Pene sostitutive: il ruolo dei precedenti penali nella Riforma Cartabia
L’accesso alle pene sostitutive rappresenta uno dei pilastri della recente riforma del sistema sanzionatorio, ma non costituisce un diritto automatico per ogni condannato. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i confini entro cui il giudice di merito può legittimamente negare tali benefici, specialmente in presenza di una storia criminale significativa.
Il caso: furto aggravato e richiesta di sanzioni alternative
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di furto aggravato. Dopo una parziale riforma in appello, che aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione. Tra i motivi principali figurava la contestazione del mancato riconoscimento delle pene sostitutive previste dall’art. 20-bis del codice penale, introdotte per deflazionare il sistema carcerario e favorire percorsi riabilitativi esterni.
La contestazione delle aggravanti
Oltre alla questione sanzionatoria, il ricorrente lamentava l’erroneo riconoscimento delle circostanze aggravanti. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato come tale motivo fosse una mera riproposizione di quanto già dedotto in secondo grado, senza una critica specifica alle motivazioni della sentenza d’appello. Questa mancanza di specificità ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità della doglianza.
La decisione della Suprema Corte sulle pene sostitutive
Il punto centrale della decisione riguarda il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva. La difesa lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il comportamento processuale dell’imputato avrebbe dovuto favorire l’accesso ai benefici della Riforma Cartabia. La Cassazione ha però confermato la validità del ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano fondato il diniego sui “pesanti precedenti” penali dell’imputato.
Secondo gli Ermellini, la valutazione sulla sostituzione della pena richiede una prognosi di ravvedimento. Se il profilo del reo evidenzia una recidiva o una condotta di vita dedita al crimine, il giudice è legittimato a ritenere che le sanzioni alternative non siano idonee a garantire la finalità rieducativa e la prevenzione di nuovi reati.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta applicazione dell’art. 58 della Legge 689/1981, come novellato dal D.lgs. 150/2022. La norma impone al giudice di verificare se la pena sostitutiva possa presumibilmente assicurare la rieducazione del condannato e dissuaderlo dal commettere altri illeciti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha fornito una motivazione congrua e logica, evidenziando come i precedenti penali dell’imputato rendessero impossibile formulare una prognosi favorevole. La gravità della storia criminale prevale, dunque, su eventuali condotte processuali corrette, poiché queste ultime non cancellano la pericolosità sociale desumibile dai fatti pregressi.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che le pene sostitutive non sono un automatismo legato all’entità della pena inflitta. Il giudice conserva un ampio potere discrezionale nella valutazione del profilo soggettivo del condannato. Chi intende accedere a tali benefici deve essere consapevole che il proprio certificato penale gioca un ruolo decisivo: precedenti specifici o numerosi costituiscono un ostacolo quasi insormontabile per ottenere sanzioni diverse dalla reclusione ordinaria. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nel bilanciare le aperture della Riforma Cartabia con l’esigenza di sicurezza sociale.
Quando si possono richiedere le pene sostitutive?
Possono essere richieste quando la pena detentiva inflitta non supera i quattro anni, ma la loro concessione dipende dalla valutazione del giudice sulla personalità del reo.
I precedenti penali bloccano sempre le sanzioni alternative?
Non necessariamente, ma rappresentano un elemento critico che il giudice usa per valutare se il condannato rispetterà le prescrizioni della pena alternativa.
Cosa ha stabilito la Cassazione in questo caso specifico?
Ha confermato che la presenza di gravi precedenti penali giustifica il diniego delle pene sostitutive, rendendo il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40562 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40562 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Torino ha parzialmente riformato – rideterminando la pena inflitt mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa – la pronuncia di primo gr che aveva condanNOME l’imputato alla pena di anni due di reclusione ed eu 800,00 dì multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’erroneo riconoscimen delle circostanze aggravanti contestate è indeducibile perché fondato su mot che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte dì merito, dovendosi gli stessi considerare specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta vizio motivazione in relazione alla statuizione della corte di appello con cu rigattata la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una dell sostitutive previste dall’art. 20-bis codice penale, è indeducibile per gen limitandosi a lamentare la mancata sostituzione sulla base del comportament processuale dell’imputato, laddove la corte di appello ha piuttosto i evidenziare ” i pesanti precedenti” penali risultanti a carico del prevenuto, in tal modo congruamente conto delle ragioni poste a base della progno negativa evidentemente formulata; prognosi richiesta anche dalla disposizio di cui all’art. 58 I. 689/81, e succ. mod., come rinnovata con la riforma Cartabia di cui al d.lgs. 152/2022;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 27 settembre 2021
DEPOSITATA