso in forza di una disciplina entrata in vigore non soltanto dopo la adozione del provvedimento impugnato ma dopo la stessa redazione ed il rituale inoltro dell’atto d’appello.
È sufficiente, a tal fine, richiamare il principio, da tempo affermato da questa Corte, nel suo massimo consesso, secondo cui, ai fini dell’individuazi -me del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tenpo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitoria,il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio “tempus regit actum” impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazic ne. (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537 – 01 ; conf., Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441 – 01; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273843 01; Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero Giustizia, Rv. 26235H 01).
Nel caso di specie, pertanto, sia la sentenza di primo grado che il depo ;ito dell’atto d’appello erano intervenuti prima ancora dell’entrata in vigore del D. l .vo 150 del 2022 che, ai sensi dell’art. 95, ha introdotto una disciplina transitoria per gli aspetti “sostanziali” della sostituzione delle pene detentive brevi e per la oro applicazione – nei termini più ampi previsti dalla riforma anche ai process i in corso (cfr., su quest’ultimo aspetto, tra le altre, Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2( 24, Rv. 286017 – 01, Generali).
Le modifiche introdotte dal D. L.vo 31 del 2024 alle modalità con c li è possibile sollecitare l’applicazione, in appello, delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi non sono state accompagnate da una disciplina transitoria (gli . irtt. 9 e 10 dettano delle disposizioni transitorie su altri aspetti) non potendo perciò trovare applicazione alle impugnazioni già proposte.
Nel contempo, invece, la pena detentiva inflitta al COGNOME era sostitu bile con quella pecuniaria proprio in forza della riforma del 2022 che, per questo aspetto, in quanto più favorevole, ha certamente applicabile ai fatti COMMESSi, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore.
È pacifico, infatti, che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il loro carat ere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui consegudno,
hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive dalla pena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano, pertanto, hanno natura sostanziale e sono soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2, terzo comma, cod. pen., che prescrive l’applicazione (1 alla norma più favorevole per l’imputato (cfr., Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, COGNOME, Rv. 202870 – 01 ; conf., Sez. 4, n. 29504 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273082 – 01; Sez. F, n. 32799 del 17/08/2011, COGNOME, Rv. 251007 – 01; Sez. 6, n. 32882 del 22/06/2011, COGNOME, Rv. 250888 31; Sez. 1, n. 574 del 30/11/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203790 – 01; Sez. 1, n. 12732 del 27/10/1995, COGNOME, Rv. 203349 – 01; cfr., più recentemente, Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01, che ha ribadito tale principio sostenendo che il divieto di applicare le pene sostituti e nei casi in cui sia disposta altresì la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, corr ma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi pr ma dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’ari. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato).
La sentenza impugnata va pertanto annullata sotto questo specifico prollo con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d’appello di Milano che, nel vagliare l’istanza difensiva, si atterrà ai principi sin qui richiamati.
Manifestamente infondato, da ultimo, è il quinto motivo del ricorso avendo la Corte d’appello congruamente motivato (cfr., pagg. 8 e 10 cella sentenza impugnata) sulla sollecitazione della difesa evidenziando come la condotta dell’imputato, nel mettere a disposizione la sua carta PostePay su cui accreditare il provento della truffa, avesse realizzato un contributo tutt’altro che trascurabile ma, invece, assolutamente essenziale ed indispensabile alla commissione del fatto.
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P.Q.M.
5:7; GLYPH annulla la sentenza impugnata limitatamente alie sanzioni sostitutive, con cz ca0 GLYPH rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Milano.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile il giudizio di responsabilità.
Così deciso in Roma, il 15.10.2024