Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Modena il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 14/4/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Modena in data 13/7/2021, dichiarava l’estinzione per remissione di querela del reato di furto aggravato ascritto al capo A) e rideterminava la pena per il delitto di cui all’art. 493bis cod.pen. contestato sub B), ferma la già ritenuta continuazione con i fatti irrevocabilmente giudicati con
sentenza del Tribunale di Modena del 10/10/2016, nella misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 580,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la nullità ex art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. della sentenza impugnata per omessa notifica all’imputato e al difensore del rinvio d’ufficio dell’udienza fissata per la trattazione dell’appello e omessa motivazione sul punto.
Il difensore, premesso che con decreto di citazione regolarmente notificato la trattazione del processo d’appello veniva fissata per l’udienza del 24/1/23 con modalità cartolari e che per detta data egli provvedeva al deposito di conclusioni scritte, lamenta di aver appreso solo informalmente in esito ad un controllo che l’udienza era stata rinviata d’ufficio al 14 aprile seguente senza che il relativo provvedimento fosse comunicato alle parti, con conseguente violazione del diritto di difesa. La sentenza impugnata, inoltre, non ha fatto cenno alcuno al disposto rinvio officioso in sede di motivazione;
2.2 l’omessa assunzione di prova decisiva e la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte d’Appello disatteso la richiesta di rinnovazione istruttoria, intesa all’acquisizione di alcune fotografie ritraenti il volto dell’imput e di certificazione medica, ritenendo la stessa tardiva e le prove documentali richieste non assolutamente necessarie ai fini della decisione. La difesa contesta la congruenza della motivazione posta dai giudici d’appello a base del giudizio di superfluità in quanto pretermette le censure svolte in sede di gravame circa l’attendibilità del riconoscimento operato dal teste COGNOME, anche alla luce dei materiali fotografici versati in atti ed asseritamente utilizzati allo scopo e de mancato riferimento all’angioma che costituisce tratto distintivo del volto dell’imputato;
2.3 la violazione dell’art. 192, comma 2, cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per omissione e manifesta illogicità. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito risposta alle censure difensive formulate nel secondo motivo d’appello concernenti le discrasie relative al tempo di commissione del reato e il mancato reperimento delle videoregistrazioni da cui sono estrapolate le immagini acquisite al fascicolo processuale, valorizzando ai fini del giudizio di responsabilità il solo indizio costituito dal riconoscimento del COGNOME, corroborato dall’atteggiamento non partecipativo dell’imputato, senza alcuna considerazione delle doglianze difensive che avevano evidenziato l’equivocità ed incompletezza di varie risultanze istruttorie;
2.4 la violazione dell’art. 545bis cod.proc.pen. e il vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare. Il difensore evidenzia di aver presentato, dopo il rinvio
d’ufficio disposto all’udienza del 23/1/2023, un motivo aggiunto con cui chiedeva l’applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare nel luogo di residenza ovvero la sospensione del procedimento per la verfica presso l’UEPE, istanza disattesa dalla Corte di merito, con motivazione illogica, in quanto priva di documentazione attestante l’esistenza e l’idoneità dell’alloggio, la percezione e consistenza del reddito del prevenuto, le esigenza di cure e lavoro senza procedere, invece a sospendere il procedimento per acquisire dette informazioni dall’ente preposto, come espressamente richiesto dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’eccezione processuale sollevata con il primo motivo è infondata. Invero, sebbene la Corte di merito abbia omesso di comunicare all’imputato e al difensore il rinvio disposto d’ufficio all’udienza del 24/1/23, la nullità a regime intermedio che ne è conseguita deve ritenersi sanata a norma dell’art. 183 lett. b) cod.proc.pen. in quanto il difensore, avuta comunque conoscenza del rinvio officioso, ha esercitato le facoltà difensive connesse al nuovo termine, presentando un motivo nuovo, così accettando gli effetti dell’atto senza, peraltro, formulare alcuna eccezione in ordine all’adempimento omesso (Sez. 3, n. 6330 del 23/01/2023, Rv. 284085-01; Sez. 5, n. 43757 del 21/09/2010, Rv. 248777-01).
2. Il secondo motivo che lamenta la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva con ampia e corretta motivazione, evidenziando che le prove documentali richieste -intese a provare l’esistenza di un angioma sul viso del prevenuto- non costituiscono prova nuova, trattandosi al conl:rario, secondo la prospettazione difensiva, di una malformazione congenita, mai prima evidenziata e non esclusa dal teste di P.g. COGNOME, cui non è stata rivolta alcuna domanda al riguardo in sede di esame dibattimentale. I giudici d’appello hanno, inoltre, chiarito di non ritenere indispensabile l’acquisizione delle prove richieste ai fini della decisione, esprimendo una valutazione logicamente giustificata e insuscettibile di censura in questa sede. In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che il teste di COGNOMENOMECOGNOMENOME aveva proceduto all’arresto e al fotosegnalamento dell’imputato in relazione a diverso illecito commesso lo stesso giorno dell’indebito utilizzo della carta di credito di provenienza furtiva, e -all’atto della visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza relativo al bancomat- aveva riconosciuto l’imputato. Inoltre il teste aveva, altresì, proceduto alla comparazione tra le immagini videoregistrate e la fotografia dell’imputato, traendone ulteriore conferma circa la corrispondenza somatica e di abbigliamento tra l’arrestato e il soggetto che aveva tentato l’abusivo prelievo con la carta di provenienza furtiva.
A fronte dell’argomentato giudizio di attendibilità del teste COGNOME e del circostanziato riconoscimento dell’imputato dallo stesso operato, che costituisce
piena prova e non mero indizio come assume la difesa, appaiono, altresì, destituite di giuridico fondamento le censure in punto di valutazione della prova svolte nel terzo motivo, non avendo il ricorrente chiarito quali decisive circostanze suscettibili di sovvertire il giudizio di colpevolezza siano state pretermesse dalla sentenza impugnata, costituendo mere congetture, su aspetti non dirimenti, quelle relative alla supposta inesistenza delle videoregistrazioni richiamate dal teste d’accusa o alle modalità di estrapolazione dei fotogrammi versati in atti .
Le doglianze di cui al quarto motivo, relative al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva, sono fondate in quanto la Corte di merito ha rassegnato sul punto una motivazione illogica e non conferente, richiamando la mancata allegazione di elementi che il collegio avrebbe potuto e dovuto acquisire officiosamente una volta effettuata una prognosi di adeguatezza della misura sostitutiva.
Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’instaurazione del subprocedimento ex art. 545bis codice di rito presuppone che il giudice abbia valutato la sussistenza di presupposti per accedere alla sostituzione (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285710-01; Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Rv. 285381-01; Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412-01) e solo in caso positivo, come prescritto dal comma secondo della disposizione in esame, al fine della decisione sul merito della richiesta con particolare riguardo alla scelta della pena sostitutiva e della determinazione di obblighi e prescrizioni connesse, “può acquisire dall’ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell’imputato” (Sez. 6 , n. 43263 del 13/09/2023, Rv. 285358 – 01).
Il sistema delineato dal legislatore non pone a carico dell’imputato alcun onere di documentare le predette circostanze al fine dell’ammissibilità della richiesta di sostituzione, facendo carico al giudicante, che abbia previamente e positivamente delibato la possibilità di sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive, di acquisire le informazioni che risultassero necessarie, facoltizzando le parti a “depositare documentazione all’ufficio di esecuzione penale esterna” e memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata per la decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego di applicazione delle sanzioni sostitutive mentre alla luce della complessiva infondatezza le residue censure devono essere rigettate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al rigetto di applicazione della sanzione sostitutiva, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
Il consigliere estensore
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Il Presiden