Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40993 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40993 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME, nato a Larino il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; preso atto che l’AVV_NOTAIO non Ł comparso ma, con atto trasmesso in via telematica in data 12/12/2025, ha manifestato l’interesse a che il ricorso fosse trattato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 marzo 2025, la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza emessa in data 30 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, rideterminava la pena in anni due di reclusione ed euro 480,00 di multa nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di tentata estorsione commesso nei confronti di NOME COGNOME, in data 3 giugno 2021; inoltre, la Corte di appello sostituiva la pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce la contraddittorietà della motivazione della Corte di appello, che avrebbe respinto la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche esclusivamente in base alla ritenuta gravità della condotta dell’imputato, dopo aver riconosciuto che lo stesso non aveva partecipato all’iniziale furto del veicolo, il quale poi era stato riconsegnato, e in assenza di prova dell’intervenuto pagamento del riscatto per il perfezionamento totale dell’estorsione, elementi che, complessivamente considerati, avrebbero invece ragionevolmente giustificato il riconoscimento delle richieste attenuanti, consentendo di adeguare la pena all’effettivo contributo causale della condotta dell’imputato all’integrazione della fattispecie delittuosa a lui ascritta.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 597, comma 3,
cod. proc. pen. per la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare sostitutiva «d’ufficio», nonostante la mancanza del consenso dell’imputato e in violazione del divieto della reformatio in peius della sentenza di primo grado. Si deduce, in particolare, che nonostante nel giudizio di appello l’imputato avesse revocato il consenso all’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e avesse insistito per la sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, la Corte di appello ha applicato la detenzione domiciliare sostitutiva «d’ufficio», senza il consenso dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione i n ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, Ł manifestamente infondato.
1.2. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62bis cod. pen. Ł oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchØ non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, COGNOME, Rv. 242419-01).
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche Ł congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
Inoltre, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
Infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489-01).
1.3. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, ovvero la circostanza che non fossero emersi elementi di resipiscenza idonei a far ritenere che l’imputato, inserito pienamente in un contesto criminale di particolare allarme sociale, avesse intrapreso un percorso di revisione critica delle proprie condotte o potesse essere considerato estraneo al rischio di reiterazione di simili reati (pag. 4 della sentenza impugnata).
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che la Corte di appello avrebbe erroneamente ed illegittimamente sostituito «di ufficio» la pena detentiva con la pena
sostitutiva della detenzione domiciliare.
Sebbene, diversamente da quanto affermato nel ricorso e come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, non si configuri alcuna violazione del divieto della reformatio in peius della sentenza di primo grado in quanto la pena sostitutiva della detenzione domiciliare Ł piø favorevole della pena detentiva applicata dal giudice di primo grado, il motivo di ricorso Ł fondato per i motivi qui illustrati.
2.1. Dalla sentenza impugnata emerge che, sebbene l’imputato avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 20bis cod. pen. e 53, l. 24 novembre 1981, n. 689, in sede di conclusioni nel giudizio di appello, era intervenuta «rinuncia» all’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva e l’imputato aveva insistito nella richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Tuttavia, la Corte di appello, ritenuto che il lavoro di pubblica utilità, in quanto pena non detentiva, non fosse idoneo a scongiurare il rischio di condotte recidivanti, sostituiva la pena detentiva «di ufficio» con la pena della detenzione domiciliare, in quanto unica pena sostitutiva ritenuta idonea a garantire le finalità punitive e preventive, nonchØ meno gravosa per l’imputato rispetto alla detenzione carceraria applicata con la sentenza di primo grado (pag. 5 della sentenza impugnata).
2.2. Tanto premesso, in primo luogo, va ricordato che questa Corte ha chiarito che il giudice d’appello non può disporre ‘di ufficio’ la sostituzione delle pene detentive con le pene sostitutive, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell’appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01; Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024 dep. 2025, COGNOME, Rv. 287460 – 01).
2.3. In secondo luogo, questa Corte ha chiarito che, in linea con quanto si Ł pacificamente ritenuto in riferimento alle “sanzioni sostitutive” disciplinate dall’originario art. 53 legge n. 689 del 1981, la sostituzione delle pene detentive brevi Ł rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale Ł intervenuta condanna e la personalità del condannato» (tra le tante, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558-01); principio, questo, applicabile anche alle nuove “pene sostitutive”, atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui al citato art. 133 cod. pen., puntualmente richiamato anche dall’attuale art. 58 l. n. 689 del 1981 (Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Rv. 285090-01).
2.4. Si deve poi evidenziare che il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive trova un suo limite nel necessario consenso dell’imputato, quale requisito imprescindibile per l’applicazione delle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria sostitutiva. L’art. 58, terzo comma, l. 689 del 1981, introdotto dall’art. 5 del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, prevede infatti che «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale». Inoltre, L’art.545bis cod. proc. pen. prevede che il giudice applichi la sanzione sostitutiva «sentite le parti, acquisito ove necessario il consenso dell’imputato».
Il necessario presupposto del consenso, prestato personalmente dall’imputato o a mezzo di procuratore speciale, per il lavoro di pubblica utilità Ł dettato in coerenza con il
divieto di lavori forzati o obbligatori (che trova fondamento nell’art. 4 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) nonchØ con l’inappellabilità della sentenza che la applica (a norma dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.) mentre, per le sanzioni sostitutive di tipo detentivo, trova giustificazione nelle conseguenze che ne derivano in termini di diversa possibilità di accedere all’affidamento in prova (in ragione di quanto previsto dall’art. 47, comma 3ter , legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero solo dopo l’espiazione di metà della pena) (Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F., Rv. 286216 – 01, in motivazione).
2.5. Nella fattispecie, la Corte di appello ha ritenuto, nel legittimo esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena sostitutiva piø idonea alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, che l’unica pena sostitutiva idonea fosse la detenzione domiciliare sostitutiva.
Il giudice procedente ha, però, applicato di ufficio all’imputato una pena sostitutiva in assenza del suo consenso, la cui necessità Ł attualmente ed espressamente sancita dall’art. 58, comma 3, l. n. 689 del 1981, nel testo modificato dal d.lgs. n. 31 del 2024, avendo quest’ultimo revocato il consenso all’applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva.
La Corte di appello, preso atto della sopravvenuta mancanza di consenso dell’imputato all’applicazione della detenzione domiciliare, unica pena sostitutiva ritenuta idonea, restando fermo il consenso solo per l’applicazione del lavoro di pubblica utilità, non poteva applicarla di ufficio e doveva rigettare la richiesta.
Per le considerazioni esposte, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, che deve essere pertanto eliminata, con conseguente reviviscenza della pena detentiva sostituita.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente irrevocabilità dell’affermazione della responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatatamente all’applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare che elimina, con reviviscenza della pena sostituita.
Dichiara irrevocabile l’affermazione della responsabilità dell’imputato.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso dell’imputato.
Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME