Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12470 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12470 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE nato a ALZANO LOMBARDO il 07/10/1986
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME – condannato per il reato di cui all’art. 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2027 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di censura, vizi della motivazione e violazione dell’art. 545-bis, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in ordine al mancato avviso da parte del giudice della possibilità di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge n. 689 del 1981.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto tale unica doglianza non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza il fatto che, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva (ex plurimis, Sez. 2, n. 43848 del 31/10/2023, Rv. 285412);
che la Corte offre, in ogni caso, un’ampia motivazione in ordine all’inidoneità delle pene sostitutive alla rieducazione dell’appellante (pag. 5 del provvedimento), tenuto conto che egli ha subito molteplici condanne e ciononostante ha nuovamente commesso reati;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.