Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12137 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12137 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LUGO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta, ai sensi dell’art. 95, d.lgs. del 2022, nell’interesse di NOME NOME, tesa a ottenere la sostituzion della pena di un anno e otto mesi di reclusione, inflitta con sentenza della Cort di appello di appello della stessa città in data 27 maggio 2021, irrevocabile il gennaio 2023, con quella del lavoro di pubblica utilità ovvero della detenzione domiciliare.
Secondo il Collegio, infatti, per NOME COGNOME tali pene sostitutive non potevano ritenersi idonee alla rieducazione della condannata / avuto riguardo alla personalità della stessa, quale emergente dai numerosi precedenti penali di cui t risultava gravata, arricchitisi ‘ v j d e fll ads l’uTteriore pena di un anno e otto mesi di reclusione, come risultava dal nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Analoghe considerazioni erano svolte per NOME COGNOME, con riferimento alla quale il giudizio prognostico negativo era ancorato al suo curriculum criminale.
NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione, avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi d’impugnazione, con i quali lamentano, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o errone applicazione degli artt. 20-bis cod.pen. e 53, legge n. 689 del 1981 (come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 1 nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione delle pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilit della detenzione domiciliare.
La Corte di appello avrebbe in primo luogo erroneamente valorizzato, al fine di negare l’invocata sostituzione, l’intera pena indicata – per ciascuna de ricorrenti – nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, laddove avrebbe dovuto, invece, considerare esclusivamente la pena irrogata dalla Corte di appello di appello di Bologna con sentenza del 27 maggio 2021, irrevocabile il 24 gennaio 2023.
In ogni caso, il giudizio di prognosi sfavorevole non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la previsione dell’art. 58 L. 689/81 utilizzando, quale metro della discrezionalità, i soli curricula criminali delle istanti.
3. In data 13 giugno 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con la quale è stata chiesta declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s’indicano di seguito.
2. In virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 545-bis co proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la p detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 L. n. 689/1981, n dà avviso alle parti», quindi provvedendo all’applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa.
Ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 20 in vigore dal 30 dicembre 2022, «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazion di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 666 del codice di procedur penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio».
Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle “precondizioni”- ovverosia il limite edittal l’assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) – la discrezionalità nell’applicazione e nella scelta delle pe sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689/1981, in base al quale giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., può disporre p sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più
idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l’applicazio della pena sostitutiva e la scelta del tipo».
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’a 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il qual intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558).
Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzion sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all’a 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, NOME, Rv. 285090, in motivazione).
Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., d prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitut possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati.
Nel caso in esame la Corte di appello di Bologna ha fornito una motivazione incompleta, poiché meramente imperniata sulle precedenti condanne e priva di qualsiasi considerazione sulla previsione d’inadeguatezza delle misure sostitutive invocate.
Ciò che è mancato è, dunque, il doveroso giudizio prognostico nei termini suindicati che, pur certamente dovendo comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto altr-e&ì della condotta post delictum, e che – più in generale – necessita una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attivando i poteri istruttori di cui all’art. 545-bis proc. pen.
Per le ragioni sin qui esposte, l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, per un nuovo esame che, libero negli esisti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 6 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente