Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10867 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
NOME
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione de Tribunale di quella stessa città, che, pronunciando con rito abbreviato, aveva dichiarato NOME COGNOME – quale liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallit sentenza del 22 settembre 2015 – colpevole di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto o comunque distrutto le scritture contabili.
Il ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO COGNOME articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in or alla affermazione di responsabilità dell’imputato, e violazione art. 216 co. 1 n. 2 L.F., pe la Corte territoriale pretermesso le doglianze difensive incentrate sul ruolo di mero prestan dell’imputato, e giustificato, con motivazione carente, il dolo specifico del reato. Si arg che il verbale di assemblea straordinaria del 30 maggio 2015, tenutasi dinanzi al nota attestante il passaggio di consegne dal precedente liquidatore e socio unico all’imputato, corrisponda all’effettiva consegna della documentazione contabile mai avvenuta. Quanto all’elemento soggettivo, si contesta che la mera irreperibilità dell’imputato – che il curat era riuscito a contattare – sia sufficiente a sorreggere il dolo specifico necessario per r integrata la fattispecie contestata.
2.2. Con il secondo motivo, è dedotta violazione di legge, e correlati vizi della motivazio punto di mancata derubricazione del reato contestato in bancarotta semplice documentale, in mancanza della prova del dolo. Invoca l’orientamento giurisprudenziale che considera l irreperibilità dell’amministratore come un mero indice non sufficiente ai fini della ravvi dell’intento fraudolento.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizi della motivazione sulla mancata concessione delle attenua generiche. Sostiene il ricorrente che siano state travisate le sue spontanee dichiarazioni in m alle ragioni – correlate al disagio sociale – che l’hanno indotto a accettare la carica formale assunta, elemento del tutto ignorato dai giudici di merito che neppure hanno considerat il breve lasso temporale in cui il COGNOME ha assunto la carica, senza compiere alcun att distrazione dei beni societari o attività di mala gestio.
2.4. Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 53, 59 L. 689/1981, come modificati dalla riforma ‘Cartabia’. Ci si duole che la Corte di appello a confermato la decisione di primo grado senza avvisare – come avrebbe dovuto – l’imputato della possibilità di richiedere l’applicazione di una pena sostitutiva.
La difesa dell’imputato ha presentato memoria con la quale insiste per l’accoglimento d ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.11 primo motivo risulta declinato inammissibilmente attraverso la reiterazione di censure co le quali la difesa insiste nel ritenere pretermesse le doglianze difensive e carente la prov dolo specifico del reato, poiché l’imputato era stato un mero prestanome, senza confrontarsi co la replica che la Corte di appello ha già fornito, con esaustiva e logica motivazione.
1.2. A fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice il ricorso non offre la c rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenz esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il c argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez n. 54281 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 272492).
Conseguentemente, è del tutto destituita di fondamento la deduzione veicolata con il second motivo di ricorso, con cui è denunciata violazione di legge in punto di mancata derubricazio del reato in bancarotta semplice documentale, avendo la Corte territoriale chiarito che condotta accertata presenta gli elementi costitutivi del reato contestato.
2.1. La distinzione, valorizzata dalla difesa, tra irreperibilità e mancata consegna documentazione al curatore, oltre che generica perché non spiega le ragioni del mancato rintraccio dell’imputato, risulta irrilevante al fine di escludere il dolo richiesto dalla alla luce della più complessa argomentazione che sta alla base della ricostruzione dell’elemen
soggettivo, giacchè il comportamento dell’imputato si è tradotto nella totale indisponibil rendere conoscibile, attraverso la consegna delle scritture, la situazione patrimoniale d società.
Ampia e argomentata la motivazione con la quale la Corte di appello ha giustificato trattamento sanzionatorio e confermato il diniego delle circostanze attenuanti generich confrontandosi, in ossequio ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con le modalità della c e la sua gravità, con la personalità dell’imputato e i suoi precedenti, specifici e recenti, t ritenere ragionevolmente l’imputato non meritevole di attenuazione della pena, peraltro g commisurata al minimo edittale. La valutazione è allineata con l’orientamento, consolidat secondo cui il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenua generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppur quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indi nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o m riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità d colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 2795499.
Non ha pregio neppure il quarto motivo, che denuncia violazione degli artt. 545-bis cod. pro pen. e 53, 58 e 59 L. 689/1981, come modificati dalla riforma Cartabia.
4.1. L’intervento attuativo (con l’art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2022) del criterio di dele all’art. 1, co. 17, lett. c) I. n. 134/2021, di riforma della disciplina del potere discre giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta della pena sostitutiva da appli trova il suo corrispondente processuale nell’art. 545-bis cod. proc. pen., norma di nuovo con che introduce, tra gli atti successivi alla deliberazione del giudizio di merito, e, precis dopo la lettura del dispositivo (art. 545 cod. proc. pen.), una nuova fase: è previsto, infat quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinat la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il Giudice, se ricorr condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 5 legge 24 novembre 1981 n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Come chiarisce la relazione illustrativa, solo partire dalla lettura del dispositivo, “sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare u prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive” , di cui all’art. 53 della legge n. 689/1981 (e nei limiti edittali ivi stabiliti). In quel momento, infatti, sono cr tutti i fattori della decisione: è nota la misura della pena principale inflitta (la cui entit l’applicabilità o meno delle pene sostitutive); è noto se la pena principale sia stata o sospesa (posto che le pene sostitutive si applicano solo in caso di mancata sospensione
condizionale della pena); è nota la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza ed è noto se caso di reati previsti dalla c.d. prima fascia dell’art. 4-bis, della legge 354 del 1975 – siano state o meno riconosciute determinate attenuanti (in presenza delle quali possono essere disposte pene sostitutive di pene detentive brevi
Ancora, la relazione illustrativa precisa che nel “caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre la sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare e alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del disp gravato dell’onere di dare avviso alle parti” e a “questo punto, l’imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può acconsentire alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria”, fermo restando che l’assenso all’applicazione di pene sostitutive diverse da quella pecuniaria deve consistere in un “atto personalissimo dell’imputato, da manifestare in modo esplicito (non essendo sufficiente un consenso o una “non opposizione” desunta dalla mera inerzia dell’imputato o del suo difensore), in ragione de rilevanza delle conseguenze che gravano sul condannato”.
4.2. Con riguardo al tema posto dal ricorso, si osserva che la modifica della discip dell’applicazione delle sanzioni sostitutive introdotta con l’art. 545-bis cod. proc. pen. ha sui rapporti esistenti tra la fase di cognizione e quella esecutiva, anticipando alla fase “di la scelta relativa alle modalità di esecuzione della pena. Il ruolo del giudice della cognizio è più circoscritto alla quantificazione della pena, bensì esteso alle modalità con cui quest’u dovrà essere eseguita. Si apre, cioè, dopo la lettura del dispositivo, e allorchè il giudice positivamente apprezzato la possibilità della sostituzione, ovvero, l’imputato ne abbia f richiesta, una fase interlocutoria, durante la quale il Giudice procederà alla verific possibilità concreta di sostituire la pena, consentendo altresì alla parte stessa e all’U.E.P intervenire e definire i contorni e i contenuti della pena sostitutiva da sottoporre al giudi 545, co. 1, terzo periodo, cod. proc. pen.).
4.3. Ora, come si è poc’anzi evidenziato, la stessa relazione illustrativa alla legge, laddove in luce la circostanza che, solo dopo la lettura del dispositivo, “il giudice ….(è)…in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive”, dà conto di come il legislatore abbia contemplato – nel delineare la architettura della procedura final all’applicazione della misura sostitutiva – una valutazione discrezionale del Giudice cir ricorrenza delle condizioni per la ammissibilità del condannato al beneficio.
Del resto, il testo normativo è chiaro: “il Giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell’imputato”.
4.4. Il presupposto che fa emergere l’onere del Giudice di dare l’avviso all’imputato preliminare, sommaria, positiva, delibazione, da svolgersi, evidentemente, secondo il crite discrezionale di cui all’art. 133 cod. pen., sulla sussistenza delle condizioni oggettive e sog di concedibilità del beneficio, oltre alle ulteriori condizioni correlate al limite quadriennal e al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Dunque, una volta che,
con la lettura del dispositivo, risulti chiaro, al Giudice e alle parti, che la pena inflitta nel predetto limite legale e che non è stata riconosciuta la sospensione condizionale della pe il Giudice opera una valutazione discrezionale sulla sostituibilità della pena detentiva, e riv l’avviso all’imputato, acquisendone il consenso, solo laddove abbia valutato in astratto sussist i presupposti per la sostituzione. Se, invece, egli si risolve negativamente, sulla base di a sua conoscenza, non sarà tenuto a dare alcun avviso, avendo evidentemente valutato insussistenti i presupposti per la sostituzione della pena (come, ad esempio, nel caso conclamata pericolosità del condannato).
Questa Corte si è già pronunciata, in tal senso, affermando che “in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazio una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’om formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545- bis, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazio dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva” (Sez. 2 n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412).
5.1. Il Collegio condivide tale approdo, in tal senso orientando, come si è osservato, la rela preliminare alla legge e il chiaro testo normativo – fonti dalle quali emerge come il Legis abbia affidato al Giudice la delibazione, anche sommaria, circa la sussistenza astratta presupposti che consentano all’imputato l’accesso alle sanzioni sostitutive, ponendo a suo cari l’onere di darne avviso alle persone presenti alla lettura del dispositivo, raccogl eventualmente, il consenso dell’imputato o del suo procuratore speciale, oppure rinviando a un nuova udienza ad hoc, solo laddove egli ritenga praticabile la via della concreta ed effet sostituzione della pena.Conforta tale ricostruzione ermeneutica anche la constatazione dell assenza di una sanzione processuale per il caso in cui il Giudice ometta di rivolgere l’inv parola, dopo la lettura del dispositivo di condanna.
5.2. Deve, in sintesi, ribadirsi che non sussiste un obbligo generalizzato del Giudice: questi ritenga concedibile il beneficio, acquisisce il consenso dell’imputato e, se ne sussisto condizioni, decide immediatamente, oppure apre la fase interlocutoria, fissando una udienz dedicata; ove escluda la concedibilità del beneficio, e non vi sia alcuna istanza della difesa è tenuto ad alcun avviso.
5.3. Con la conseguenza che, nel caso di silenzio del giudice, che manchi cioè di rivolgere l’in all’imputato, non può ravvisarsi alcuna nullità, poiché deve ritenersi che egli abbia implicita escluso la possibilità di sostituire la pena detentiva con sanzioni sostitutive; in tal ipote all’imputato, personalmente, se presente, o al difensore, sollecitare la valutazione possibilità del ricorso a misure sostitutive.
5.4. In tale quadro, non ravvisandosi la codificazione di un obbligo del Giudice di dare av all’imputato e avviare la procedura per l’applicazione delle sanzioni sostitutive, se non a s di una positiva delibazione di ammissibilità, deve ritenersi che il suo silenzio, dopo la let dispositivo, equivalendo a una implicita delibazione negativa sul punto, non dia luogo ad alc
nullità, e neppure può l’imputato – che, a sua volta, non abbia sollecitato il giudice – dol mancato avviso.
5.5. E’ possibile, invece, come è stato già affermato nel medesimo arresto già citato – attrav il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite ‘Salerno’, con riguardo alla possibi Giudice di appello di riconoscere, d’ufficio, la sospensione condizionale della pena – ravvis una nullità della sentenza che abbia omesso l’avviso di legge solo in presenza di una espressa sollecitazione difensiva ( Sez. U n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019 ) Rv. 275376).
5. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 02 febbraio 2024 Il Consigliere estensore