Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9468 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9468 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME COGNOME nato a Modena il 19 Aprile GENNARI NOME nato a Modena il 16 Febbraio 1995 COGNOME nato a Viadana il 30 giugno 1991
avverso la sentenza del 25 Marzo 2024 della CORTE di APPELLO 1i Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza resa il 17 settembre 2020 dal Tribunale di Modena che ha dichiarato NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di ricettazione di un’autovettura di provenienza illecita, condannandoli alla pena di 9 mesi di reclusione e 600 C di multa ciascuno, quale aumento in continuazione sui fatti già giudicati con la sentenza del Tribunale di Modena n.1681 del 2016.
Avverso detta sentenza propone ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dall’avv. COGNOME deducendo:
2.1 violazione di legge penale e in particolare dell’art. 545 bis cod.proc.pen. e degli articoli, 53,56,58,59, e 95 della legge 689/81 e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. La Corte ha respinto detta richiesta ritenendo insufficiente la documentazione prodotta in quanto, pur a fronte di un programma stilato in altro procedimento dall’Uepe, che aveva verificato l’idoneità del domicilio in questione, non sarebbe stato accertato “la tipologia abitativa di che trattasi e se questo sia di proprietà dell’imputato, oppure sia ricevuto a titolo di locazione, comodato o altro, con l’effetto che non è consentita una valutazione di compatibilità dell’abitazione con la detenzione domiciliare richiesta”.
Alla luce della norma in vigore al momento dell’udienza di secondo grado, il giudice avrebbe dovuto fornire motivazioni diverse per respingere l’istanza di sanzione sostitutiva o, in caso di incompletezza documentale, avrebbe dovuto sospendere il procedimento e delegare l’Ufficio Esecuzione Penale esterna alla verifica aggiornata dell’idoneità del domicilio, fissando un’apposita udienza non oltre 60 giorni e dandone contestuale avviso alle parti e all’UEPE competente.
La motivazione con cui è stata respinta l’istanza di conversione della condanna nella sanzione sostitutiva richiesta è manifestamente illogica, poiché nessuno dei motivi addotti dalla Corte di merito spiega le ragioni per cui la sanzione non sia applicabile, considerato che è onere del giudicante fare le opportune verifiche.
3.30SE GENNARI deduce:
3.1 Violazione dell’art. 648 cod.pen. per l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato e vizio di motivazione sul punto, in quanto l’autovettura oggetto di furto era guidata dal coimputato COGNOME che aveva il possesso delle chiavi di accensione; all’interno dell’auto veniva rinvenuta la carta di circolazione e la patente del legittimo proprietario, e il veicolo non presentava segni di effrazione; COGNOME non era convivente con l’amico che lo trasportava, sicché non vi erano elementi per desumere che fosse a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo su cui era stato semplicemente trasportato. Con evidente petizione di principio, i giudici desumono il dolo della ricettazione dalla commissione del reato di furto ad opera dei tre correi: siccome i tre imputati hanno commesso un furto in concorso, risulta evidente che l’autovettura utilizzata dovesse essere rubata e che tutti ne fossero a conoscenza.
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva avanzata con i motivi aggiunti e proposta dal difensore munito di procura speciale, che la Corte di appello ha respinto ritenendo insufficiente la documentazione prodotta, senza sospendere il procedimento per la verifica e senza motivare l’omessa sospensione richiesta con il motivo aggiunto. Osserva il ricorrente che il giudicante può incaricare l’UEPE dei preventivi controlli prima di disporre la pena sostitutiva, cui abbia aderito l’imputato, oppure la può applicare subito, sapendo che però i controlli saranno poi effettuati in fase esecutiva e, in caso di controllo negativo, sarà applicata la pena detentiva disposta in sentenza. Se infatti il condannato non avesse i requisiti che gli consentano di scontare la sanzione sostitutiva sconterà la pena detentiva. E’ di tutta evidenza pertanto la illogicità della motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di conversione, in quanto è onere del giudicante disporre le opportune verifiche.
4. COGNOME deduce:
4.1 Violazione dell’art. 648 cod.pen. per insussistenza dell’elemento soggettivo in quanto l’imputato non era consapevole della provenienza furtiva del veicolo su cui era trasportato e il collegio non ha esposto le ragioni per cui non ha ritenuto credibile l’assunto dell’imputato. La Corte di appello per la sussistenza dell’elemento soggettivo ha valorizzato la prova logica e ha indicato quale elemento sintomatico del dolo dell’imputato la presenza all’interno dell’autovettura della carta di circolazione e della patente di guida del proprietario. Ma si tratta di un’affermazione non supportata da concreti riscontri probatori, poiché non risulta accertato che l’imputato fosse a conoscenza dell’esistenza e della presenza all’interno dell’autovettura di detta documentazione. Inoltre la Corte di merito ha ritenuto che, avendo i tre imputati commesso un furto utilizzando il veicolo, è evidente che fossero a conoscenza della sua provenienza furtiva. Anche questo ragionamento non è condivisibile poiché si tratta di un’interpretazione dei fatti priva di dati probatori e COGNOME essendo un soggetto trasportato sul mezzo non poteva sospettare la provenienza delittuosa.
4.2 Violazione di legge poichè alla data di celebrazione del procedimento in grado d’appello erano già decorsi i termini di prescrizione del reato, contestato come commesso il 29 luglio 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi deducono motivi per lo più sovrapponibili e solo le impugnazioni di COGNOME e COGNOME sono fondate, limitatamente al diniego di applicazione della sanzione sostitutiva invocata.
Per ragioni sistematiche è bene però affrontare prima le censure proposte da COGNOME e COGNOME in ordine all’affermazione di responsabilità che in buona sostanza risultano sovrapponibili e sono manifestamente infondate e generiche.
La Corte di appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, osserva che l’assunto difensivo dell’imputato COGNOME, di avere utilizzato una vettura parcheggiata in prossimità della micro area di residenza, nel rispetto di una consuetudinaria condotta della comunità Sinti di appartenenza di condividere i mezzi a disposizione, e di non essere a conoscenza della provenienza furtiva del mezzo, non è provato e neppure plausibile, posto che l’imputato non si era preoccupato di appurare di chi fosse il veicolo e, ove si volesse dar credito alla sua versione, avrebbe deciso di utilizzarlo privandone il detentore, che avrebbe potuto averne necessità durante la giornata.
L’assunto dei due ricorrenti, che avrebbero ignorato la provenienza furtiva del mezzo in quanto meri trasportati, è generico e non si confronta con la prospettazione accusatoria che ha valorizzato la circostanza accertata che i tre correi avevano utilizzato il veicolo per commettere in concorso un furto con strappo, e ne ha desunto, con un ragionamento logico ineccepibile, che costoro ben conoscevano la sua provenienza illecita.
A pag. 6 della sentenza impugnata la Corte ha infatti argomentato che l’avere commesso un furto con strappo utilizzando il veicolo induce a ritenere che lo stesso non dovesse essere riferibile ad uno degli autori del reato, poiché ciò avrebbe potuto agevolare la sua individuazione, e che invece il proprietario dovesse essere un soggetto ignaro e non in rapporti di parentela o di amicizia con gli esecutori, poiché sarebbe stato con molta probabilità coinvolto nelle indagini per il furto. Deve convenirsi con la Corte che questa circostanza , unitamente all’innplausibile motivazione offerta in ordine alla provenienza del mezzo da parte del COGNOME, palesa la piena volontà dei tre correi, a prescindere dall’identità di chi si fosse posto alla guida, di ricevere e utilizzare per scopi illeciti un’autovettura che sapevano essere di provenienza furtiva, al fine di ostacolare la propria identificazione. Tali considerazioni non manifestamente illogiche su cui si radica il giudizio di responsabilità nella forma concorsuale per il reato di ricettazione non vengono contestate in modo specifico dai ricorrenti COGNOME e COGNOME che si limitano a giudicare congetturale un ragionamento basato sul corretto ricorso a massime di esperienza e incorrono in questo modo anche nel vizio di genericità.
2.L’unica censura proposta da COGNOME e la seconda censura dedotta da COGNOME, che si appuntano entrambe sulle ragioni poste a fondamento del diniego dell’invocata applicazione della sanzione sostitutiva, sono fondate. Giova premettere che l’art. 545-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 31 d.lgs. 150 del 2022, prevede, alle condizioni in esso stabilite ed all’esito del
sub procedimento descritto al comma 2, la possibilità di applicare pene sostitutive di pene detentive non superiori a quattro anni, che non siano state condizionalmente sospese. Trattasi di un potere discrezionale, che presuppone una delibazione positiva, anche se sommaria, dei presupposti da parte del giudice, di talchè non sussiste un obbligo automatico riferito a tutte le pronunce di condanna a pene inferiori ai quattro anni di reclusione non sospese. Il comma 1 della disposizione in esame, per il caso in cui il giudice non sia in grado di decidere immediatamente, prevede una particolare ipotesi di sospensione del processo subito dopo la lettura del dispositivo, per acquisire informazioni dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna o dalla Polizia giudiziaria, necessarie per stabilire quale sanzione sostitutiva applicare e con quali concreti obblighi e prescrizioni. Il comma 2 scandisce i tempi ed indica gli adempimenti del sub-procedimento, conferendo poteri istruttori al giudice, che anche d’ufficio può acquisire dai soggetti ivi indicati informazioni sulle condizioni soggettive del condannato; disciplina, poi, la partecipazione delle parti, che hanno la facoltà di presentare a) documentazione presso l’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna e b) memorie presso la cancelleria del giudice che procede. Il comma 3 prevede che, acquisite le informazioni necessarie, il giudice, all’udienza di rinvio fissata al momento della sospensione del processo, abbia due possibilità: disporre la sostituzione della pena detentiva, integrando il dispositivo già depositato con l’indicazione della pena sostitutiva, degli obblighi e delle prescrizioni connesse oppure, tenuto conto degli esiti dell’istruttoria, rigettare la richiesta, confermando il dispositivo.
Nel caso in esame l’istanza di applicazione della misura sostitutiva è stata proposta ritualmente con i motivi aggiunti formulati nel giudizio di appello, essendo la novella entrata in vigore dopo la scadenza dei termini per proporre appello, in forza della norma transitoria che consente di avanzare tale richiesta nel secondo grado di giudizio quando la sentenza di primo grado è stata pronunziata prima dell’entrata in vigore della norma; il difensore era munito di procura speciale.
Questa Corte ha infatti chiarito che in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione in appello(Sez. 2 , n. 1995 del 19/12/2023 (dep. 17/01/2024 ) Rv. 285729 – 01).
A fronte di detta istanza, la Corte di appello poteva respingerla, escludendo la meritevolezza soggettiva della sanzione sostitutiva, avendo formulato ex art. 133 cod.pen. una prognosi negativa nei confronti dell’imputato, in ragione della sua incapacità ad autoregolarsi e ad attenersi alle regole e prescrizioni della sanzione invocata, o ritenendo non idoneo il domicilio indicato, ma non poteva respingere l’istanza per carenza delle informazioni ritenute necessarie per valutare l’adeguatezza del domicilio indicato da ciascuno degli imputati. L’art. 545 bis cod.proc.pen. prevede, infatti, espressamente che in questo caso il giudice dia incarico all’Uepe di verificare l’idoneità della sanzione sostitutiva invocata, dando luogo ad un sub-procedimento mirato ad acquisire le informazioni necessarie.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, nel caso in cui le informazioni richieste all’Ufficio di esecuzione penale esterna non siano trasmesse entro il termine fissato con il provvedimento di rinvio dell’udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non sussiste alcun onere per l’imputato di presentare al giudice documentazione surrogatoria, sicché, in mancanza di tali atti, l’eventuale rigetto dell’istanza di sostituzione può fondarsi solo su elementi sopravvenuti rispetto all’adozione dell’ordinanza di sospensione del processo. (Sez. 2 , Sentenza n. 12635 del 23/02/2024 Ud. (dep. 27/03/2024) Rv. 286162 – 01) In quel giudizio la Corte ha annullato il dispositivo di conferma della sentenza di condanna, adottato ex art. 545-bis, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo che, all’udienza di rinvio, non risultava pervenuta alcuna documentazione, né inviata dell’UEPE, né prodotta da parte dell’imputato.
Nel caso per cui è giudizio, la Corte non sembra rinvenire impedimenti soggettivi all’applicazione della detenzione domiciliare, anche se non lo afferma esplicitamente, ma lamenta una carenza di informazioni e respinge l’istanza, ipotizzando un onere a carico dell’imputato che invoca la sostituzione, che non trova riscontro nella lettera della legge e nella giurisprudenza.
Per queste ragioni si impone l’annullamento con rinvio di questo punto della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello che rivaluterà la sussistenza dei presupposti legittimanti l’applicazione della misura sostitutiva richiesta da COGNOME e COGNOME eventualmente acquisendo informazioni presso l’Uepe in ordine all’idoneità del domicilio.
3.La seconda censura proposta dal ricorso nell’interesse di COGNOME GLYPH è manifestamente infondata, anche se è stata riconosciuta l’attenuante del fatto di particolare tenuità prevista dal quarto comma dell’art. 648 cod.pen.
Sembra opportuno ribadire in questa sede che detta disposizione non configura una fattispecie automa di reato, ma un’attenuante speciale e che le attenuanti non incidono sul calcolo dei termini di prescrizione ex art. 157 cod.pen., che coincidono con il massimo edittale della pena, mentre rilevano solo le aggravanti ad effetto speciale; ne consegue che la prescrizione del delitto di ricettazione matura in 10 anni ( il massimo edittale, aumentato di un quarto ex art. 161 cod.pen. ) anche quando sia stata riconosciuta l’attenuante speciale del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod.pen.
All’inammissibilità del ricorso di COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila, in relazione al grado di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME e COGNOME e NOME limitatamente alla sanzione sostitutiva con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di COGNOME e COGNOME Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
La Presidente
NOME COGNOME rsellino
NOME COGNOME