Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7269 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7269 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 12/11/1977
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il difensore dell’imputato, che aveva richiesto la trattazione in pubblica udienza, ha ino dichiarazione di rinuncia alla comparizione per problemi personali.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 12 aprile 2024, che ha confermato la pronuncia di primo grado del 28 aprile 2022
di affermazione di responsabilità nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all’art. 494 ascrittogli in data anteriore e prossima al 28 febbraio 2019.
L’atto di impugnazione consta di tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente indispe ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo ha denunciato il vizio di inosservanza della legge penale e della motivaz in relazione all’omessa applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a dell’art. 20 bis cod. pen.
2.2. Col secondo motivo sono stati richiamati i medesimi vizi, con riferimento alla manc concessione delle attenuanti generiche, oggetto di un motivo d’appello, ignorato dalla senten impugnata.
2.3. Il terzo motivo, poggiato sui vizi di legittimità già citati, ha lamentato che la Corte avrebbe omesso di affrontare le doglianze sulla quantificazione della pena, formulate con l’a di gravame.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è fondato.
1.1. Costituisce orientamento prevalente di questa Corte, a cui il collegio intende continuità, che in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) – che opera nel caso di specie, quanto la sentenza di primo grado è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della rifo (sez.1, n. 46445 del 20/09/2023, COGNOME, Rv. 285510) – affinché il giudice di appello tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in ta dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuov ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel cor dell’udienza di discussione d’appello (sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017; sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, Rocco, Rv. 285729). La consultazione degli atti del fascicolo ha consentito di accertare che u specifica richiesta in tal senso sia stata formulata dalla difesa dell’imputato con mem trasmessa al giudice d’appello a mezzo PEC, in data 28 marzo 2024, con cui è stata invocata la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ed è contestualmente documentata la disponibilità della RAGIONE_SOCIALE San Giuseppe COGNOME di Ascoli Piceno alla presa in carico dell’imputato.
1.2. Sempre secondo la condivisibile, recente giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive b in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all’art. 133 cod contenuto dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. 10 ottobr 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l’art. 59 della stessa legge, prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio comprensive dei precedenti penali (sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006). I giudice è invece facoltizzato a negare l’accesso al lavoro di pubblica utilità nel solo caso pr dall’art. 58 primo comma cit., secondo cui la pena detentiva non può essere sostituita quand non assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati o sussistano fo motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Cioè, a dire ch ai fini della esclusione, si esige un giudizio prognostico di pericolosità qualificata e di pericolo di violazione delle condizioni imposte che certamente può tenere conto dei precedent ma non può essere circoscritto alla loro ricorrenza.
Orbene, il giudice d’appello, investito dell’istanza difensiva di applicazione della sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha sbrigativamente propeso per la sua ineff deterrente con il mero e lapidario richiamo dei precedenti penali dell’imputato.
2. Il secondo e il terzo motivo sono, invece, aspecifici e manifestamente infondati.
2.1. Il giudice di appello, pur essendo di regola tenuto a pronunciarsi sui singoli motiv gravame, può trascurare le deduzioni specificamente formulate nei motivi di impugnazione a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche o del diniego della riduzione dell pena da parte del primo giudice, nel caso in cui esse si rivelino inconsistenti e manifestame infondate, o quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., que rilevino a connotare con decisività la turpe o biasimevole personalità dell’imputato confutazioni dell appellante risultino eccentriche rispetto a tali parametri di valutazione ( n. 8418 del 02/06/1998, COGNOME, Rv. 211189; Sez. 1, n. 6200 del 03/03/1992, Ventre, Rv. 191140; Sez. 1, n. 10238 del 20/01/1988, COGNOME, Rv. 179476). E’ certo vero che la Corte territoriale non si è miratamente espressa sulle ragioni di gravame attinenti alla reiezion riconoscimento delle attenuanti generiche e della richiesta di contenimento della pena inflitt prime cure, e tuttavia la stigmatizzazione dei profili concernenti la peculiare maliziosità condotta, il difetto di occasionalità, i plurimi precedenti penali con particolare riguardo per truffa, vale nel complesso a neutralizzare la genericità e l’inconcludenza degli argome difensivi in proposito offerti, ovvero la (peraltro impalpabile) precarietà delle con economiche del reo e l’avvenuto ristoro del danno arrecato alla persona offesa, a sua volta pri di riscontro nelle proposizioni della sentenze dei gradi di merito, in doppia conforme s responsabilità.
2.2. Analogamente, la Corte territoriale si è attenuta al principio più volte ribadit giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere del giudice di dare ragione del cor
esercizio del potere discrezionale, in tema di determinazione della pena, è preteso in manie cogente nei casi nei quali lo stesso si discosti significativamente del minimo edittale (v molte, sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999 Ud. -dep. 09/03/2000- Rv. 217333; sez. 6, n. 35346 de 12/06/2008, Rv. 241189; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Rv. 255825).
Ma quando, come nel caso di specie, sia stato comminato un trattamento sanzionatorio assestato sui minimi assoluti, è sufficiente il riferimento alla valutazione negativa della pers dell’imputato, gravato da precedenti penali, tali da giustificare, in uno con l’apprezzamento modalità del fatto, l’opzione connmisurativa finale; si tratta invero di motivazione che – si implicitamente e non formalmente – ha fatto buon governo dei criteri indicati nell’art. 133 proc. pen., in un contesto in cui la difesa, peraltro, neppure ha chiarito quali indicatori d – in ipotesi trascurati dai giudici – sarebbero idonei a giustificarne l’ulteriore contenimen
In conclusione, in accoglimento del primo motivo e limitatamente alla delibazione del richiesta di sostituzione della pena detentiva, la sentenza impugnata deve essere annullata c rinvio alla Corte d’appello di Perugia, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dich inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni sostitutive, con rinvio per nuo esame sul punto alla Corte d’appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, 08/01/2025
Il con igliere estensore