Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3517 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il 28/02/1988
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 20 aprile 2022 con cui NOME Erik era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2, 61 n. 5 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza di norme stabilite a pena di nullità, per essergli stato comunicato il dispositivo dell sentenza di secondo grado senza alcun riferimento al presente procedimento; vizio di motivazione per inosservanza e mancata applicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen., eccependo il mancato avviso alle parti, subito dopo la lettura del dispositivo, della sussistenza delle condizioni per la sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 I. 24 novembre 1981, n. 689.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa sia stata dedotta con motivo del tutto generico e aspecifico, non essendo stato esplicato quale vizio sarebbe stato perpetrato nel caso di specie con indicazione delle norme stabilite a pena di nullità effettivamente violate – né quale pregiudizio avrebbe concretamente subito il ricorrente, avendo questi avuto la possibilità di conoscere l’esito del precedente giudizio e di proporre tempestiva impugnazione avverso esso in questa sede.
2.2. Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, non risultando che nel giudizio di appello l’imputato abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice secondo grado, dei poteri di sostituzione delle pene detentive previste dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Ne consegue, allora, l’applicazione del troncante principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disposizione di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. applicabile, nei limiti del principio devolutivo, anche al giudizio di appello, senso che le sanzioni sostitutive possono trovare applicazione solo se il relativo tema sia stato specificamente devoluto nei motivi di appello, da ciò discendendo che se il difensore, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, d poteri di sostituzione delle pene detentive, non può poi, in sede di impugnazione,
dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 d 545-bis cod. proc. pen. (cfr., in proposito, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/20 Rv. 285412-02; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, COGNOME, Rv. 285491).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cor Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024