Pene Sostitutive: Il Potere Discrezionale del Giudice è Insindacabile se Ben Motivato
La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul tema delle pene sostitutive e sui limiti del sindacato di legittimità riguardo alla scelta del giudice. La Suprema Corte ha stabilito che la decisione su quale sanzione applicare, tra quelle disponibili, rientra nel potere discrezionale del magistrato e non può essere messa in discussione se supportata da una motivazione logica e coerente, basata sui criteri di legge.
I Fatti del Caso e il Motivo del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, previsto dall’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. All’imputato era stata applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare. Insoddisfatto di tale decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, non contestando la condanna in sé, ma la scelta della specifica sanzione sostitutiva. A suo avviso, il giudice avrebbe dovuto optare per il lavoro di pubblica utilità, ritenuto una misura più favorevole.
Il Potere Discrezionale del Giudice nella Scelta delle Pene Sostitutive
Il ricorrente lamentava una presunta violazione di legge nell’applicazione della detenzione domiciliare. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato tale argomentazione, qualificando il ricorso come manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 58 della Legge n. 689/1981, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).
Secondo la Corte, nella scelta tra le diverse pene sostitutive, il giudice esercita un potere puramente discrezionale. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere guidato dai criteri di valutazione indicati nell’articolo 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, desunta anche dai suoi precedenti penali.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha osservato che, nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente esercitato il proprio potere. La decisione di applicare la detenzione domiciliare era il risultato di una valutazione sinottica e ponderata di due elementi chiave:
1. I precedenti dell’imputato: La presenza di precedenti condanne a carico del soggetto.
2. L’esito di una precedente misura: Il risultato positivo di una precedente sanzione sostitutiva già applicata in passato in fase esecutiva.
Questa valutazione comparativa ha costituito una motivazione adeguata e logica, sufficiente a giustificare la scelta della detenzione domiciliare. Di conseguenza, il giudizio del giudice di merito, essendo correttamente motivato, sfugge al sindacato della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la legittimità e la coerenza logica della decisione, non di sostituirsi al giudice nella valutazione di merito.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, questa decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non emergendo ragioni di esonero, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La pronuncia riafferma un principio consolidato: la scelta delle pene sostitutive è un’espressione del potere discrezionale del giudice, che diventa insindacabile in sede di legittimità se ancorata a una motivazione completa e non manifestamente illogica.
Un imputato può scegliere la pena sostitutiva da applicare?
No, la scelta tra le diverse pene sostitutive (es. detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) spetta esclusivamente al giudice e non è un diritto dell’imputato. La decisione del giudice deve essere basata sui criteri di legge.
Quali elementi considera il giudice per scegliere tra le varie pene sostitutive?
Il giudice basa la sua scelta sui criteri generali indicati dall’art. 133 del codice penale. In questo caso specifico, ha operato una valutazione complessiva che teneva conto sia dei precedenti penali dell’imputato sia dell’esito positivo di una precedente misura sostitutiva a cui era stato sottoposto.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, di regola, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37030 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condanNOME per il reato previsto dall’art.186, co 2, lett.c), del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Il motivo di ricorso, con il quale è stata contestata l’applicazione della sanz sostitutiva della detenzione domiciliare in luogo di quella del lavoro di pubbl utilità, è manifestamente infondato.
Difatti, in relazione al disposto dell’art.58 della I. 24 novembre 1981, n.6 in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’eserci del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacat di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031); nel caso specie, il giudice – nel disporre la sostituzione della pena detentiva già infl primo grado – ha operato una valutazione sinottica, non sindacabile in quest sede, tra i precedenti dell’imputato e l’esito positivo di una precedente sostitu disposta in sede di esecuzione in occasione di una precedente condanna.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
La Pres GLYPH