Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43720 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43720 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, i motivi aggiunti del 16/8/2023 e le conclusioni del 25/9/2023 a firma dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
In Mazara del Vallo tra il mese di agosto e il mese di ottobre 2015.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, NOME COGNOME, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod.
proc. pen. nullità della sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 20 bis C.P.., 53 e ss. I. 689/81 e 545 bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione.
Per il ricorrente la Corte territoriale è incorsa nella violazione delle norme che hanno introdotto nel nostro ordinamento le pene sostitutive, in quanto l’art.545 bis cod. proc. pen. disciplina la fase applicativa delle pene sostil:utive, prevedendo che dopo la lettura del dispositivo, qualora sussistano le condizioni, in astratto, per sostituire una pena detentiva breve con una delle pene sostitutive di cui all’art.53 I. 689/81 ne dà avviso alle parti. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale devono acconsentire alla sostituzione. Nel caso in cui, invece, il giudice non dovesse avere gli elementi per decidere immediatamente, avvisate le parti e raccolto il consenso, dispone la sospensione del processo e fissa un’apposita udienza, nel corso della quale deciderà se e come sostituire l pena detentiva, integrando il dispositivo.
Ebbene, nel caso che ci occupa, il ricorrente si duole che nulla sia dato leggere nella sentenza impugnata e che nessun avviso alle parti sia stato dato da parte della Corte territoriale, nonostante sussistessero, nel caso in esame, a suo avviso, le condizioni in astratto, non ricorrendo alcuna delle preclusioni soggettive all’applicazione delle pene sostitutive, previste dall’art. 59 I. 689/81.
Rileva il ricorrente che, se è vero com’è vero che l’art. 58 I. 689/81, disciplina il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive, risulta altrettanto vero che debbano sussistere fondati motivi per ritenere che le prescrizioni, anche aggiuntive, non saranno adempiute.
L’an dell’applicazione della pena sostitutiva -prosegue il ricorso – è collegato all’idoneità della stessa rispetto alla finalità rieducativa del condannato ed alla prognosi che questi, seppure tramite l’imposizione di opportune prescrizioni, non incorre in ulteriori violazioni. Incombe sul giudice l’obbligo di motivazione.
Tuttavia, nel caso di specie, per il ricorrente sembra che la Corte, attraverso una clausola di stile, abbia argomentato in relazione ad un diniego della potenziale sostituzione della pena con una delle pene sostitutive, senza indicare l’esistenza o meno di qualsiasi elemento di segno contrario e limitandosi a sostenere che “non può essere operata alcuna sostituzione ai sensi dell’art.20 bis c.p. in considerazione dei plurimi precedenti penali.” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
Affermazione questa che non soddisferebbe l’onere di motivazione laddove il giudicante è chiamato a tenere in considerazione non solo i parametri che inducono ad un giudizio negativo del fatto-reato contestato, ma anche quelli che potrebbero postulare un’eventuale prognosi positiva sulla personalità del reo e sul rispetto delle prescrizioni che potrebbero essergli imposte in sede di sostituzione.
Peraltro, anche in considerazione della pena irrogata in concreto (anni 1 e mesi 3 di reclusione, peraltro in continuazione con altra condanna precedentemente irrogato all’odierno ricorrente), non si comprende come la predetta non avrebbe potuto essere sostituita anche con una pena sostitutiva maggiormente restrittiva, come la detenzione domiciliare sostitutiva o la semi libertà sostitutiva.
In ciò si paleserebbe anche un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., difettando una motivazione.
La Corte territoriale avrebbe errato, dunque, in primo momento per non aver dato avviso alle parti e chiesto alle stesse il consenso alla sostituzione della pena e, successivamente, non avendo adeguatamente motivato le ragioni che hanno determinato il convincimento del mancato rispetto delle prescrizioni.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
In data 16/8/2023 sono stati depositati motivi aggiunti nell’interesse del ricorrente con cui si evidenzia l’intervenuta prescrizione, ad oggi, del reato in contestazione e si chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
Il PG in data 21/8/2023 presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il difensore in data 25/9/2023 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte riportate in epigrafe.
Il motivo sopra illustrato è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, come illustrato in premessa, deduce la nullità della sentenza impugnata per il mancato avviso ex art. 545 bis cod. proc. pen. da parte del giudice della cognizione, dopo la lettura del dispositivo, in merito alla possibilità d accedere alla sostituzione della pena inflitta coni le pene sostitutive delle detenzioni brevi ex art. 53 L. 689/81 e vizio di motivazione sul punto, lamentando che nella specie, nei confronti dell’imputato, non ricorrevano preclusioni soggettive di cui all’art. 59 L. 689/81 all’applicazione di dette pene sostitutive.
Sul punto, tuttavia, il difensore muove una censura aspecifica, che non tiene conto come la norma in questione facoltizzi il giudicante a fornire tale avviso “se ricorrono le condizioni” per sostituire la pena detentiva con una sanzione sostitutiva, con un giudizio che la Corte adeguatamente motiva in termini negativi (richiamando l’art. 20 bis cod. pen.) in ragione dei precedenti penali, anche specifici, dell’imputato.
Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, a pag. 6 della motivazione del provvedimento impugnato la Corte siciliana dà atto di avere verificato, con esito negativo, le condizioni di applicabilità dell’art. 20bis cod. pen.
La sentenza impugnata, sul punto, fa corretta applicazione dei parametri di cui all’art. 133 c.p. ai fini del giudizio su una prognosi positiva di reinseriment sociale del condannato ed opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la c:onseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2 n. 28707 del 3/4/2013, COGNOME, Rv. 256725; conf. Sez. 7 ord. n. 32381 del 28/10/2020, Ca:scio, Rv. 279876).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 61.6 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 ottobre 2023 Il C n’Sigliere es ensore COGNOME
Il Presidente