Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36427 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36427 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa in data 10 marzo 2025 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza emessa il 17 marzo 2022 dal Tribunale di Verona, con la quale l’imputato NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole del delitto di ricettazione di due biciclette e condannato alle pene di legge.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.
2.1. C on il primo motivo deduceva violazione dell’art. 178, comma 3, cod. proc. pen., in relazione al mancato intervento dell’imputato nel giudizio di appello dovuto alla mancata valutazione delle conclusioni scritte tempestivamente depositate dalla difesa.
Rassegnava che la sentenza impugnata, errando, aveva dato atto del fatto che la difesa dell’imputato non aveva presentato conclusioni scritte; deduceva che le dette conclusioni avevano un effettivo contenuto argomentativo e che, in particolare contenevano una nuova richiesta avente ad oggetto l ‘applicazione di pena sostitutiva ex art. 20bis cod. pen., richiesta ritualmente proposta e in relazione alla quale la Corte d’Appello aveva omesso di statuire , ciò che aveva determinato una violazione del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova in relazione alla deposizione della persona offesa avente ad oggetto il valore attribuito alle biciclette oggetto della ricettazione.
Assumeva in particolare che la parte offesa aveva attribuito alle biciclette un valore complessivo non superiore a euro 250,00, laddove i giudici di primo e secondo grado avevano attribuito ai detti beni un valore complessivo non superiore ad euro 2.000,00.
Deduceva che trattavasi di questione decisiva in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, che la difesa riteneva potesse essere sussunto nell’ipotesi contravvenzionale dell’incauto acquisto, considerato che la Corte d’ appello aveva ritenuto il dolo della ricettazione affermando che l’imputato aveva acquistato a prezzo vile (euro 90,00) le due biciclette che in realtà avevano un valore non inferiore a euro 1.000,00 ciascuna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato.
Infatti, l’art. 545 -bis cod. proc. pen. prevede che il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella versione in vigore fino al 3 aprile 2024 era previsto che la sostituzione potesse avvenire quando era stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni); la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che ‘in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all’art. 20bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità
come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, che non dev’essere formulata necessariamente con l’atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione del gravame’ (Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01); il citato art. 95 prevede la possibilità che le pene sostitutive «se più favorevoli» siano applicate anche ai procedimenti pendenti, sia in grado d’ appello sia innanzi la Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 ovvero il 30 dicembre 2022. Sul punto, si è condivisibilmente chiarito da parte di Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01 che non può ritenersi che la richiesta di sostituzione, ove non formulata in sede di appello, o di motivi nuovi, sarebbe preclusa ai sensi dell’art. 597 cod. proc. pen. in quanto il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125 – 01), deve essere coordinato con la suindicata disciplina transitoria. Questa, infatti, stabilisce espressamente l’applicabilità delle nuove pene sostitutive – in quanto più favorevoli – ai giudizi di appello in corso all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, senza introdurre limitazioni attinenti alla fase – introduttiva o decisoria – del giudizio medesimo e, quindi, senza imporre che la richiesta sia contenuta nei motivi – originari o aggiunti – del gravame. Tale interpretazione, oltre che risultare conforme al contenuto letterale della disposizione, si pone nella linea di favorire, in conformità con l’ intentio legislatoris , la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti suindicati.
Ciò premesso, appare quindi fondato il motivo con cui il ricorrente lamenta la mancata risposta alla richiesta avanzata con le conclusioni depositate ritualmente per l’udienza cartolare di appello del 10 marzo 2025 (in atti) di sostituzione della pena ai sensi degli artt. 545bis cod. proc. pen. e 53 legge 24
novembre 1981, n. 689 con la pena pecuniaria; sul punto la Corte di appello, come si evince dalla sentenza impugnata, ha omesso del tutto la motivazione e finanche la menzione di tale richiesta difensiva (v., in termini, Sez. 2, n. 563 del 29/01/2025, Menegoli, non mass.).
In ragione di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’applicabilità delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
2. Il secondo motivo è inammissibile per aspecificità, non avendo il ricorrente tenuto conto del fatto che la Corte territoriale, per ritenere il dolo della ricettazione, ha considerato ulteriori argomenti rispetto al prezzo di acquisto dei beni ricettati da parte dell’imputato, come il fatto che quest’ultimo aveva provveduto a dipingere il manubrio e a cambiare le ruote di una delle due biciclette, ritenuto dalla Corte territoriale ‘ serio indizio che egli volesse impedirne il riconoscimento sul presupposto quindi della conoscenza della provenienza da delitto del bene ‘ (v. pag. 4 della sentenza impugnata); in relazione a tali ulteriori elementi probatori il ricorrente non ha dedotto alcunché quanto alla loro eventuale autonoma valenza di piena prova (cd. prova di resistenza; v. sul punto, ex multis , Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02, secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. “prova di resistenza”, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicabilità delle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 07/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME