Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22504 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sente le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 luglio 2023, la Corte di appello di Lecce, in fase esecutiva, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere, in applicazione delle norme transitorie di cui all’art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, la sostituzione della pena detentiva che risultava inflitta a costui – in forza della sentenza emessa dalla predetta Corte di appello il 6 maggio 2022, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2023 – con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ai sensi della legge n. 689 del 1981.
La Corte di appello notava, per un verso, che alla invocata sostituzione ostava il superamento del limite di pena triennale, dovendosi considerare a tal fine, ai sensi dell’art. 53 di quest’ultima legge, non soltanto la pena inflitta per detto reato ma, trattandosi di segmento di pena determinato quale aumento a titolo di continuazione con reato più grave, giudicato con una sentenza del 21 giugno 2021 e per il quale era stata inflitta la pena di nove anni di reclusione, proprio la pena complessivamente inflitta.
La Corte di appello notava, per altro verso, che la pena sostitutiva invocata sarebbe stata inidonea a qualsiasi funzione punitiva e rieducativa, in considerazione delle modalità dei fatti e della personalità del reo.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione di legge, sostenendo che la Corte di appello aveva errato nel ritenere che nella sentenza citata del Tribunale di Lecce la pena base fosse stata fissata in nove anni di reclusione, perché in realtà tale sentenza recava un calcolo di aumenti in continuazione sulla pena base di tre anni di reclusione. Inoltre, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare solo la pena inflitta per ciascun reato, e avrebbe potuto disporre la sostituzione richiesta per il segmento di pena inferiore a quattro anni di reclusione. Il ricorrente osserva che la sostituzione opera in relazione alle condanne inflitte per singoli reati giudicati autonomamente e l’art. 53, ultimo comma, legge n. 689 del 1981 riguarda soltanto l’ipotesi di pena unica. La norma, quindi non si applicherebbe al caso ora in esame.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce la mancata valutazione, da parte del giudice dell’esecuzione, delle condizioni favorevoli alla invocata sostituzione. La Corte di appello non ha considerato che nel novembre 2022 è stata revocata una misura di prevenzione che risaliva a 7-8 anni prima e ha violato anche l’art. 58 della legge n. 689 del 1981, in base al quale la pena detentiva non può essere sostituita solo quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione al rigetto della sua domanda, è infondato.
1.1. L’art. 53 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell’articolo 56-quater.
L’ultimo periodo del citato art. 53 stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale.
1.2. Avuto riguardo al chiaro testo dell’art. 53 della legge citata, deve affermarsi che nel caso in esame la Corte di appello di Lecce ha giustamente negato la possibilità di accogliere la richiesta presentata nell’interesse di COGNOME, tendente ad ottenere la sostituzione della pena detentiva che risulta a suo carico per effetto della sentenza della stessa Corte di appello dei 6 maggio 2022.
Detta pena, infatti, costituisce soltanto un segmento, determinato a titolo di continuazione, rispetto alla pena complessiva che risulta inflitta a COGNOME in forza delle predette sentenze e che è stata quantificata in applicazione dell’art. 81 cod. pen. E tale pena complessiva è maggiore, in notevole misura, rispetto al limite previsto dalla legge per la sostituzione.
In conclusione, il primo motivo di ricorso per cassazione deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. Il secondo motivo di ricorso è
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conseguentemente assorbito, perché la possibilità di verificare in concreto la meritevolezza del beneficio è preclusa dal superamento del limite di pena.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.