Pene Sostitutive: Quando il Ricorso è Inammissibile secondo la Cassazione
L’applicazione delle pene sostitutive per le pene detentive brevi rappresenta un tema cruciale nel diritto penale, bilanciando l’esigenza punitiva con finalità rieducative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sui poteri del giudice e sugli oneri della difesa in questo ambito, dichiarando inammissibile un ricorso che lamentava la mancata applicazione di tali misure. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per reati fallimentari. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riducendo la pena escludendo la recidiva, aveva confermato la condanna. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 545-bis del codice di procedura penale. Sosteneva che il giudice, dopo la lettura del dispositivo, non avesse avviato la procedura per l’applicazione di una pena sostitutiva, né avesse motivato tale omissione.
I Motivi del Ricorso e le Pene Sostitutive
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su due principali argomentazioni:
1. Violazione di legge processuale: Si contestava la mancata attivazione, dopo la lettura della sentenza, degli adempimenti previsti dall’art. 545-bis c.p.p. per valutare la sostituzione della pena detentiva.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava l’assenza e l’illogicità della motivazione riguardo alla mancata applicazione di una sanzione alternativa al carcere.
In sostanza, la difesa riteneva che il giudice avesse ingiustamente privato l’imputato della possibilità di accedere a misure meno afflittive della detenzione.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità e Potere Discrezionale
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si basa su principi consolidati che delineano con precisione i confini del potere del giudice e i doveri dell’imputato in materia di pene sostitutive.
La Discrezionalità del Giudice
Il punto centrale della pronuncia è che il giudice non ha un obbligo incondizionato di proporre l’applicazione di una pena sostitutiva. Si tratta di un potere discrezionale. L’omissione dell’avviso previsto dall’art. 545-bis c.p.p. (nella versione applicabile ratione temporis) non comporta la nullità della sentenza. Al contrario, tale omissione presuppone una valutazione implicita da parte del giudice circa l’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura alternativa.
L’Onere della Parte di Formulare una Richiesta Specifica
La Cassazione ha inoltre definito il ricorso come generico. La difesa non aveva in alcun modo dedotto che nel caso specifico esistessero le condizioni concrete per sostituire la pena detentiva, né aveva manifestato l’intenzione dell’imputato di acconsentire a tale sostituzione. Anzi, è emerso che durante l’udienza di appello non era stata avanzata alcuna richiesta in tal senso. Secondo la Corte, una richiesta esplicita è il presupposto indispensabile affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sul merito della questione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione rigorosa della normativa e della giurisprudenza consolidata. I giudici hanno sottolineato che il sistema non prevede un automatismo nell’applicazione delle pene sostitutive. L’iniziativa deve partire dalla parte interessata, che ha l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza delle condizioni di legge e la propria volontà di accedere al beneficio. In assenza di una richiesta specifica e motivata, il silenzio del giudice non può essere interpretato come una violazione di legge o un vizio di motivazione. La valutazione del giudice è implicita e si presume corretta, a meno che non venga contestata con argomenti specifici e pertinenti, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La genericità del ricorso ha quindi portato inevitabilmente alla sua inammissibilità, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la strategia difensiva: la richiesta di applicazione di pene sostitutive non può essere un’aspettativa passiva, ma deve essere un’azione processuale attiva e ben argomentata. L’avvocato ha il compito di:
1. Verificare scrupolosamente la sussistenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, per la sostituzione della pena.
2. Formulare una richiesta esplicita e tempestiva al giudice, preferibilmente già nelle conclusioni del giudizio di merito.
3. Motivare adeguatamente la richiesta, dimostrando perché la misura sostitutiva sia la più idonea nel caso concreto.
Affidarsi a una generica doglianza in sede di impugnazione, senza aver attivato il contraddittorio sul punto nei gradi di merito, si rivela una strategia inefficace che porta, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità.
Il giudice è sempre obbligato a proporre l’applicazione di una pena sostitutiva per pene detentive brevi?
No. Secondo la Corte, il giudice non è tenuto a proporre in ogni caso l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo. La sua decisione si basa su una valutazione complessiva del caso.
Cosa succede se il giudice omette l’avviso previsto dall’art. 545-bis del codice di procedura penale dopo la lettura del dispositivo?
L’omissione di tale avviso (nella formulazione della norma applicabile al tempo dei fatti) non comporta la nullità della sentenza. Tale omissione presuppone una valutazione implicita da parte del giudice sulla insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La difesa non aveva specificato perché sussistessero le condizioni per la sostituzione della pena, né aveva dimostrato che l’imputato intendesse acconsentirvi. Inoltre, non era stata avanzata una richiesta esplicita in tal senso durante il giudizio di appello, che è presupposto necessario perché il giudice si pronunci.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36385 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Milano che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ridetermiNOME in mitius la pena, escludendo la contestata recidiva, e ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli art comma 1, n. 1 e comma 2, 223, legge fall.;
considerato che entrambi i motivi di ricorso – con cui si adducono, rispettivamente sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen. – la violazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e la mancanza e l’illogici motivazione in quanto, dopo la lettura del dispositivo, non si sarebbe dato corso agli incomben cui al comma 1 del medesimo art. 545-bis senza, tuttavia, dare atto nel verbale di udienza d sussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 59 legge n. 689 del 1981; e non si sare alcun modo motivato in ordine alla mancata applicazione di una pena sostitutiva – son manifestamente infondati atteso che: in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, es investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la l del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo ante novella ex art. 2, comma 1, lettera u) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che qui rileva ratione temporis), non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazion dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 209 12/12/2023, S., Rv. 285710 – 01); inoltre, la prospettazione difensiva è del tutto generica po non ha in alcun modo dedotto che nella specie ricorressero le condizioni per sostituire la detentiva (che non solo limitati alla sola misura della pena irrogata) né che l’imputato inte acconsentire alla sostituzione, constando invece (cfr. verbale dell’udienza del giorno 8 giugno che non è stata avanzata richiesta in tal senso, richiesta che è il presupposto affinché il giu appello sia tenuto a pronunciarsi in merito (cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino 285090 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, COGNOME, Rv. 285564 – 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023 – dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.