Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 20 settembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall’imputato, con la quale il Tribunale di Roma gennaio 2023, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 29 dicembre 2022, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla riconosciuta recidiva, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.
L’imputato si affida ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 125, 545-bis e 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, alla omessa spiegazione del perché la Corte territoriale ha ritenuto di non disporre la sostituzione e anche per non avere dato l’avviso prescritto dall’art. 545-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Infatti la sentenza impugnata è corredata da appropriata motivazione, che si rinviene alla p. 4.
A fronte di tale pronunzia, il ricorso trascura che la S.C. di cassazione si è più volte già pronunziata circa la portata dell’art. 545-bis cod. proc. pen., effettuando, tra le altre, le seguenti puntualizzazioni, cui occorre dare continuità:
«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710);
«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all’art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione» (Sez. 5, n. 43848 del 29/09/2023, D, Rv. 28541202);
«In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva» (Sez. 5, n. 43848 del 29/09/2023, D, Rv. 285412);
«In tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sul sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che sarebbe contrario al principio di ragionevole durata del processo imporre al giudice di fissare in ogni caso una nuova udienza, anche laddove possa decidere
immediatamente sulla base degli elementi già acquisiti)» (Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285358).
In definitiva, l’impugnazione non tiene conto dei riferiti principi di diritto si limita a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito, così non assolvendo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
4.Essendo l’impugnazione inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/09/2024.