Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 31/10/1976
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del difensore della parte civile ASL Foggia, avv. NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, del 12 febbraio 2020, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di nove mesi di reclusione poiché colpevole del reato di cui agli artt. 624-625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
che il motivo di ricorso dell’imputato, che si duole del difetto di motivazione della sentenza circa la possibilità di sostituire la pena irrogata in primo grado in presenza delle condizioni previste dall’art. 545-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato atteso che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione dell’avviso di cui all’articolo menzionato presuppone un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva, non comportando la nullità della sentenza (Sez. 1, n. 2090 del 27/12/2023, dep. 17/01/2024, Rv. 285710; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023 dep. 31.10.2023, Rv. 285412);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
che non può essere accolta la domanda della parte civile di condanna del ricorrente al pagamento in suo favore delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, poiché il ricorrente si è limitato ad impugnare la sentenza di secondo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio e non ha inteso impugnare le statuizioni civili della sentenza di appello, cosicché non ricorre la soccombenza dell’imputato rispetto alla parte civile che solo può giustificare la condanna alla rifusione delle spese da questa sostenute; nel processo penale l’onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all’interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall’imputato; ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall’accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua (Sez. 5, n. 11272 del 23/09/1998, COGNOME, Rv. 21151601; Sez. 6, n. 49864 del 29/11/2013,
Talone, Rv. 25813301; Sez. 6, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 26262601);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 27/11/2024.