Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18332 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18332 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 08/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 20/12/1992 in Albania
avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 maggio 2021, emessa nei confronti di NOME COGNOME di assoluzione dal delitto di detenzione di cocaina (capo A) e di condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (capo B) e lesioni aggravate (capo C), commessi in Genzano il 13 gennaio 2018.
NOME
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen., anche in forma putativa, in quanto il ricorrente è stato assolto dal delitto di detenzione di sostanza stupefacente, tanto da avere reso arbitrari gli atti compiuti successivamente all’arresto per questo delitto.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata derubricazione del reato di lesioni ai sensi dell’art. 590 cod. pen. Infatti, la testata inferta all’operante è avvenuta senza la volontà di arrecarla, ma quando il ricorrente si trovava dentro l’auto per casuale urto con l’operante. D’altra parte, il teste esaminato, COGNOME, non era presente, COGNOME aveva escluso di avere assistito alla lesione e la persona offesa lo aveva dichiarato dietro domanda suggestiva del Pubblico ministero.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per bis in idem sostanziale tra la circostanza aggravante relativa alle lesioni commesse ai danni del pubblico ufficiale e il reato di resistenza al pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzi la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo dell’art. 337 cod. pen..
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’incensuratezza dell’imputato, la scarsa offensività della condotta e lo stato d’ansia della persona offesa.
2.5. Con il quinto e il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di concessione della sanzione sostitutiva, ex art. 20-bis cod. pen., per assenta incompatibilità con l’istituto del beneficio della sospensione condizionale della pena a cui l’imputato aveva espressamente rinunciato e considerando che al momento della commissione di tali fatti i due istituti erano tra loro compatibili nell’assett complessivo del sistema e non esisteva divieto di sospensione condizionale della pena sostituita (Sez. 3, n. 33149 del 7 giugno 2024) e comunque valendo l’art. 2 cod. pen.
Con memoria del 22 marzo 2025, la difesa di NOME COGNOME ha depositato motivi aggiunti con i quali ha richiamato gli argomenti oggetto del ricorso soprattutto con riferimento alle risultanze probatorie e alla testimonianza di COGNOME che non aveva visto la testata, oltre che all’assenza dell’elemento soggettivo sotteso alla condotta dell’imputato.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente alle determinazioni in tema di applicazione della pena sostitutiva.
/2 – (
2.11 primo motivo di ricorso è inammissibile gen perché non posto con l’atto di appello.
3.11 secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
La sentenza di primo grado a pag. 5 ha dato atto come la persona offesa, Assistente capo COGNOME e il Sovrintendente capo, NOME COGNOME avessero dichiarato che l’imputato, appena entrato nell’autovettura in stato di arresto, avesse strattonato e si fosse divincolato all’interno dell’abitacolo colpendo “più volte” COGNOME “per il tentativo di darsi alla fuga e di sottrarsi all’arresto”, com confermato dalle lesioni certificate dal pronto soccorso – “trauma emivolto destro con ematoma” – giudicate guaribili in sei giorni e compatibili con la ricostruzione offerta dai testimoni.
Dunque, non vi sono elementi per ritenere plausibile la versione alternativa della casualità delle plurime testate del ricorrente all’operante.
4.Anche il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.
Premesso che esiste un risalente orientamento favorevole alla tesi dell’assorbimento dell’aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5-bis, cod. pen. nel reato di resistenza, la più recente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, è ormai univoca nel ritenere che l’aggravante in esame introduce un elemento specializzante, riferito alle condotte poste in essere contro una particolare categoria di pubblici ufficiali, il cui disvalore non è assorbito da quello della fattispecie incriminatrice dell’art. 337 cod. pen. (da ultimo Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos, Rv. 283159).
5.11 quarto motivo sul trattamento sanzionatorio è generico in quanto le circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell’imputato e
H
2
non sono applicabili in base alla mera incensuratezza, sono state negate dal giudice di primo grado dando atto della personalità dell’imputato (pag. 8). Detta
valutazione è stata confermata dalla Corte di appello che ha menzionato l’assenza di argomenti di positiva valutazione per mitigare la pena, in piena rispondenza ad
un non illogico esercizio della propria discrezionalità e senza che rilevino le censure poste dal ricorso.
6. Gli ultimi due motivi di ricorso sono fondati.
La Corte di appello ha escluso l’applicazione della sanzione sostitutiva per essere stata la pena condizionalmente sospesa.
Si tratta di un argomento superato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di
farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresì
la sospensione condizionale della pena, previsto dall’art. 61-bis, legge 24
novembre 1981, n. 689, introdotto dall’art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all’art. 2, comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l’applicazione della norma più favorevole all’imputato. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che la regola dell’alternatività tra l’applicazione di tali pene e l concessione della sospensione condizionale, non è venuta meno per effetto della modifica dell’art. 545-bis cod. proc. pen. disposta dall’art. 2, d.lgs. 19 marzo 2024, n. 3 non essendo tale novella intervenuta a disciplinare i rapporti tra sospensione condizionale e pene sostitutive)» (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, COGNOME, Rv. 287354).
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego delle sanzioni sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle sanzioni 11 sostitutive con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione cella Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
–
Così deciso 1’8 aprile 2025
La Consigliera estensora