Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30776 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Crotone il 03/09/1963
avverso la sentenza emessa il 08/11/2024 dalla Corte d’Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità de ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/11/2024, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunal di Crotone, in data 19/10/2021, nei confronti di NOMECOGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 171-bis I. n. 633 del 1941 per aver abusivamente duplic software meglio indicati in rubrica.
Ricorre per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento, i relazione alla conferma della condanna. Si deduce che il COGNOME era stato condannato per un fatto (illecito utilizzo) diverso da quello contestato duplicazione dei software).
2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata sostituzione della pen detentiva con quella pecuniaria. Si censura la motivazione del rigetto, impernia su una prognosi negativa quanto alla insolvibilità del DANESE, trattandosi d parametro estraneo all’ambito valutativo del giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
Manifestamente infondata è la prima censura, risultando del tutto insussistente il lamentato travisamento da parte dei giudici di merito. In real NOME è stato condannato esattamente per l’abusiva duplicazione a lui contestata, avendo installato alcuni programmi, in relazione ai quali dispone della licenza·d’uso per un solo pc, in una pluralità di computer appartenenti a società da lui amministrata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
È invece fondato il secondo ordine di rilievi.
Questa Suprema Corte ha affermato, con orientamento del tutto consolidato, che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecunia sulla base delle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’imputato, quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pe sostitutive accompagnate da prescrizioni» (così, da ultimo, Sez. 5, n. 19039 d 17/04/2025, Faye, Rv. 288012 – 01, la quale, in motivazione, ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazione dell’art. 56-quater della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotta dall’art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n consente di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazio economica dell’imputato).
La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, aven espressamente ancorato il diniego alla impossibilità di formulare “una prognos positiva in termini di solvibilità” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Quanto precede impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva c la corrispondente pena pecuniaria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altr Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Nel resto, il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile.
2
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, con rinvi
per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 08 luglio 2025
Il Consiglejestensore
GLYPH
Il Presidente