Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1776 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1776 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Ivrea il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del Tribunale di Vercelli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricor
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Vercelli, adito in qualità di giu dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. rigettava l’istanza di applicazione delle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis cod. pen., avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, condannato alla pe detentiva complessiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione, risulta dall’aumento di sei mesi, a titolo di continuazione esterna, apportato (con sente del medesimo Tribunale, divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2023) sulla pena d quattro anni e dieci mesi, al condannato già definitivamente e separatament inflitta.
Il giudice adito decideva in tal senso, in quanto la pena detentiva complessi era eccedente il limite quadriennale, entro il quale la legge consente l’applicaz delle pene sostitutive.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensiv deducendo mediante unico motivo l’erronea applicazione della legge penale.
Reputa essenzialmente il ricorrente che la sostituzione andasse limitata al pena detentiva di sei mesi, inflitta a titolo di aumento per la continuazione est il cui riconoscimento non avrebbe potuto volgersi in suo pregiudizio.
Lamenta altresì il ricorrente che il giudice a quo non abbia, alternativamente, tenuto conto della pena complessiva residua, largamente inferiore ai quattro an al tempo della decisione impugnata, successiva all’inizio dell’espiazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso pone, in materia di sostituzione delle pene detentive bre oggetto dell’intervento riformatore attuato con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. due distinte questioni di diritto, attinenti le modalità di individuazione della di pena massima che delimita la funzionalità del sistema di nuovo conio, nell ipotesi, rispettivamente, di reato continuato e di pena irrogata che risul prospettiva, già parzialmente espiata.
La disamina delle questioni impone lo svolgimento di brevi considerazioni sulla genesi e sulle finalità della recente novellazione legislativa.
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, espressive d tendenziale sfavore dell’ordinamento penale per l’espiazione carceraria di rido durata, per lo più inidonea ad assicurare la risocializzazione dei condannati riduzione dei tassi di recidiva (Sez. 3, n. 12523 del 15/10/1985, Lurci, Rv. 1714
01), furono introdotte con la legge 24 novembre 1981, n. 689, entro un perimetro applicativo, in origine, prudentemente ristretto. L’area della sostituibili circoscritta alla misura massima di sei mesi di pena detentiva ed erano delinea numerose condizioni, soggettive ed oggettive, preclusive del riconoscimento del beneficio. Negli anni successivi, il tetto superiore di pena, compatibile co sostituzione, è stata progressivamente esteso, prima alla misura di un anno (a 5 d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), po quella di due anni (art. 4, comma 1, legge 12 giugno 2003, n. 134). Sono sta anche eliminate, con l’abrogazione dell’art. 60 della legge n. 689 del 1981 esclusioni oggettive correlate al titolo di reato (stesso art. 4, comma 1, leg 134, cit.).
Nonostante questa progressiva valorizzazione dell’istituto, l’evoluzione de sistema sanzionatorio, nei decenni successivi, è stata tale da rendere nella pr sempre meno rilevante il meccanismo defiattivo specificamente ideato per arginare, sin dalla fase di cognizione, le brevi detenzioni e scongiurare l’effet desocializzazione da esse indotto. L’ambito della pena detentiva sostituibi infatti, è rimasto sovrapposto a quello della pena condizionalmente sospendibile relegando nella marginalità l’applicazione delle sanzioni sostitutive, anche contesto dei riti alternativi introdotti dal nuovo codice di rito.
Nel contesto di un più ampio disegno volto al miglioramento dell’efficienza del processo penale, e al raggiungimento degli obiettivi cui è stata condiziona l’erogazione dei finanziamenti del Piano europeo di investimenti, varato pe risanare le perdite causate dalla nota recente pandemia, il Parlamento ha quin delegato il Governo, con l’art. 1, commi 1 e 17, della legge 27 settembre 2021, 134, a rivitalizzare il sistema.
L’azione del legislatore delegato, tradottasi nelle disposizioni dettate dal 71 d.lgs. n. 150 del 2022, citato, si è snodata in una duplice fondament direzione.
Innanzitutto, si è realizzata una radicale rivisitazione delle tipol sanzionatorie, con estensione dell’ambito applicativo del regime di sostituibil Le nuove misure sono concepite, sin dal nomen iuris, come vere e proprie “pene”, per quanto non edittali. Le più gravose di esse (la semilibertà sostitutiva detenzione domiciliare sostitutiva) possono ora vicariare la reclusione o l’arr di durata non eccedente i quattro anni, per come risultanti all’esito commisurazione giudiziale.
Sotto altro aspetto, si è orientato il sistema verso finalità più accentuatam specialpreventive. L’applicabilità delle pene sostitutive è stata previst presupposto che esse scongiurino, attraverso opportune prescrizioni, il pericolo recidiva. La sede elettiva della prognosi è stata ricentrata sul giudiz
cognizione, che potrà essere allo scopo specificamente proseguito (con fissazion di apposita udienza di sentencing, a norma dell’art. 545-bis cod. proc. pen.) per le decisioni inerenti l’an e il quomodo della sostituzione, essendo anche venuta meno la divaricazione, precedentemente esistente, tra il momento della nominale irrogazione della pena sostitutiva ad opera del giudice procedente e la fase d concreta determinazione delle modalità di esecuzione ad opera del magistrato d sorveglianza. Il meccanismo è stato, infine, emancipato dalla prospettiva del sospensione condizionale, che, quale fattore potenzialmente disincentivante, no viene più ammessa in caso di sostituzione.
In tale cornice va inquadrata la prima questione sollevata dal ricorren sulle modalità di determinazione del limite quadriennale di pena sostituibile in c di reato continuato.
3.1. Il tema costituiva già oggetto di specifica regolamentazione normativa puntualmente incisa dal d.las. n. 150 del 2022 in coerenza con i suoi obiettivi sua filosofia.
Nel sistema originario, previsto dalla legge n. 689 del 1981, ai dell’applicazione delle sanzioni sostitutive in caso di reato continuato, o di con formale, valeva un duplice regime.
Nel caso in cui i reati in concorso formale o in continuazione fossero risult tutti compatibili, per titolo, con l’istituto (non rientrando alcuno di essi nel delle esclusioni oggettive previste dall’art. 60), l’art. 53, ultimo comma, della n. 689 disponeva che si tenesse conto dei limiti di pena massima «soltanto per pena infliggersi per il reato più grave». La sostituzione andava dunque rife all’intera pena risultante dal cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen. ed era amme alla sola condizione che la pena base del reato più grave rientrasse nei limi legge.
In caso diverso (uno o più dei reati, in concorso formale o in continuazion rientranti nel campo delle esclusioni oggettive previste dall’art. 60), il mede art. 53, ultimo comma, prevedeva che il giudice, se riteneva di doverla dispor «determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reat quali opera la sostituzione». Il che significava che la sostituzione potev questo caso, essere limitata alla porzione di pena, rientrante nei limiti di riferibile ai reati non ostativi.
3.2. L’art. 60 della legge n. 689 del 1981 è stato abrogato, come detto, da legge n. 134 del 2003. Con l’abrogazione è venuta meno la previsione dell ostatività riferite al titolo di reato. Dall’entrata in vigore delle legge n 2003, il secondo scenario sopra delineato non era dunque più verificabile.
La sostituzione, d’ora in avanti, avrebbe avuto sempre a parametro la pena cumulata e, per il rispetto dei limiti, occorreva verificare solo la pena base grave (Sez. 2, n. 4465 del 07/10/1999, COGNOME, Rv. 214661-01Sez. 6, n. 1429 del 19/04/1999, COGNOME, Rv. 213374-01).
L’aumento di pena, conseguente al cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen., in altri termini, era sterilizzato, dovendosi tenere conto solo della pena da inflig per il reato più grave; se questa non era superiore a due anni – limite massi per la sostituzione della pena detentiva, previsto prima della più recente rifo – la sostituzione stessa poteva comunque aver luogo, anche se la pena inflit fosse stata, al limite, di sei anni. Di fatto, i limiti astratti di pena, di cu comma dell’art. 53 delle legge 689 del 1981. erano triplicati in caso di concor formale o reato continuato.
3.3. In tale assetto ordinamentale interviene l’art. 71 d.lgs. n. 150 del 2 che, nel ridisegnare l’istituto in più punti, innalza sino a quattro anni il l pena detentiva compatibile con l’ammissione alle pene sostitutive.
Il comma 1, lett. a), dell’art. 71 riscrive, in particolare, l’art. 53 della 689, cit., il cui ultimo comma è venuto così a stabilire: «Ai fini della determinazi dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitut si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell’articolo 81 del codice penale».
Nel nuovo regime è espressamente stabilito e ribadito, dunque, che la sostituzione vada riferita alla pena cumulata, senza che sia possibile scind l’unità dei reati formalmente concorrenti, o del reato continuato; ma è anc testualmente sancito che il limite di pena, entro cui misurare la possibilità s della sostituzione, sia quello complessivo, e non più quello del solo reato più gra
La ragione del mutamento di opzione è ben illustrata nella Relazione ministeriale al digs. n. 150 del 2022. «La disciplina, risalente all’origi formulazione della legge 689, allorché il limite massimo di pena detentiva sostituibile era pari a sei mesi, è difficilmente compatibile», vi si legge a pag. «con un sistema, come quello delineato dalla legge delega, in cui il limite massim della pena detentiva sostituibile è pari a quattro anni. Considerando l’ipotesi i il giudice infligga la pena detentiva nella misura massima sostituibile (4 ann applicando poi l’aumento massimo per il concorso o per la continuazione, potrebbe essere sostituita una pena detentiva pari a dodici anni: si trattere all’evidenza, di una pena non di breve durata, incompatibile con la logica, le fina e la disciplina delle pene sostitutive».
Di qui la scelta di mutare registro, con l’adozione di una disciplina secondo quale, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali pos essere applicate pene sostitutive, si deve guardare al fenomeno del concors
formale o della continuazione nella sua unitarietà e si deve tener conto della pe così come aumentata ai sensi dell’art. 81 cod. pen.
Il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determina l’aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pe detentiva risulti irrogata in misura complessiva non superiore a quattro anni.
La prima censura svolta dal ricorrente si rivela pertanto infondata.
L’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 delinea il regime di transizione alla nuo disciplina e stabilisce l’immediata applicabilità delle sue disposizioni ai proces corso, nella parte al reo più favorevole.
Per i giudizi pendenti in Cassazione al 30 dicembre 2022, data di entrata i vigore della riforma, ove il ricorso sia poi dichiarato inammissibile, o respint specificamente previsto, in funzione recuperatoria, l’intervento del giudi dell’esecuzione. Tale intervento è ammesso, evidentemente, nella sola cornice di pena definita dal giudicato.
Nel caso di specie si è formato il giudicato sul reato continuato, e sulla p complessiva in relazione irrogata, eccedente i quattro anni, che rappresentano limite massimo di sostituibilità contemplato dal sistema.
Non è dubitabile, sotto il secondo profilo dal ricorrente sollevato, che passa così ad esaminare, che il limite di pena sostituibile vada riferito alla concretamente, e conclusivamente, irrogata dal giudice della cognizione (al netto dell’eventuale diminuente premiale del rito, applicata dopo l’aumento ex art. 8 cod. pen.: Sez. 3, n. 35973 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282478-01; Sez. 3, n. 45450 del 18/07/2014, NOME, Rv. 260866-01; Sez. 3, n. 2070 del 02/06/1999, NOME, Rv. 215068-01), e non già alla pena residua eventualmente da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle operazioni di calcolo di cui agli 657 e 663 cod. proc. pen.
La pena sostituibile è quella detentiva non eccedente i quattro anni, qual risultante, come già precisato, all’esito della commisurazione giudiziale. L’art della legge n. 689 del 1981, quale riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, esten al riguardo, l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., dei quali i dovrà tenere conto per stabilire la gravità oggettiva e soggettiva del fatto e, qu la meritevolezza e il bisogno di una pena detentiva, piuttosto che sostitutiva. tratta di criteri idonei a guidare, in funzione delle esigenze di prevenzione spec e nel rispetto del dato oggettivo e invalicabile del limite di pena inflitta, la discrezionale inerente il trattamento sanzionatorio del reato per cui si proce Solo se la pena detentiva inflitta non è superiore al limite massimo quadriennal
ha ingresso nel processo la valutazione giudiziale sulla sostituibilità della detentiva stessa con una delle pene di cui all’art. 20-bis cod. pen.
Lo spettro di valutazione è logicamente dipendente dalla prospettiva di giudizio propria della sede di cognizione, che, dopo l’accertamento del reato, strettamente funzionale alla più adeguata definizione, all’interno della corn legale di riferimento, della risposta sanzionatoria al reato medesimo pertinente.
Ogni altra considerazione, a tale definizione non funzionale, resta al di fuo dell’apprezzamento giudiziale, sicché il giudice procedente – così come non dovrà tener conto, se l’imputato è già censurato, dell’eventuale concorrenza di titol della pena complessiva all’esito risultante – neppure potrà anticipatamen considerare, a beneficio dell’interessato, l’eventuale presofferto, rappresentan il tetto dei quattro anni di pena irrogata il limite massimo di sostituibilit corrisponde la massima estensione, oggi legislativamente consentita, del concetto di pena detentiva “breve”.
La concorrenza dei titoli e l’eventuale presofferto assumono rilevanza, a sostituzione di pena avvenuta, solo in sede esecutiva, essendo la materi disciplinata, almeno parzialmente, dal nuovo testo dell’art. 70 legge n. 689 d 1981, la cui disamina esula dall’economia della presente decisione in quanto l relativa regolamentazione non è qui pertinente.
L’intervento del giudice dell’esecuzione, previsto dall’art. 95 d.lgs. n. 150 2022 in rapporto ai processi pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigo della riforma, riveste infatti tutt’altro scopo, come già anticipato. Esso ri l’interessato, dopo la definitività della sentenza, nella possibilità di beneficiar nuove pene sostitutive, alle medesime condizioni che si sarebbero avute se i giudizio si fosse trovato in uno dei gradi di merito. La latitudine deliberat consentita dal citato art. 95, è la medesima che, a regime, sarebbe spettata giudice di cognizione.
E nella specie, nel processo di cognizione, la sostituzione con le pene di cui all’art. 20-bis cod. pen. – avuto riguardo alla pena complessiva irrogata per il reato continuato – non sarebbe stata possibile.
Il ricorso è respinto alla stregua delle considerazioni che precedono.
Le spese del giudizio di legittimità restano a carico del ricorrente, a nor dell’art. 616 cod. proc. pen.
–
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 20/10/2023