Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSINO il 13/09/1999
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale che ha concluso, chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto relativo alla causa di non punbilità della particolare tenuità del fatto e delle pe sostitutive ex art.545- bis cod.proc.pen. .
,
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato quella del Tribunale di Cassino, pronunciata il 17 marzo 2022, con cui COGNOME NOME veniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2500 di ammenda, condizionalmente sospesa, per il reato di guida senza patente, come recidiva nel biennio, accertato in Cassino 17 agosto 2019.
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 606 comma 1, lettera C), in relazione agli articoli 178, 420 e 420 bis cod.proc.pen. ed agli art 24 e 111 Cost., sotto due profili.
Innanzitutto, deduce che l’imputato non ha ricevuto la notifica del decreto di citazio giudizio, ricavandone perciò l’erroneità della dichiarazione di assenza, precisando che notifica, effettuata a mezzo posta mediante la consegna dell’atto a persona diversa da destinatario (come è accaduto nel caso di specie), deve considerarsi perfezionata solo con l prova della ricezione della seconda raccomandata, nella specie non fornita; inoltre, la null diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, è da ritenersi di ordine generale, cui può essere sempre eccepita, anche perché lo stesso ricorrente, ignaro della pendenza del processo, non avrebbe potuto contestarla se non dopo la condanna in primo grado.
Nello stesso motivo si evidenzia che non è stato dato avviso al legale di fiducia nominat avvocato NOME COGNOME poiché, ad avviso del giudicante, l’indicazione contenuta nel mandato in cui era stato nominato il predetto difensore, del quale era stata specific l’appartenenza al Foro di Cassino, era inidonea ad individuare tale difensore, non essendo stato rinvenuto nell’albo del suddetto Foro alcun nominativo corrispondente alla stessa indicazione.
Al riguardo, il ricorrente deduce di aver verificato che esiste un difensore con il pre nominativo, sebbene iscritto al Foro di Santa Maria Capua Vetere; e pertanto, lo stesso giudic avrebbe potuto individuarlo con più approfondite verifiche, anziché limitarsi ad osservare che nomina era probabilmente frutto di un “refuso.
2.2 Con il secondo motivo, censura la decisione impugnata per violazione dell’articolo 606, comma 1, lettera e), in relazione agli articoli 585, 545 bis cod.proc.pen., 131 bis e 2 cod.pen., osservando che la Corte di appello aveva completamente omesso di motivare in ordine ai motivi nuovi, presentati il 26 febbraio 2024, con cui era stato richie proscioglimento ai sensi dell’articolo 131 bis codice penale e la sostituzione della p detentiva, ai sensi degli articoli 545 bis cod. proc. pen e 95 D.Lgs. 150/22, con il lav pubblica utilità.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio provvedimento gravato, limitatamente al punto relativo alla applicabilità della causa di
punibilità della particolare tenuità del fatto e delle pene sostitutive ex art. 545-bis co pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni.
1.1 il Collegio di dover condividere e dare continuità all’orientamento, già fatto propr altre decisioni di questa Corte, secondo cui la notifica a mezzo posta eseguita mediant consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur se al domicilio dichiarato, non p considerarsi perfezionata, dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatari dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche del ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario (cfr., Cass. Pen., 2, 5.2.20 n. 13.900, Firenze).
Se non ché, la nullità così concretatasi è certamente da inquadrare nel novero delle nulli di ordine generale che, in quanto verificatesi nella fase antecedente il giudizio e non gi corso del giudizio, vanno rilevate o eccepite non oltre la deliberazione della sentenza di pr grado, con conseguente tardività dell’eccezione che, mai sollevata in precedenza, sia stat dedotta soltanto con l’atto di appello.
Già con sentenza del 27.10.2004 n. 119, COGNOME, le SS.UU. di questa Corte ebbero modo di chiarire che la notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di “omissione” della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sog alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’a e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di c stesso codice, sempre che essa non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso solta sarebbe in grado di integrare invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 c primo cod. proc. pen., rilevabile dal giudice anche di ufficio in ogni stato e grado del proc In definitiva, si è distinto, in quella occasione, tra notificazione “inesistente” radicalmente e “geneticamente” inidonea a consentire al destinatario di avere conoscenza dell’atto, dalla notificazione che sia stata eseguite in violazione delle regole circa le mod sulle persone cui l’atto sia stato consegnato.
E’ stato perciò affermato che la notifica a mezzo posta del decreto di citazione a giudi eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dall’imputato, pur se al domicili dichiarato, in mancanza di prova certa della effettiva ricezione da parte del destinatario d raccomandata informativa di avvenuto recapito, è affetta da nullità di ordine generale a regim intermedio che, in quanto verificatasi nella fase antecedente al giudizio, va rilevata dal gi
o eccepita dalla parte entro e non oltre la deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. n. 24807 del 04/04/2019, COGNOME, Rv. 276968 – 01).
La Corte territoriale si è conformata al predetto principio, osservando che nel giudizi primo grado, a seguito della notifica del decreto a persona dichiaratasi “familiare convivente alla spedizione della raccomandata, fu dichiarata l’assenza dell’imputato non comparso, e la questione non fu sollevata eccepita dalla parte attraverso il difensore.
Nel caso di specie, dunque, pur dovendosi rilevare la dedotta nullità, si deve tutta prendere atto che la stessa non è stata tempestivamente dedotta nel corso del giudizio di primo grado e che pertanto correttamente è stata ritenuta sanata.
1.2 La doglianza riguardante l’omessa notifica al difensore Avvocato COGNOME della originaria citazione in primo grado è manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte e’ infatti inefficace la nomina del difensore fiducia priva della completa esposizione degli elementi identificativi del professionista essendo configurabile un onere dell’autorità procedente di integrare eventuali carenze dell nomina stessa (Cass. sez. 5^ 14 luglio 2009 n. 34266, Stilo).
Peraltro, va rilevato che il giudice di merito ha individuato un refuso nella pre proposizione, atteso che nel successivo sviluppo dell’atto l’imputato si riservava la nomina un difensore di fiducia, cosa che poi fece quando venne a conoscenza della condanna; ha perciò ritenuto che, in mancanza del presupposto di fatto della nomina, enunciato in maniera perplessa e solo possibilistica, deve escludersi il vizio di citazione denunciato.
Va premesso al riguardo che spetta al giudice di merito stabilire se le espressioni e indicazioni in concreto utilizzate siano a tal fine sufficienti e, cioè, inequivocab dimostrative della manifestazione della volontà di nominare quel determinato avvocato come difensore di fiducia (S.U. 11.7.2006, n. 26549, Scafi, Cass. Pen. 2006, n. 1445, p3525). L inequivoca volontà di nominare un determinato difensore, postula che espressioni e indicazioni siano inequivocabilmente indirizzate su un avvocato mediante una completa esposizione degli elementi identificativi (nome e cognome, recapito professionale). In assenza di quest elementi, la dichiarazione non può essere ritenuta sufficientemente dimostrativa della volon di nominare un determinato avvocato.
Correttamente, quindi, il giudice di merito ha esercitato i suoi poteri di controllo stabilito che l’indicazione di un Foro diverso da quello di appartenenza, oltre alla espr riserva di nomina di un difensore di fiducia, contenuta nello stesso atto, non ha consentit ritenere l’inequivoca volontà di nominare un determinato difensore; sicche, la sola indicazio del nominativo di un legale, con fuorvianti indicazioni per individuarne il recapito, non idonea a tal fine, non essendo in ogni caso esigibile un onere da parte dell’autorità proceden di procedere a più approfondite ricerche ed eventualmente integrare eventuali carenze della nomina medesima.
3.3 Fondato è invece il secondo motivo, riguardo alla mancanza di motivazione in ordine alla istanza di sostituzione della pena detentiva presentata nei motivi aggiunti depositati p della deliberazione, effettivamente non esaminata dalla Corte territoriale e di assoluzione la speciale tenuità del fatto.
In ordine all’istanza di sostituzione della pena, questa Sezione, con la sentenza n. 636 d 29/11/2023, rv. 285630 ha affermato che “L’applicabilità delle pene sostitutive brevi di all’art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigor del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria pre dall’art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell’imputato, da formulars tardi, nel corso della udienza di discussione”.
La suddetta decisione è in linea con il principio precedentemente affermato da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, da Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285564 – 01 e da Sez. 6, n. 47674 del 24/10/2023, COGNOME, non mass.), secondo cui, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d. ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia ten pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detent brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imput formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello.
Si è condivisibilmente osservato che non «può ritenersi che la richiesta di sostituzione, o non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell’art. 597 proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui ‘il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive br nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con rigua tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ip tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce un eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il lim del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art.58 legge n. 689 del 1981″ (S.U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria.
Questa, infatti, stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase – introduttiva o decisoria – del medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi – originari aggiunti – del gravame.
Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizio si pone nella linea di favorire, in conformità con l’intentio legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupp suindicati».
5 GLYPH
Si deve perciò concludere nel senso che l’istanza di sostituzione della pena detentiv breve ex art. 20 bis c.p., fosse tempestiva e perciò meritevole di vaglio da parte della C territoriale.
Analoga soluzione riguarda la questione concernente l’applicazione della causa di non punibilità, poiché la stessa, secondo quanto previsto dall’art. 129 cod. proc.pen., è rilev d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché deve essere esaminata dal giudice procede anche se dedotta tardivamente in sede di appello (Cass. Sez. 6 , Sentenza n. 52200 del 16/10/2018 Ud. (dep. 20/11/2018 ) Rv. 274812 – 01).
Nel caso di specie, nonostante la specifica richiesta di applicazione dell’art. 131-bis pen., di cui vi è evidenza nei richiamati motivi aggiunti all’atto d’appello, è stata ome relativa valutazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti la concedibilit delle sanzioni sostitutive e l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. e rinvia su detti pun sezione della Corte d’appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente