Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14432 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME nato ad Arquata Scrivia il 20/09/1962, COGNOME NOMECOGNOME nato a Novi Ligure il 07/04/1971, avverso la sentenza in data 25/01/2024 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; letta per gli imputati la memoria dell’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 17 giugno 2021 del Tribunale di Alessandria, per quanto qui d’interesse, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a NOME e NOME COGNOME e ha rideterminato la pena nei loro confronti di in mesi 4 di reclusione ciascuno per le violazioni dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Gli imputati presentano un unico ricorso affidato a due motivi, il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 545-bis cod. proc. pen. e 58 e seg. Legge n. 689 del 1981, in particolare per la mancata applicazione di una pena sostitutiva, il secondo, per la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità.
Nella memoria i ricorrenti ribadiscono le difese già svolte ed eccepiscono la prescrizione per i fatti commessi al 12 giugno 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il secondo motivo di ricorso, da trattarsi per primo, attenendo alla responsabilità, è manifestamente infondato. Infatti, è ripetitivo del primo motivo di appello già vagliato e disatteso con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata tenuta della contabilità era sanzionata solo amministrativamente e che non era stata raggiunta la prova della condotta di occultamento o di distruzione delle scritture e della documentazione contabile come non era stata raggiunta la prova della produzione di un reddito da parte dei soggetti emittenti le fatture. Al contrario, l’istruttoria ha consentito di accert che i RAGIONE_SOCIALE, come titolari di ditte individuali, avevano fatturato a NOME COGNOME, quale aveva registrato nella sua contabilità tali fatture, ma erano stati evasori totali negli stessi anni. Il Tribunale ha assolto gli imputati dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma li ha condannati per il reato di occultamento e di distruzione di documentazione contabile. La Corte territoriale ha motivatamente confermato tale condanna osservando che i Migliuri avevano effettivamente operato, ma avevano occultato o distrutto le scritture contabili, tant’era vero che il Greco riportava le fatture nella sua contabilità. Il ragionamento della Corte di appello è coerente con le risultanze processuali e non si ravvisa alcuna contraddittorietà. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il primo motivo riguarda la possibilità di applicare la pena sostitutiva.
Per NOME COGNOME la Corte di appello ha motivato il diniego osservando che egli aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena, ostativa ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen. alla sostituzione della pena principale con le pene sostitutive ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen., circostanza non confutata dal ricorrente che non ha svolto alcun ragionamento a sostegno dell’erroneità di tale conclusione, essendo in tal modo il motivo del tutto generico.
Con riguardo a NOME COGNOME la motivazione della sentenza a base del diniego di sostituzione della pena è stata nel senso che la richiesta sarebbe dovuta provenire dall’imputato, versandosi in fase transitoria, anziché dal solo difensore,
essendo inoltre mancata la allegazione delle necessarie condizioni reddituali, patrimoniali, personali e familiari.
Va tuttavia osservato, quanto al primo profilo, che alla luce della “versione” dell’art. 545-bis cod. proc. pen. vigente al momento della adozione della sentenza di primo grado e della proposizione dell’appello, la sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso dell’imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per le pene latu sensu incidenti sulla persona dell’imputato. Solo successivamente all’inoltro dell’atto di appello, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d.lgs. 19/03/2024, n. 31 e introducendo con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell’art. 598-bis cod. proc. pen. la disciplina specifica per l’applicazione delle pene sostitutive in grado di appello, ha previsto la necessità di acquisire il consenso dell’imputato anche tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive.
Quanto al secondo profilo, va ribadito che non è inammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico dell’imputato né esso può scaturire da intese stipulate con i Consigli dell’ordine degli avvocati, che non hanno titolo a introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito.
Va aggiunto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 545-bis cod. proc. pen., è previsto che il giudice, al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, può acquisire dall’Ufficio esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche, patrimoniali dell’imputato, nonché il programma di esecuzione delle pene sostitutive e altre informazioni su eventuali dipendenze dell’imputato. E’ prevista dal comma 1 un’autonoma fase di giudizio, successiva a la lettura del dispositivo, mirata alla valutazione sanzionatoria, con ampi poteri ufficiosi del giudice (tra le più recenti, Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024, COGNOME, Rv. 287022 – 01), che nel caso in esame non sono stati esercitati.
Si osserva che non è maturata alcuna prescrizione al momento della decisione perché vi sono 502 giorni di sospensione.
S’impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto per NOME COGNOME mentre per il resto il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in d
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della caus
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, i
equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all richiesta di sostituzione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad
Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ric di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condann
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 19 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr idente