Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Lecce il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, adita in qualit giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95, comma 1, secondo periodo, d 10 ottobre 2022, n. 150, dichiarava inammissibile l’istanza di applicazione d pena pecuniaria sostitutiva, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME condannato alla pena di sei mesi di reclusione con sentenza pronunciata 1′ aprile 2022 dalla medesima Corte, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2023 seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Secondo il giudice adito, la disciplina transitoria, dettata dall’art. 95, 1, cit., sarebbe ispirata all’esigenza di garantire, in tutti i processi corso alla data di entrata in vigore della novella, l’applicazione del nuovo r delle pene sostitutive, di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, limitatamente a disposizioni più favorevoli. Tale limitazione, esplicita nel testo legislat l’ipotesi in cui il processo risultasse pendente in primo grado o in ap varrebbe -in prospettiva sistematica- anche nei casi ulteriori, in cu rimodulazione della pena fosse chiamato, dopo la decisione della Corte d cassazione, il giudice dell’esecuzione o il giudice del rinvio.
Poiché, rispetto alla pena detentiva irrogata in concreto a NOME, di du non superiore a sei mesi, la sostituzione in pena pecuniaria sarebbe pot ugualmente avvenire sotto il vigore della disciplina previgente al d.lgs. n. 15 2022, il regime novellato non risulterebbe in concreto più favorevol l’intervento del giudice dell’esecuzione sarebbe precluso.
Ricorre l’interessato per cassazione, con rituale ministero difensi denunciando la violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022.
Il ricorrente sostiene che, in fase transitoria, il principio dell’appl della nuova disciplina, subordinatamente al riscontro del suo caratt sostanziale di maggior favore, varrebbe -come da previsione testuale- per i s processi ancora pendenti nel merito; in sede di esecuzione, o di rinvio condizione di miglior favore sarebbe invece rappresentata dal mero fatto, ordine procedurale, della riapertura del termine per beneficiare delle sostitutive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ai fini della definizione del ricorso appare utile lo svolgimento di b considerazioni sulla genesi e sulle finalità della novellazione legis
intervenuta, in tema di sostituzione delle pene detentive brevi, con il d.l ottobre 2022, n. 150.
Tali sanzioni, espressive del tendenziale sfavore dell’ordinamento penal per l’espiazione carceraria di ridotta durata, per lo più inidonea ad assicur risocializzazione dei condannati e la riduzione dei tassi di recidiva (Sez. 12523 del 15/10/1985, Lurci, Rv. 171464-01), furono introdotte con la legge 24 novembre 1981, n. 689, entro un perimetro applicativo, in origin prudentemente ristretto. L’area della sostituibilità era circoscritta alla massima di sei mesi di pena detentiva ed erano delineate numerose condizioni, soggettive ed oggettive, preclusive del riconoscimento del beneficio. Negli a successivi, il tetto superiore di pena, compatibile con la sostituzione, progressivamente esteso, prima alla misura di un anno (art. 5 d.l. 14 giu 1993, n. 187, conv. dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), poi a quella di due (art. 4, comma 1, legge 12 giugno 2003, n. 134). Sono state anche eliminat con l’abrogazione dell’art. 60 della legge n. 689 del 1981, le esclusioni ogge correlate al titolo di reato (stesso art. 4, comma 1, legge n. 134, cit.).
Nonostante questa progressiva valorizzazione dell’istituto, l’evoluzione sistema sanzionatorio, nei tempi successivi, è stata tale da rendere nella p sempre meno rilevante il meccanismo deflattivo specificamente ideato per arginare, sin dalla fase di cognizione, le brevi detenzioni e scongiurare l’eff desocializzazione da esse indotto. L’ambito della pena detentiva sostituib infatti, è rimasto sovrapposto a quello della pena condizionalmente sospendibi relegando nella marginalità l’applicazione delle sanzioni sostitutive, anche contesto dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di rito.
Nel contesto di un più ampio disegno volto al miglioramento dell’efficienza del processo penale, e al raggiungimento degli obiettivi cui è stata condizio l’erogazione dei finanziamenti del Piano europeo di investimenti, varato risanare le perdite causate dalla nota recente pandemia, il Parlamento ha qui delegato il Governo, con l’art. 1, commi 1 e 17, della legge 27 settembre 20 n. 134, a rivitalizzare il sistema.
L’azione del legislatore delegato, tradottasi nelle disposizioni dettate da 71 d.lgs. n. 150 del 2022, citato, si è snodata in una duplice fondamen direzione.
Innanzitutto, si è realizzata una radicale rivisitazione delle tip sanzionatorie, con estensione dell’ambito applicativo del regime di sostituibi Le nuove misure sono concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie “pene”, per quanto non edittali. Le più gravose di esse (la semilibertà sostit
e la detenzione domiciliare sostitutiva) possono ora vicariare la reclusio l’arresto di durata non eccedente i quattro anni, per come risultanti all’esi commisurazione giudiziale. Il lavoro di pubblica utilità può ess sostitutivamente applicato nel limite dei tre anni di pena detentiva. La pecuniaria può essere sostitutivamente applicata nel limite di un anno (que antecedente era pari a sei mesi).
Quanto alla pena pecuniaria, e trattasi di profilo rilevante per qu ulteriormente si dirà, il criterio di ragguaglio resta correlato al c.d giornaliero a cui può essere assoggettato l’imputato, ma questo valore ultimo fissato, ante novella, in misura variabile tra i 75 euro e i 2.500 eu 53, secondo comma, legge 24 novembre 1981, n. 689; art. 135 cod. pen.; Corte cost., n. 28 del 2022) – è stato totalmente riparametrato, spaziando ora t euro e i 2.500 euro (v. nuovo art. 56-quater della legge n. 689 del 1981, quale introdotto dall’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022).
Sotto altro aspetto, si è orientato il sistema verso finali accentuatamente specialpreventive. L’applicabilità delle pene sostitutive è s prevista, sul presupposto che esse scongiurino, attraverso opportu prescrizioni, il pericolo di recidiva. La sede elettiva della prognosi ricentrata sul giudizio di cognizione, che potrà essere allo scopo specificame proseguito (con fissazione di apposita udienza di sentencing, a norma dell’art. 545-bis cod. proc. pen.) per le decisioni inerenti l’an e il quomodo della sostituzione, essendo anche venuta meno la divaricazione, precedentemente esistente, tra il momento della nominale irrogazione della pena sostitutiv opera del giudice procedente e la fase della concreta determinazione del modalità di esecuzione ad opera del magistrato di sorveglianza.
Il meccanismo è stato, infine, emancipato dalla prospettiva del sospensione condizionale, che, quale fattore potenzialmente disincentivante, n viene più ammessa in caso di sostituzione.
Ciò posto, l’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 delinea il regime di trans alla nuova disciplina e stabilisce l’immediata applicabilità delle sue disposiz processi in corso, in fase di merito, al 30 dicembre 2022 (data di entra vigore della riforma), nella parte al reo più favorevole.
Per i giudizi pendenti in Cassazione alla stessa data, ove il ricorso s dichiarato inammissibile, o respinto, è specificamente previsto, in funzi recuperatoria, l’intervento del giudice dell’esecuzione, da sollecitate e termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 17 20/10/2023, dep. 2024, Corrotto, Rv. 285836-02, § 4 del Considerato in diritto).
In caso di annullamento con rinvio può provvedere, di nuovo in funzione recuperatoria, il giudice omonimo.
La funzione recuperatoria, ossia di sostanziale rimessione in termin rispetto ad istanze su aspetti di ordine sanzionatorio, le quali (in rappor stato di avanzamento del processo) sarebbero altrimenti risultate preclu all’imputato o al condannato, informa la disciplina transitoria con riferimen processi che, alla data di entrata in vigore della novella, sono ormai approda Cassazione.
Una tale caratterizzante funzione – che integra, di per sé, un’opzi procedurale di favore, come correttamente opina il ricorrente – induce a riten che il diritto di accedere alle pene sostitutive in regime di diritto transi fase esecutiva o di rinvio, prescinda dal riscontro di una situazione concre cui la sostituzione non potesse, a parità di condizioni, precedenteme avvenire; e quindi, in questo senso, dal rilievo dal carattere di maggior favo concreto della normativa sopravvenuta.
Anche a prescindere da ciò (ossia ragionando secondo l’impostazione sostanzialistica di maggior favore, fatta erroneamente propria dal giudice a quo), la conclusione cui perviene l’ordinanza impugnata si profila in ogni ca insostenibile.
In materia, il raffronto tra la disciplina previgente al d.lgs. n. 150 del la disciplina da esso introdotta deve tener conto di tutti gli elementi di n risultanti dalla complessa e articolata riforma, e non può di certo limitarsi a profilo della sostituibilità della pena detentiva in rapporto ai distinti tett entro cui essa è ammessa, oltretutto nell’ottica di una verifica merame empirica di corrispondenza, calata sulla vicenda penale dì specie.
Per quanto riguarda la pena pecuniaria sostitutiva, in particolare, vi altresì in gioco il criterio di ragguaglio, di cui si è detto nel precede innovato in me/ius dalla riforma ex d.lgs. n. 150 del 2022.
Non è esatto pertanto affermare che la sostituzione in pena pecuniari sarebbe potuta avvenire nei confronti di NOME, sotto il vigore della disci previgente al d.lgs. n. 150 del 2022, a parità di condizioni.
Quanto alle determinazioni dell’ammontare della pena pecuniaria sostitutiva, le disposizioni del capo III della legge n. 689 del 1981, novellate, si rivelano in qualunque caso più favorevoli, anche ove la sostituzi debba avvenire (come nella specie) entro il limite di sei mesi di pena detentiva
Il ricorso risulta fondato, alla stregua delle considerazioni che precedono
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Lecce.
Così deciso il 29/05/2024