Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25458 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25458 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso licrdinanza del 28/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 luglio 2023, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME per ottenere, in applicazione delle norme transitorie di cui all’art. 95 del decreto legislativo n. 150 del 2022, la sostituzione di una pena detentiva – che risultava inflitta a costei in forza della sentenza emessa dalla predetta Corte il 5 novembre 2021, divenuta irrevocabile il 23 marzo 2023 – con la pena pecuniaria sostitutiva o con il lavoro di pubblica utilità sostitutiva o con la detenzion domiciliare sostitutiva, tutte previste dalla legge n. 689 del 1981.
2. La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 56, 58 e 63 legge n. 689 del 1981 e contraddittorietà della motivazione, chiedendo l’annullamento della menzionata ordinanza della Corte di appello. Afferma che il giudice dell’esecuzione, nel ritenere che nemmeno la misura della detenzione domiciliare sostitutiva risulti idonea allo svolgimento della finalità rieducativa della condannata, in quanto mancherebbe la possibilità di controllo dei suoi movimenti al fine di contenimento della importante spinta delinquenziale che costei ha dimostrato di possedere, e nel ricollegare tale giudizio alla circostanza che la misura in argomento prevede la possibilità di permanenza nell’abitazione anche solo per dodici ore al giorno, e comunque la possibilità che l’interessata lasci il domicilio per almeno quattro ore al giorno, non ha tenuto conto che l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 prevede la possibilità di fronteggiare il pericolo di reiterazione nel reato anche tramite una «applicazione rafforzata delle pene sostitutive».
La Corte di appello, secondo il ricorso, non ha tenuto conto che la legge non prevede nessun automatismo rispetto alla possibilità di permanere al di fuori del domicilio per dodici ore al giorno né rispetto alla possibilità di lasciarlo per almeno quattro ore al giorno. Se il timore è principalmente legato al fatto che la misura non offrirebbe rassicurazioni in merito alla possibilità di costante controllo dei movimenti della condannata, il vizio in Clii incorre il giudice di appello è rappresentato dal ritenere la possibilità di permanere al di fuori del domicilio come un automatismo scevro da qualsiasi tipo di controllo e nel non riconoscere che in capo all’Autorità giudiziaria è previsto l’esercizio di autonomi poteri di sorveglianza concretizzati tramite specifiche prescrizioni, da imporre eventualmente alla
condannata. Il giudice dell’esecuzione non ha tenuto in considerazione, secondo il ricorso, che l’articolo 56, comma quattro, della legge 689 del 1981 prevede la possibilità, per il giudice, di prescrivere le procedure di controllo anche tramite mezzi elettronici.
Nel ricorso si afferma, inoltre, che è mancato il coinvolgimento, previsto dall’art. 56, comma 3, della legge 689 del 1981, dell’Uepe, nell’elaborazione di un programma di trattamento idoneo. L’ordinanza sarebbe affetta da violazione di legge e da vizi di motivazione con riguardo all’affermazione in base alla quale la documentazione proAVV_NOTAIOa in relazione al tirocinio formativo svolto e l’autonoma attività lavorativa intrapresa siano stati effettuati per un periodo limitato di tempo. L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 prevede che le pene sostitutive non possano essere concesse quando vi sia il timore che il condannato non rispetti le prescrizioni, ma il timore deve essere basato su fondati motivi oggetto di esplicita enunciazione da parte del giudice. Seppure l’ordinanza dia atto di un rischio in capo alla condannata di non riuscire a sottrarsi ad una possibile ripresa di conAVV_NOTAIOe delinquenziali di cui ha dato prova in passato, allo stesso modo afferma esplicitamente come tale spinta delinquenziale si è interrotta nel tempo e come tali conAVV_NOTAIOe delinquenziali siano avvenute nel passato. La Corte di appello ha dimostrato di aver preso in considerazione il dato temporale relativo alla commissione di reati da parte della condannata, ma non ha assolto all’onere motivazionale in relazione ai fondati motivi per cui, a distanza di dieci anni dai fatt e con un percorso riRAGIONE_SOCIALEzzante avviato ed interrotto unicamente dalla recente carcerazione, la condannata non possa essere in grado, nel presente, di rispettare le prescrizioni limitative connesse al regime di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con il quale la difesa deduce vizi in relazione al rigetto della su domanda di concessione della detenzione domiciliare sostituiva, non è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di sanzioni sostitutive, l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 – 01).
1.2. Nel caso concreto ora in esame, l’ordinanza della Corte di appello è immune dai vizi lamentati e le doglianze difensive non colgono nel segno.
Il provvedimento risulta rispettoso delle norme che regolano la materia ed è sorretto da motivazione logicamente ineccepibile, perché esprime, per rigettare la
richiesta di concessione della detenzione domiciliare sostitutiva sulla quale è incentrato il ricorso, un giudizio di inidoneità legata alla carenza della possibilità d un costante controllo dei movimenti della condannata, al fine del contenimento della sua importante spinta delinquenziale. La Corte di appello ha evidenziato il concreto rischio che la condannata non riesca a sottrarsi a tale spinta nei periodi in cui rimarrebbe sottratta, nel caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare sostituiva, a qualsiasi sorveglianza. Emerge dalla motivazione, sia pure in modo implicito, un giudizio negativo circa la possibilità di escludere tale rischio mediante la prescrizione dell’utilizzo di strumenti di controllo.
Inoltre, la Corte di appello ha spiegato congruamente le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la documentazione proAVV_NOTAIOa dalla difesa, relativa al percorso di tirocinio svolto dalla condannata tramite i Servizi RAGIONE_SOCIALE Bologna, al lavoro avviato in autonomia dalla stessa e alle condizioni di salute della nipote, non consentono di formulare un giudizio positivo in ordine alla capacità della condannata di rispettare le prescrizioni inerenti al regime di detenzione domiciliare.
In realtà, il giudice dell’esecuzione ha posto in luce una serie di considerazioni che, complessivamente, sono congrue e idonee a giustificare il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva, poiché sono basate su elementi pianamente illustrati.
L’ordinanza reca motivazione ampia e munita di adeguata logicità, valutando i dati disponibili nell’esercizio della discrezionaiità consentita al giudice del merit e pervenendo, in esito a un discorso specifico e dettagliato, alla negazione della sussistenza delle condizioni volute dalla legge per l’applicazione delle pene sostitutive invocate dalla condannata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P. Q.
Rigetta il ricorso e condanna processua li. Così deciso in Roma, 18 gennaio l ricorrente ai pagamento 2024. delle spese