Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GIARDINI NAXOS il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con !a sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina, qua giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sezione quint questa Corte con pronuncia in data 8 settembre 2023, ha rideterminato la pe inflitta agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME rispettivamente anni e 11 mesi di reclusione per il primo e in anni 1 mesi 11 di reclusione secondo.
Ricorrono, per il tramite del comune difensore di fiducia AVV_NOTAIO, NOME COGNOME e NOME COGNOME articolando in un unico atto di impugnazione tre motivi
2.1. Con il primo motivo NOME COGNOME deduce violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen.
Lamenta che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità rilevand l’assenza di consenso dell’imputato o del suo procuratore speciale. Avrebbe dovuto, invece, verificare la sussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena e, in caso di esito favorevole, fissare l’udienza prevista dall’art. 545-bi cod. proc. pen. Solo in questa successiva fase doveva esaminare la questione relativa alla formalizzazione da parte dell’imputato del consenso ed eventualmente rilevare l’eventuale assenza della procura speciale.
2.2. Con il secondo motivo NOME COGNOME deduce mancanza di motivazione con riferimento alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
Lamenta che la Corte distrettuale, pur sollecitata a determinare la pena in misura tale da consentire il godimento del benefico per la seconda volta, non abbia fornito alcuna spiegazione, limitandosi ad infliggere una pena ritenuta congrua.
2.3. Con il terzo motivo NOME COGNOME deduce mancanza di motivazione in ordine alla determinazione sia della pena pase sia dell’aumento a titolo di continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va, per ragioni logiche, prioritariamente esaminato il terzo motivo proposto da NOME COGNOME, che attinge la dosimetria della pena detentiva.
La censura è inammissibile per genericità, essendosi il ricorrente limitato a denunciare la mancanza di motivazione circa le condizioni di salute e l’età del ricorrente, che non sarebbero state illustrate nella loro valenza positiva, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale con puntuali riferimenti alla gravità del fatto e alla rilevante caVp aatà a delinquere dell’imputato, desunta dai precedenti penali, seguendo un percorso motivazionale congruo ed esente da vizi logici.
Il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME, relativo alla richiesta di pene sostitutive, è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.
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2.1. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nell’esamina questione relativa alla possibilità che l’art. 545-bis cod. proc. pen., i dall’art. 31, comma , del d.lgs., 10 ottobre 2022, n. 150, sia appl immediatamente nei giudizi di appello pendenti alla data della sua entrat vigore, così da consentire l’applicazione delle pene sostitutive da essa pre pervenuta a conclusioni diverse.
Secondo una pronuncia, invero rimasta isolata, la disciplina transit contenuta nell’art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, deve contemperata con il principio devolutivo espresso dall’art. 597, comma 1, c proc. pen. con la conseguenza che il giudice di appello può pronunciarsi in me alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi all’art. 20-bis cod. pen., soltanto se il tema sia stato prospettato con i gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuov art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora poss e, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede es (Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023 Rv. 285708 – 01).
Più pronunce successive hanno invece affermato il principio, condiviso d Collegio, secondo cui, in diretta applicazione della disciplina transitoria con nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 affinché il giudice di appello si a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una rich tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di grava ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza discussione in appello (ex plurimis Sez. 4, n. 4934 del 23/01/20 COGNOME, Rv 285751 – 01; Sez. 2 n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285729 – 01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 0123).
Il medesimo principio è stato ritenuto applicabile anche al giudizio di app che si svolge a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cort cassazione (Sez. 2, n. 11838 del 21/02/2024, COGNOME, Rv. 286147 – 01 e – Se 3, n. 51 del 27/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285698 – 01).
2.2. Nella vigenza dell’originario testo dell’art. 545-bis cod. proc. pe (“Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, consenso dell’imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa
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una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”), rimasto in vigore dal 20 dicembre 2022 al 3 aprile 2024, data partire dalla quale è entrato in vigore il etsi modificato dall’art. 2, lettera u) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (“Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, 11 giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all’ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso”) è emersa come questione controversa se l’imputato dovesse prestare il consenso all’applicazione delle pene sostitutive, o personalmente o a mezz procuratore speciale, sin dalla richiesta, – come già chiarito legittima avanzabile fino alle conclusioni – o se il consenso potesse essere espresso all’udienza eventualmente fissata ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Nel primo senso si è espressa Sez. 2 n. 10641 del 20/12/2023, dep. 202 Rv. 286137 – 01 secondo cui l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale succ alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l’apporto parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al re conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall 27, comma 3, Cost.
In senso diametralmente opposto si è espressa Sez. 6, n. 14035 d 20/02/2024, F., Rv. 286216 – 01, secondo cui il meccanismo bifasico di c all’art. 545-bis cod. proc. pen. può operare anche all’esito del giudizio di a dovendosi permettere all’imputato non presente alla lettura del dispositiv esprimere personalmente, ovvero mediante il conferimento di procura speciale a difensore, il consenso all’applicazione di una pena sostitutiva diversa pecuniaria, ove ne sussistano le condizioni, in una udienza success appositamente fissata, con avviso alle parti.
Tale ultima interpretazione è condivisa dal Collegio perché più aderente contenuto letterale dell’art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen., che non pre
espressamente la contestualità tra la sollecitazione difensiva all’applic delle pene sostitutive di cui all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n ed il consenso dell’imputato, se del caso tramite il conferimento di app procura speciale al difensore, né sanziona espressamente con l’inammissibilit richiesta avanzata dal difensore tempestivamente ma prima dell’acquisizione d consenso dell’imputato. Al contrario, lo schema procedurale prevede u struttura (eventualmente) bifasica potendo il giudice procedente, qualor momento della lettura del dispositivo ritenga fondata prospettiva di definiz del trattamento sanzionatorio con l’applicazione della pena sostituiva ma s necessari ulteriori accertamenti, fissare una apposita udienza con avviso parti.
In tale modello processuale, quindi, la sempre necessaria ed imprescindibi acquisizione del consenso dell’imputato, se del caso reso tramite proc speciale conferita al difensore, come efficacemente osservato da Sez. 6 14035 del 20/02/2024, cit. “diviene attuale solo in questo specifico ed event segmento processuale e che, a ben vedere, così come risulta prospettato da dottrina più avveduta, potrebbe anche essere prestato e poi revocato all’ degli accertamenti disposti ai sensi del comma 2 del citato art. 545 bis, p ovviamente prima dell’ultima fase decisoria di cui al successivo terzo comma”.
Tale interpretazione, che consente di ovviare alla temporanea assenza d consenso dell’imputato all’applicazione delle pene sostitutive nella successiva alla definizione del gravame conseguente alla lettura del dispositi alla formulazione dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pe il pregio di evitare l’introduzione di una causa di inammissibilità priva puntuale esplicitazione normativa, quale sarebbe quella che sanzionerebbe l’impugnazione o, nella fase transitoria, la richiesta di applicazione d sostitutiva proposta dal difensore in assenza di una procura speciale.
2.3. Dopo le modifiche apportate all’art. 545-bis cod. proc. pen. dall’a comma 1, lettera u) del D. Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 la divisata opzio ermeneutica ha perso validità.
Secondo il nuovo regime, infatti, il giudice procedente, prima di applicar pene sostitutive, deve sempre dare avviso alle parti della “sussistenza condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive d all’articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689” e non solo della neces di rinviare per procedere agli ulteriori accertamenti; subito dopo l’a l’imputato o il suo procuratore speciale devono provvedere alla forma manifestazione del consenso. Ne segue che, in assenza della formale e vali manifestazione del consenso, il giudice non può fissare la successiva udien sicché non può più sanarsi l’eventuale difetto di procura s ecia
quest’ulteriore segmento processuale, che è destinato, in via esclusiva accertamenti necessari all’applicazione della pena sostituiva rispetto all l’imputato deve avere già prestato il necessario consenso o personalmente o il tramite del procuratore speciale.
2.4. Tanto posto, nel caso di specie, la Corte di appello, vigendo al mome della decisione (8 febbraio 2024) il testo originario dell’art. 545-bis co pen., a fronte della sollecitazione ritualmente prospettata dalla dife poteva sottrarsi alla valutazione relativa alla possibilità di applicare la sostituiva sollecitata dal difensore, indicando le ragioni che la porta ritenere, a monte, non suscettibile di accoglimento la relativa richiest subordine, una volta definito il giudizio, attivando il percorso proce tracciato dall’art. 545 bis cod. proc. pen.
La decisione gravata va quindi annullata nei confronti di NOME COGNOME COGNOME al fine di rendere tale giudizio che, dunque, costituirà la regiudicanda esc della valutazione da operare in sede di rinvio, con conseguente definitivit giudizio di responsabilità ex ad 624 del codice di rito.
L’ultimo motivo dedotto da NOME COGNOME, relativo alla sospensio condizionale, è manifestamente infondato.
Una volta determinata la pena in una misura (un anno e mesi 11 d reclusione) che, per quanto inferiore al minimo edittale stante la necess uniformarsi alle valutazioni del Tribunale in assenza di appello del pubb ministero in applicazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., era comun già ostativa alla reiterazione per la seconda volta del beneficio ai sensi d 164, ultimo comma, cod. pen. tenuto conto delle risultanze del casella giudiziale e della precedente condanna alla pena condizionalmente sospesa sette mesi di reclusione, la Corte territoriale non poteva aggiungere alt giustificare la decisione sfavorevole all’imputato.
3.1. Al rigetto del ricorso di NOME COGNOME consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME relativamente al diniego di applicazione delle pene sostitutive con rinvi nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Mess Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Rigetta il ricorso di COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 4 giugno 2024.