Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LECCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza dell’il. settembre 2023, confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME NOME era stato condannato per truffa.
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando che con PEC inviata alla Corte di appello di Milano era stato chiesto di sostituire la pena finale con la pena pecuniaria comminata con la pena pecuniaria determinata, ai sensi dell’art. 56-quater legge 689/81 in euro 5,00 al giorno, tenuto conto della documentazione allegata e tenuto altresì conto che il NOME era persona invalida, con difficoltà economiche , tanto che era stato ammesso al patrocinio a spese a carico dello Stato; sul punto, nessuna motivazione era stata fornita dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
1.1 Occorre premettere che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel dicembre 2022, l’atto di appello è stato depositato il 17 gennaio 2023 e il motivo relativo alla richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva, è stato presentato con memoria depositata il 6 settembre 2023, mentre l’udienza dinnanzi alla Corte di appello si è tenuta l’11 settembre 2023.
L’art. 95 del D.Lgs 150/22 ha dettato norme specifiche in tema di disciplina transitoria in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi prevedendo espressamente che:” Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”. Per espressa disposizione normativa, pertanto, ne è derivata l’immediata applicabilità ai giudizi penali di appello pendenti delle disposizioni dettate dalla c.d. Riforma Cartabia in tema di pene sostitutive.
Affinchè il giudice possa pronunciarsi sulle pene sostitutive, è però necessaria una richiesta da parte dell’imputato: ciò in quanto l’art. 597 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice si appello possa applicare con la sentenza anche di ufficio la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nulla dice sulle pene sostitutive, che quindi deve ritenersi non possano essere applicate di ufficio; infatti, l’art. 545-bis cod. pen. prevede che “Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva
con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”.
Come precisato nella relazione al D.Lg.s n.150/2022 (che ha introdotto la norma in esame), il giudice, una volta verificata la astratta possibilità di sostituire la pena principale, deve acquisire l’assenso dell’imputato, avendo poi due possibilità: a ) se vi sono già gli elementi necessari per decidere sulla sostituzione della pena principale, il giudice decide immediatamente (la decisione immediata può anche essere di rigetto della eventuale istanza di sostituzione della pena, ove il giudice ritenga in radice di non possedere gli elementi per la sostituzione, come in caso di pericolosità conclamata); b) se tali elementi non vi sono, il giudice fissa una nuova udienza non oltre sessanta giorni, per acquisire dall’ufficio esecuzione penale esterna e dalla polizia giudiziaria, se del caso, le necessarie informazioni utili alla decisione sulla pena sostitutiva più adeguata al caso concreto (nuovo art. 545 bis, co. 1, terzo periodo, e co. 2, cod. proc. pen.).
In ogni caso, non si può comunque prescindere da una manifestazione di volontà dell’imputato, che può ovviamente precedere l’avviso dato dal giudice ai sensi della norma sopra richiamata; sul termine entro il quale tale richiesta deve essere effettuata, questa Corte ha recentemente affermato che “in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello (Sez.6, 33027 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 285090; nello stesso senso, Sez.6, n. 46782 del 29/09/2023 COGNOME, Rv. 285564).
Tale conclusione è perfettamente in linea con l’art. 545-bis cod. proc. pen: se infatti si ritiene che l’avviso del giudice all’imputato della ricorrerza delle condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive può essere dato in udienza, è chiaro che fino a quel momento la richiesta può essere presentata dall’imputato.
Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere richiesto con memoria depositata in cancelleria prima dell’udienza di trattazione la concessione delle pene sostitutive prestando anche il consenso senza che, rispetto a detta istanza, alcuna decisione la corte di appello risulta avere assunto; sussiste pertanto il lamentato difetto assoluto di motivazione su tale punto da parte della corte territoriale che deve essere chiamata a rivalutare la possibilità di concessione delle nuove pene sostitutive, introdotte con il D.Lgs 150/2022 successivo all’emissione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena sostitutiva con rinvio per la decisione sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 31/01/2024