Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14432 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato ad Arquata Scrivia il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Novi Ligure il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 25/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; letta per gli imputati la memoria RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza in data 17 giugno 2021 del Tribunale di Alessandria, per quanto qui d’interesse, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche a NOME e NOME COGNOME e ha rideterminato la pena nei loro confronti di in mesi 4 di reclusione ciascuno per le violazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Gli imputati presentano un unico ricorso affidato a due motivi, il primo, per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli art. 545-bis cod. proc. pen. e 58 e seg. Legge n. 689 del 1981, in particolare per la mancata applicazione di una pena sostitutiva, il secondo, per la violazione di legge e il vizio di motivazione in RAGIONE_SOCIALE all’accertamento di responsabilità.
Nella memoria i ricorrenti ribadiscono le difese già svolte ed eccepiscono la prescrizione per i fatti commessi al 12 giugno 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il secondo motivo di ricorso, da trattarsi per primo, attenendo alla responsabilità, è manifestamente infondato. Infatti, è ripetitivo del primo motivo di appello già vagliato e disatteso con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancata tenuta RAGIONE_SOCIALEa contabilità era sanzionata solo amministrativamente e che non era stata raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa condotta di occultamento o di distruzione RAGIONE_SOCIALEe scritture e RAGIONE_SOCIALEa documentazione contabile come non era stata raggiunta la prova RAGIONE_SOCIALEa produzione di un reddito da parte dei soggetti emittenti le fatture. Al contrario, l’istruttoria ha consentito di accert che i COGNOME, come titolari di ditte individuali, avevano fatturato a NOME COGNOMECOGNOME quale aveva registrato nella sua contabilità tali fatture, ma erano stati evasori totali negli stessi anni. Il Tribunale ha assolto gli imputati dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma li ha condannati per il reato di occultamento e di distruzione di documentazione contabile. La Corte territoriale ha motivatamente confermato tale condanna osservando che i COGNOME avevano effettivamente operato, ma avevano occultato o distrutto le scritture contabili, tant’era vero che il COGNOME riportava le fatture nella sua contabilità. Il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello è coerente con le risultanze processuali e non si ravvisa alcuna contraddittorietà. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il primo motivo riguarda la possibilità di applicare la pena sostitutiva.
Per NOME COGNOME, la Corte di appello ha motivato il diniego osservando che egli aveva beneficiato RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena, ostativa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 545-bis cod. proc. pen. alla sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena principale con le pene sostitutive ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20-bis cod. pen., circostanza non confutata dal ricorrente che non ha svolto alcun ragionamento a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘erroneità di tale conclusione, essendo in tal modo il motivo del tutto generico.
Con riguardo a NOME COGNOME, la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza a base del diniego di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena è stata nel senso che la richiesta sarebbe dovuta provenire dall’imputato, versandosi in fase transitoria, anziché dal solo difensore,
essendo inoltre mancata la allegazione RAGIONE_SOCIALEe necessarie condizioni reddituali, patrimoniali, personali e familiari.
Va tuttavia osservato, quanto al primo profilo, che alla luce RAGIONE_SOCIALEa “versione” RAGIONE_SOCIALE‘art. 545-bis cod. proc. pen. vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa adozione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘appello, la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva breve con la pena pecuniaria non richiedeva il consenso RAGIONE_SOCIALE‘imputato o del difensore munito di procura speciale, richiesto invece per le pene latu sensu incidenti sulla persona RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Solo successivamente all’inoltro RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, il legislatore è nuovamente intervenuto con il d.lgs. 19/03/2024, n. 31 e introducendo con i commi 1-bis e 1-quater inseriti nell’art. 598-bis cod. proc. pen. la disciplina specifica per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive in grado di appello, ha previsto la necessità di acquisire il consenso RAGIONE_SOCIALE‘imputato anche tramite il difensore munito a tal fine di procura speciale, senza (più) distinguere tra le diverse pene sostitutive.
Quanto al secondo profilo, va ribadito che non è inammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato né esso può scaturire da intese stipulate con i RAGIONE_SOCIALE, che non hanno titolo a introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito.
Va aggiunto che, ai sensi del comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 545-bis cod. proc. pen., è previsto che il giudice, al fine di decidere sulla sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva e sulla scelta RAGIONE_SOCIALEa pena sostitutiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE obblighi e RAGIONE_SOCIALEe prescrizioni relative, può acquisire dall’Ufficio esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche, patrimoniali RAGIONE_SOCIALE‘imputato, nonché il programma di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe pene sostitutive e altre informazioni su eventuali dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘imputato. E’ prevista dal comma 1 un’autonoma fase di giudizio, successiva a la lettura del dispositivo, mirata alla valutazione sanzionatoria, con ampi poteri ufficiosi del giudice (tra le più recenti, Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024, Locatelli, Rv. 287022 – 01), che nel caso in esame non sono stati esercitati.
Si osserva che non è maturata alcuna prescrizione al momento RAGIONE_SOCIALEa decisione perché vi sono 502 giorni di sospensione.
S’impone pertanto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente a tale punto per NOME COGNOME, mentre per il resto il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in d
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ric sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa caus
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata ragione RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità del ricorso, i
equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all richiesta di sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad
Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ric di COGNOME NOME. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condann
al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore de
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso, il 19 novembre 2024
Il RAGIONE_SOCIALEere estensore
Il Pr idente