Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15902 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15902 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 21.9.2023, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’istanza di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità o con la detenzion domiciliare sostitutiva della pena irrogata ad NOME COGNOME in relazione al reato di truffa aggravata, giudicato con sentenza della stessa Corte d’appello in data 21.6.2022, irrevocabile il 6.6.2023.
La Corte territoriale ha preliminarmente respinto l’istanza di riunione del procedimento con altro instaurato dalla Procura generale per la revoca della sospensione condizionale della pena concessa in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2015, ritenendo trattarsi di procedimenti aventi ad oggetto richieste diverse. In ogni caso, l’eventuale sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità
non avrebbe potuto incidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, atteso che, ai sensi dell’art. 57, I. n. 689 del 1981, dette pene sostitutive si considerano come pena detentiva.
L’ordinanza impugnata ha poi rigettato la richiesta di applicazione delle pene sostitutive, escludendo di poter operare una prognosi favorevole, dal momento che COGNOME avrebbe commesso il reato di truffa aggravata durante il periodo di sospensione condizionale della pena irrogata per il reato resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, deporrebbe in senso negativo la gravità del fatto, tenuto conto del rilevantissimo valore del danno e dalla capacità a delinquere evidenziata dal condanNOME.
2. Avverso tale ordinanza COGNOME ha proposto ricorso per cassazione.
Con il primo motivo deduce l’omessa riunione del procedimento avente ad oggetto la richiesta di sostituzione della pena in relazione al reato di truffa aggravata con quello, instaurato su istanza del Pubblico ministero, avente ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Secondo il ricorrente, nel caso in cui fosse stata concessa la pena sostitutiva per il reato di truffa, sarebbe rimasta preclusa la possibilità di revoca della sospensione condizionale della pena per il reato di resistenza, dal momento che ai sensi dell’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, è escluso che si applichino alle pene sostitutive le disposizioni di cui agli artt. 163 e ss. e dunque anche l’art. 168, il quale prevede la revoca della sospensione condizionale della pena, come conseguenza della successiva condanna.
Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge, il travisamento dei fatti e l’illogicità della motivazione. La prognosi sfavorevole su cui la Corte d’appello di Torino ha fondato il rigetto della istanza di sostituzione della pena detentiva è basata sulla circostanza che la truffa aggravata, in relazione alla quale è stata chiesta l’applicazione della pena sostitutiva, sarebbe stata commessa durante il periodo di sospensione condizionale della pena irrogata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2015 e dunque anteriormente. Tale giudizio, secondo il ricorrente, si fonderebbe su un travisamento dei fatti. Invero, tale ultimo reato, per il quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, non sarebbe stato commesso nel 2015, bensì il 19.4.2016, come risulterebbe dalle sentenze di primo e secondo grado. La datazione al 2015, riportata nel capo di imputazione e riprodotta nel certificato del casellario giudiziale, discenderebbe da un mero errore materiale. Pertanto, il reato per il quale è stata concessa la sospensione condizionale della pena sarebbe ,stato commesso circa un anno dopo il reato di truffa aggravata, il che inficerebbe il t
giudizio prognostico negativo espresso dalla Corte d’appello a giustificazione del rigetto dell’istanza di applicazione della misura sostitutiva.
In ogni caso, l’ordinanza impugnata non avrebbe considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione di tali reati (circa 8 anni), l’assenza di carichi pendenti, la circostanza che il ricorrente ha attualmente un’attività lavorativa, nonché la possibilità di svolgere un lavoro di pubblica utilità.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo, e il conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. Il primo motivo è infondato.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordiNOMErio e discrezionale, in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all’economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (Sez. 1, n. 27958 del 20/01/2014, Rv. 262252 – 01; Sez. 5, n. 8404 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259050 – 01).
Nel caso in esame, inoltre, nessun pregiudizio può derivare al ricorrente dalla mancata riunione dei due procedimenti pendenti a suo carico, dal momento che priva di pregio è l’interpretazione dei rapporti tra pene sostitutive e sospensione condizionale della pena prospettata dalla difesa alla luce dell’art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. Secondo la prospettazione difensiva, per effetto di tale articolo, l’applicazione di una pena sostitutiva precluderebbe la possibilità di disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale.
Tale assunto risulta smentito dalla portata e dalla ratio delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 al codice penale e alla disciplina delle pene sostitutive. La Relazione ministeriale a tale decreto ha chiaramente illustrato il contesto in cui è intervenuta la riforma e le finalità dalla stessa perseguite. Sotto il primo profilo ha evidenziato che «nella prassi sempre meno rilevanti sono state le sanzioni sostitutive. L’area della pena sostituibile, infatti, è rimasta sovrapposta a quella della pena sospendibile, rendendo così di fatto le sanzioni sostitutive soluzioni meno praticate dai giudici e meno interessanti per la difesa, anche nel contesto
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dei riti alternativi. Entro l'area dei due anni di pena inflitta, patteggia l'applicazione di una sanzione sostitutiva della reclusione, ad esempio, è di gran lunga meno conveniente rispetto a un patteggiamento subordiNOME alla sospensione condizionale dell'esecuzione della pena stessa».
Sotto il secondo profilo ha chiarito che lo scopo della riforma è stato pertanto quello «di allineare il limite massimo della pena sostituibile con quello entro il quale in sede di esecuzione può applicarsi una misura alternativa alla detenzione», facendo così venir meno «l'integrale sovrapposizione dell'area della pena sospendibile con quella della pena sostituibile, ai sensi della I. n. 689/1981, promettendo così di rivitalizzare nella prassi le pene sostitutive».
Con specifico riguardo all'art. 1, comma 17, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, il quale ha introdotto nella I. n. 689 del 1981, l'art. 61-bis, la Relazione ministeriale illustrativa precisa che esso dà attuazione alla legge delega, «escludendo che la disciplina della sospensione condizionale della pena si applichi alle pene sostitutive delle pene detentive brevi previste dalla legge n. 689/1981», così come invece dottrina e giurisprudenza avevano ammesso nel regime previgente. In tal modo «l'intervento mira a garantire effettività alle pene sostitutive, restituendo ad un tempo alla sospensione condizionale della pena il suo naturale ruolo di strumento di lotta alla pena detentiva breve», e realizzando «un ragionevole coordinamento tra istituti diversi – sospensione condizionale della pena e pene sostitutive -, entrambi volti a contrastare l'esecuzione in carcere di pene detentive brevi».
Emerge dunque chiaramente che la ratio dell'art. 61-bis, I. n. 689 del 1981 è quella di escludere che, una volta che il giudice abbia disposto l'applicazione di una sanzione sostitutiva, questa possa essere condizionalmente sospesa, ove ne ricorrano i presupposti. L'alternatività tra i due istituti trova, inoltre, conferm nella previsione dell'art. 58, come sostituito dal d.lgs. n. 150 del 2022, il quale, nel disciplinare l'esercizio del potere discrezionale del giudice, dispone che egli può applicare le pene sostitutive se non ordina la sospensione condizionale della pena. Risulta pertanto priva di fondamento la pretesa, avanzata dal ricorrente, di attribuire all'art. 61-bis, I. n. 689 del 1981, il significato di incidere sulla disciplina della sospensione disposta con riguardo a reati diversi da quelli in relazione ai quali è stata applicata la pena sostitutiva.
3. Il secondo motivo è fondato.
La Corte d'appello di Torino ha rigettato l'istanza di applicazione della pena sostitutiva per il delitto di truffa aggravata in ragione della prognosi negativa in ordine al futuro rispetto, da parte del ricorrente, delle prescrizioni imposte con tale pena. Ciò in quanto ha ritenuto che il reato in questione fosse stato commesso da COGNOME durante il periodo in cui la pena irrogata per il reato di resistenza era
stata condizionalmente sospesa, in tal modo continuando a violare la legge. La Corte territoriale ha, inoltre, valorizzato la gravità della truffa, in considerazione della rilevanza del danno cagioNOME, delle condizioni psicologiche e dell'età della vittima, nonché della presenza di più correi.
Secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, la Corte d'appello avrebbe fondato il giudizio prognostico su un dato non corretto, omettendo di valutare gli elementi da essa addotti in ordine alla data di commissione dei reati, dai quali emergeva che il reato di resistenza a pubblico ufficiale era stato commesso successivamente alla truffa, e cioè in data 19.4.2016 (come risulterebbe dal contenuto della sentenza) e come sarebbe confermato dalla circostanza che proprio per tale ragione, nel procedimento di cui si chiedeva la riunione, era stata disposta la revoca della sospensione del beneficio ai sensi dell'art. 168, co 1 n. 2 cod. pen., per il sopravvenire della condanna per un fatto commesso anteriormente, ovvero quello di truffa oggetto del presente procedimento.
Pur a fronte di tali specifiche deduzioni, la Corte territoriale ha omesso di effettuare la necessaria verifica di tali dati, eventualmente acquisendo la relativa documentazione, e ciò tanto più in quanto, nella medesima udienza, veniva trattato il procedimento concernente l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena proprio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Inoltre, i giudici d'appello non hanno in alcun modo considerato, sempre al fine di operare il giudizio prognostico, gli ulteriori elementi indicati dalla difesa, e cioè che la truffa risaliva a 8 anni prima, che il COGNOME non ha pendenze, svolge attività lavorativa e ha provveduto alla restituzione integrale del maltolto.
Tali evidenti lacune motivazionali rendono manifestamente illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata, imponendo conseguentemente il suo annullamento con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo esame sul punto.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente la sostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.